LEGGE 626/94
Sicurezza nei luoghi di lavoro
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394B0626.900 LN 3B 30 626
09/19/1994 GUSO 265 11/12/1994 8o2o1
8o3o1 Doc. 394B0626.900 di
Origine Nazionale e pubblicato/a su : Gazz. Uff. Suppl. Ordin. n°
265 del
12/11/1994 riguardante : SICUREZZA E IGIENE DEL LAVORO -
Igiene del lavoro - Norme generali SICUREZZA E IGIENE DEL LAVORO -
Prevenzione degli infortuni sul lavoro - Disposizioni generali SOMMARIO NOTE TESTO TITOLO I Capo I -
DISPOSIZIONI GENERALI Art. 1.- Campo di
applicazione. Art. 2. -
Definizioni. Art. 3. - Misure
generali di tutela. Art. 4. -
Obblighi del datore di lavoro, del dirigente e del preposto. Art. 5. -
Obblighi dei lavoratori. Art. 6. -
Obblighi dei progettisti, dei fabbricanti, dei fornitori e degli
installatori. Art. 7. -
Contratto di appalto o contratto d'opera. Capo II -
SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE. Art. 8. -
Servizio di prevenzione e protezione. Art. 9. - Compiti
del servizio di prevenzione e protezione. Art. 10. -
Svolgimento diretto da parte del datore di lavoro dei compiti di prevenzione
e protezione dai rischi. Art. 11. -
Riunione periodica di prevenzione e protezione di rischi. Capo III -
PREVENZIONE INCENDI, EVACUAZIONE DEI LAVORATORI, PRONTO SOCCORSO. Art. 12. - Disposizioni
generali. Art. 13. -
Prevenzione incendi. Art. 14. -
Diritti dei lavoratori in caso di pericolo grave ed immediato. Art. 15. - Pronto
soccorso. Capo IV -
SORVEGLIANZA SANITARIA. Art. 16. -
Contenuto della sorveglianza sanitaria. Art. 17. - Il
medico competente. Capo V -
CONSULTAZIONE E PARTECIPAZIONE DEI LAVORATORI. Art. 18. -
Rappresentante per la sicurezza. Art. 19. -
Attribuzioni del rappresentante per la sicurezza. Art. 20. -
Organismi paritetici. Capo VI -
INFORMAZIONE E FORMAZIONE DEI LAVORATORI. Art. 21. -
Informazione dei lavoratori. Art. 22. -
Formazione dei lavoratori. Capo VII -
DISPOSIZIONI CONCERNENTI LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE. Art. 23. - V i g i l a n z a. Art. 24.- Informazione, consulenza, assistenza. Art. 25. -
Coordinamento. Art. 26. -
Commissione consultiva permanente per la prevenzione degli infortuni e
l'igiene del lavoro. Art. 27 -
Comitati regionali di coordinamento. Art. 28. -
Adeguamenti al progresso tecnico. Capo VIII - STATISTICHE
DEGLI INFORTUNI E DELLE MALATTIE PROFESSIONALI. Art. 29. -
Statistiche degli infortuni e delle malattie professionali. TITOLO II -
LUOGHI DI LAVORO. Art. 30. - D e f
i n i z i o n i. Art. 31. -
Requisiti di sicurezza e di salute. Art. 32. -
Obblighi del datore di lavoro. Art. 33. -
Adeguamenti di norme. TITOLO III - USO
DELLE ATTREZZATURE DI LAVORO. Art. 34. - D e f
i n i z i o n i. Art. 35. -
Obblighi del datore di lavoro. Art. 36. -
Disposizioni concernenti le attrezzature di lavoro. Art. 37. -
Informazione. Art. 38. -
Formazione ed addestramento. Art. 39. -
Obblighi dei lavoratori. TITOLO IV - USO
DEI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE. Art. 40. - D e f
i n i z i o n i. Art. 41. -
Obbligo di uso. Art. 42. -
Requisiti dei DPI. Art. 43. -
Obblighi del datore di lavoro. Art. 44. -
Obblighi dei lavoratori. Art. 45. -
Criteri per l'individuazione e l'uso. Art. 46. - Norma
transitoria. TITOLO V -
MOVIMENTAZIONE MANUALE DEI CARICHI. Art. 47. - Campo
di applicazione. Art. 48. -
Obblighi dei datori di lavoro. Art. 49. -
Informazione e formazione. TITOLO VI - USO
DI ATTREZZATURE MUNITE DI VIDEOTERMINALI. Art. 50. - Campo
d applicazione. Art. 51. - D e f
i n i z i o n i. Art. 52. -
Obblighi del datore di lavoro. Art. 53. -
Organizzazione del lavoro. Art. 54. -
Svolgimento quotidiano del lavoro. Art. 55. -
Sorveglianza sanitaria. Art. 56. -
Informazione e formazione. Art. 57. -
Consultazione e partecipazione. Art. 58. -
Adeguamento alle norme. Art. 59. - Caratteristiche
tecniche. TITOLO VII -
PROTEZIONE DA AGENTI CANCEROGENI MUTAGENI. Capo I -
DISPOSIZIONI GENERALI. Art. 60. - Campo
di applicazione. Art. 61. - D e f
i n i z i o n i. Capo II -
OBBLIGHI DEL DATORE DI LAVORO. Art. 62. - Sostituzione
e riduzione. Art. 63. -
Valutazione del rischio. Art. 64. - Misure
tecniche, organizzative, procedurali. Art. 65. - Misure igieniche. Art. 66. -
Informazione e formazione. Art. 67. -
Esposizione non prevedibile. Art. 68. -
Operazioni lavorative particolari. Capo III -
SORVEGLIANZA SANITARIA. Art. 69. -
Accertamenti sanitari e norme preventive e protettive specifiche. Art. 70. -
Registro di esposizione e cartelle sanitarie. Art. 71. -
Registrazione dei tumori. Art. 72. -
Adeguamenti normativi. TITOLO VIII -
PROTEZIONE DA AGENTI BIOLOGICI Capo I Art. 73. - Campo
di applicazione. Art. 74. - D e f
i n i z i o n i. Art. 75. -
Classificazione degli agenti biologici. Art. 76. -
Comunicazione. Art. 77. -
Autorizzazione. Capo II -
OBBLIGHI DEL DATORE DI LAVORO. Art. 78. -
Valutazione del rischio. Art. 79. - Misure
tecniche, organizzative, procedurali. Art. 80. - Misure igieniche. Art. 81. - Misure
specifiche per le strutture sanitarie e veterinarie. Art. 82. - Misure
specifiche per i laboratori e gli stabulari. Art. 83. - Misure
specifiche per i processi industriali. Art. 84. - Misure
di emergenza. Art. 85. -
Informazioni e formazione. Capo III -
SORVEGLIANZA SANITARIA. Art. 86. -
Prevenzione e controllo. Art. 87. -
Registri degli esposti e degli eventi accidentali. Art. 88. -
Registro dei casi di malattia e di decesso. TITOLO IX - S A N
Z I O N I. Art. 89. -
Contravvenzioni commesse dai datori di lavoro e dai dirigenti. Art. 90. -
Contravvenzioni commesse dai preposti. Art. 91 -
Contravvenzioni commesse dai progettisti, dai fabbricanti e dagli
installatori. Art. 92. -
Contravvenzioni commesse dal medico competente. Art. 93. -
Contravvenzioni commesse dai lavoratori. Art. 94. - Violazioni
amministrative. TITOLO X -
DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI. Art. 95. - Norma
transitoria. Art. 96. -
Decorrenza degli obblighi di cui all'art. 4. Art. 96 bis. -
Attuazione degli obblighi Art. 97. -
Obblighi d'informazione. Art. 98. - Norma finale. ALLEGATO I - Casi in cui è consentito lo svolgimento
diretto da parte del datore di lavoro dei compiti di prevenzione e protezione
dai rischi (art. 10). ALLEGATO II -
Prescrizioni di sicurezza e di salute per i luoghi di lavoro. ALLEGATO III -
Schema indicativo per l'inventario dei rischi ai fini dell'impiego di
attrezzature di protezione individuale. ALLEGATO IV -
Elenco indicativo e non esauriente delle attrezzature di protezione
individuale. ALLEGATO V -
Elenco indicativo e non esauriente delle attività e dei settori di attività
per i quali può rendersi necessario mettere a disposizione attrezzature di
protezione individuale. ALLEGATO VI -
Elementi di riferimento. ALLEGATO VII -
Prescrizioni minime ALLEGATO VIII - Elenco
di sostanze, preparati e processi. ALLEGATO VIII-bis
- Valori
limite di esposizione professionale ALLEGATO IX -
Elenco esemplificativo di attività lavorative che possono comportare la
presenza di agenti biologici. ALLEGATO X -
Segnale di rischio biologico. ALLEGATO XI -
Elenco degli agenti biologici classificati. ALLEGATO XII -
Specifiche sulle misure di contenimento e sui livelli di contenimento. ALLEGATO XIII -
Specifiche per processi industriali. ALLEGATO XIV.
Elenco delle attrezzature da sottoporre a verifica: ALLEGATO XV.
Prescrizioni supplementari applicabili alle attrezzature di lavoro
specifiche. - § - NOTE AVVERTENZA Per un immediato riscontro delle modifiche introdotte
dal D.Lgs. 66/2000 le stesse sono
evidenziate in grassetto corsivo _______ N.B. : Il presente D.Lgs. reca anche l'attuazione, per la
parte compatibile con la disciplina legale italiana del rapporto di lavoro,
della direttiva 91/383/CEE, come indicato nelle premesse al D.Lgs. 242/96. L'applicazione delle disposizioni del presente decreto
legislativo aventi decorrenza inferiore ai tre mesi dalla data di entrata in
vigore del decreto medesimo, era stata
differita al 1 marzo 1995 dall'art. 6 del D.L. 31 gennaio 1995, n. 26. I termini
previsti dal presente decreto legislativo, non ancora decorsi alla data del
25 novembre 1995, sono stati dapprima differiti al 20 gennaio 1996 dal D.L.
25 novembre 1995 n. 500 , successivamente fino e non oltre il 19 marzo 1996
dal D.L. 19 gennaio 1996 n. 28 e infine " .... fino alla data
di entrata in
vigore del decreto legislativo,....., correttivo ed
integrativo ...." del presente D.Lgs., (cioè del D.Lgs.
242/96 ), dal D.L. 19 marzo 1996, n.135. L'entrata in vigore del D.Lgs. 242/96 è prevista (v.
art. 31) per il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Si veda pure il
D.L. 31 dicembre 1996, n. 670. (non convertito in legge) ed in
particolare l'art 7. "Differimento
di termini in materia di sicurezza di impianti ed edifici". _______ Sull'applicazione del presente D.Lgs. si vedano: Circolare
n.102/95 del 7 agosto 1995 "Decreto
legislativo 19 settembre 1994, n.626. Prime direttive per
l'applicazione". Circolare n. P1564/4146 del 29 agosto 1995 "Decreto legislativo 19 settembre
1994, n.626. Adempimenti di prevenzione e protezione antincendi.
Chiarimenti". Circolare 13 giugno 1996, n. 10 "Decreto legislativo 10 marzo 1996, n. 242,
recante modificazioni e integrazioni al decreto legislativo 19 settembre
1994, n. 626, concernente attuazione di direttive comunitarie riguardanti il
miglioramento della sicurezza e salute dei lavoratori sul luogo di lavoro". Circolare 27 giugno 1996, n. 89 "Decreto legislativo 10 marzo 1996, n. 242,
contenente modificazioni e integrazioni al decreto legislativo 19 settembre
1994, n. 626, in materia di sicurezza e salute dei lavoratori sul luogo di
lavoro. Direttive per l'applicazione". Circolare 19
novembre 1996, n. 154 "Ulteriori
indicazioni in ordine all'applicazione del decreto legislativo 19 settembre
1994, n. 626, come modiificato dal decreto legislativo 10 marzo 1996, n. 242". Circolare 20 dicembre 1996, n. 172 "Ulteriori indicazioni in ordine
all'applicazione del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, come
modificato dal decreto legislativo 10 marzo 1996, n. 242". Circolare 5
marzo 1997, n. 28: "D.Lgs. 19
settembre 1994, n. 626 e successive modifiche. - Direttive applicative." Circolare 30 maggio 1997, n. 73. "Ulteriori chiarimenti interpretativi del
decreto legislativo n. 494/1996 e del decreto legislativo n. 626/1994".
Circolare 5 marzo 1998, n. 30. "Ulteriori chiarimenti interpretativi del
decreto legislativo n. 494/1996 e del decreto legislativo n. 626/1994".
Si veda pure il D.M. 17 gennaio 1997, n. 58: "Regolamento concernente la individuazione
della figura e relativo profilo professionale del tecnico della prevenzione
nell'ambiente e nei luoghi di lavoro". ___________________ Per maggiore chiarezza, nella seguente tabella si
riassumono le modifiche apportate dal presente D.Lgs. ai DD.PP.RR. n.
547/1955 e n. 303/1956.e che nel presente testo sono omesse, in quanto sono
riportate negli stessi. _________________________________________________________________________ | | | | | | D.Lgs. 626/94 | | D.P.R. 547/55 | D.P.R. 303/56 | |___________________|_______________|__________________|__________________| | | | | | |Art.
26 c. 1 | sostituisce |
Art. 393 | | | " c. 2 | sostituisce | Art. 394 | | | " c. 3 | sopprime | Art. 395 | | | | | | | |Art.
33 c. 1 | sostituisce |
Art. 13 | | | " c. 2 | sostituisce | Art. 14 | | | " c. 3 | sostituisce | Art. 8
| | | " c. 5 | modifica |
| Art. 6 | | " c. 6 | sostituisce |
| Art. 9 | | " c. 7 |
sostituisce | | Art. 11 | | " c. 8 | sostituisce |
| Art. 10 | | " c. 9 | sostituisce |
| Art. 7
| | " c. 10 | sostituisce |
| Art. 14 | | " c. 11 | sostituisce |
| Art. 40 | | " c. 12 | sostituisce |
| Art. 37 e 39 | | " c. 13 | sostituisce | Art. 11 | | | | | | | |Art.
36 c. 4 | modifica |
Art. 52 | | | " c. 5 | modifica | Art. 53 | | | " c. 6 |
modifica | Art. 374 |
| | " c. 7 | modifica |
| Art. 20 | |_________________________________________________________________________| Nella successiva tabella si riassumono pure le
successive modifiche apportate dal
D.Lgs. 242/96 ai DD.PP.RR. n.
547/1955 e n. 303/1956. (anch'esse nel presente testo sono omesse, in quanto
sono riportate negli stessi). ______________________________________________________________________________________ | | | | | | D.Lgs. 242/96 | | D.P.R. 547/55 | D.P.R. 303/56 | |_______________|______________|____________________________|__________________________| | | | | | | | | | | | | | | | |Art.
13 c. 1 | sostituisce | Art. 393, c.1, lett. d) | | |
" c. 2 | aggiunge a | Art. 393, c.1, lett. f), g)| | | "
c. 3 | sostituisce | Art. 393, c.1, lett. h) | | | "
c. 4 | aggiunge a | Art. 393, c.1 | | | "
c. 5 | sostituisce | Art. 394, c.1, lett. h) | | | | | | | |Art.
16 c. 1 | sostituisce | Art. 11, c. 4, 5 | | | "
c. 2 | modifica | Art. 13 | | | "
c. 3 | modifica | Art. 14 | | | "
c. 4 | sostituisce | | Art. 6 | | "
c. 5 | modifica |
|
Art. 7 | | "
c. 6 | modifica | | Art. 9, c. 1 | | "
c. 7 | sostituisce | | Art. 10, c.1 | | "
c. 8 | sostituisce | | Art. 37 | | "
c. 9 | abroga | | Art. 38 | | "
c. 10 | modifica | | Art. 39 | | "
c. 11 | modifica | | Art. 40, c. 2 | | "
c. 12 | sostituisce | | Art. 58, lett. a), b), c)| |
" c. 13 | modifica |
| Art. 59, lett. a), b) | |
" c. 14 | modifica |
| Art. 60, lett. b) | |
| | | | |Art. 17 c. 1
| sopprime | | Art. 20, c.
3 | |
" c. 2
| modifica | Art. 53, c. 4 | | |_______________|______________|____________________________|__________________________| Titolo: il titolo è stato così sostituito dall'art. 1,
comma 1 del D.Lgs. 25 febbraio 2000, n. 66. Art. 1, comma 2: è stato sostituito dall'art. 1, comma
1 del D.Lgs. 242/96; è stato successivamente modificato dall'art. 9, comma 22
del D.L. 1° ottobre 1996, n. 510
convertito in legge con modificazioni dalla Legge 28 novembre 1996, n. 608. Art. 1 , commi 4 bis, 4 ter: sono stati aggiunti
dall'art. 1, comma 2 del D.Lgs. 242/96 Art. 2: è stato sostituito dall'art. 2 del D.Lgs.
242/96 Art. 4: è stato sostituito dall'art. 3 del D.Lgs.
242/96 Art. 4, comma 9: si veda il D.M. 5 dicembre 1996:
"Procedure standardizzate per gli
adempimenti documentali ai sensi dell'art. 4, comma 9, del decreto
legislativo 19 settembre 1994, n. 626, modificato ed integrato dal decreto
legislativo 19 marzo 1996, n. 242". Art. 4, comma 10, lettera b): si veda il D.M. 16
gennaio 1997 "Definizione dei casi
di riduzione della frequenza della visita degli ambienti di lavoro da parte
del medico competente". Art. 6, comma 1: è stato modificato dall'art. 4, comma
1 del D.Lgs. 242/96 Art. 6, comma 2: è stato sostituito dall'art. 4, comma
2 del D.Lgs. 242/96 Art. 7, comma 3: è stato sostituito dall'art. 5 del
D.Lgs. 242/96 Art. 8, comma 4: è stato sostituito dall'art. 6 del
D.Lgs. 242/96 Art. 10, comma 2: è stato modificato dall'art. 7, comma
1 del D.Lgs. 242/96 Art. 12, comma 1: è stato modificato dall'art. 7,
comma 2 del D.Lgs. 242/96 Si veda la Lettera Circolare prot. n° 770/6104 del 12/03/1997. Art. 13, comma 1: con D.M. 10 marzo 1998 sono stati
stabiliti i "Criteri generali di sicurezza
antincendio e per la gestione dell'emergenza nei luoghi di lavoro." Art. 17, comma 3: è stato modificato dall'art. 8 del
D.Lgs. 242/96 Art. 22, comma 1: è stato sostituito dall'art. 9,
comma 1 del D.Lgs. 242/96 Art. 22, comma 5: è stato sostituito dall'art. 9,
comma 5 del D.Lgs. 242/96 Art. 22, comma 7: si veda il D.M. 16 gennaio 1997
"Individuazione dei contenuti
minimi della formazione dei lavoratori, dei rappresentanti per la sicurezza e
dei datori di lavoro che possono svolgere direttamente i compiti propri del
responsabile del servizio di prevenzione e protezione". Art. 23: è stato sostituito dall'art. 10 del D.Lgs.
242/96 Art. 23, comma 2:
si veda il D.P.C.M. 14 ottobre 1997, n. 412: "Regolamento recante l'individuazione delle
attivita' lavorative comportanti rischi particolarmente elevati, per le quali
l'attivita' di vigilanza puo' essere esercitata dagli ispettorati del lavoro
delle direzioni provinciali del lavoro.". Art. 24: si veda la circolare n. 67 del 8 maggio 1998. Art. 24, comma 1: è stato sostituito dall'art. 11 del
D.Lgs. 242/96 Art. 25, comma 1: è stato modificato dall'art. 12 del
D.Lgs. 242/96. Art. 27: si veda il D.P.C.M. 5 dicembre 1997:"Atto di indirizzo e coordinamento recante
criteri generali per l'individuazione degli organi operanti nella materia
della sicurezza e della salute sul luogo di lavoro". Art. 28, comma 1, lett. a): è stata sostituita
dall'art. 14 del D.Lgs. 242/96 Art. 31: è stato sostituito dall'art. 15 del D.Lgs.
242/96 Art. 35, comma 2: è stato così modificato dall'art. 2,
comma 1 del D.Lgs. 4 agosto 1999, n. 359. Art. 35, comma 3, lettera c-bis): lettera aggiunta
dall'art. 2, comma 2 del D.Lgs. 4 agosto 1999, n. 359. Art. 35, comma 4, lettera c-bis): lettera aggiunta dall'art.
2, comma 3 del D.Lgs. 4 agosto 1999, n. 359. Art. 35, comma 4-bis: comma aggiunto dall'art. 2,
comma 4 del D.Lgs. 4 agosto 1999, n. 359. Art. 35, comma 4-ter: comma aggiunto dall'art. 2,
comma 4 del D.Lgs. 4 agosto 1999, n. 359. Art. 35, comma 4-quater: comma aggiunto dall'art. 2,
comma 4 del D.Lgs. 4 agosto 1999, n. 359. Art. 35, comma 4-quinquies: comma aggiunto dall'art.
2, comma 4 del D.Lgs. 4 agosto 1999, n. 359. Art. 36, comma 2: così sostituito dall'art.3, comma 1
del D.Lgs. 4 agosto 1999, n. 359. Art. 36, comma 3: così modificato dall'art. 3, comma 2
del D.Lgs. 4 agosto 1999, n. 359. Art. 36, comma 8-bis: comma aggiunto dall'art. 3,
comma 3 del D.Lgs. 4 agosto 1999, n. 359. Art. 36, comma 8-ter: comma aggiunto dall'art. 3,
comma 3 del D.Lgs. 4 agosto 1999, n. 359. Art. 36, comma 8-quater: comma aggiunto dall'art. 3,
comma 3 del D.Lgs. 4 agosto 1999, n. 359. Art. 37, comma 1-bis: comma aggiunto dall'art. 5 del
D.Lgs. 4 agosto 1999, n. 359. Art. 43, comma 1, lett d): è stato modificato
dall'art. 18 del D.Lgs. 242/96 Art. 50, comma
2: è stato così corretto con Comunicato pubblicato sulla Gazzetta
Ufficiale n. 272 del 21 novembre 1994. Art. 50, comma 2: è stato modificato dall'art. 19,
comma 1 del D.Lgs. 242/96 Art. 51, comma 1: è stato modificato dall'art. 19,
comma 2 del D.Lgs. 242/96 Art. 55, comma 1: è stato modificato dall'art. 19,
comma 3 del D.Lgs. 242/96 Art. 58, comma 2: è stato modificato dall'art. 19,
comma 4 del D.Lgs. 242/96 Titolo VII: la rubrica del presente titolo è stata
così sostituita dall'art. 1, comma 2 del D.Lgs. 25 febbraio 2000, n. 66. Titolo VII: nelle disposizioni del presente titolo, ad
eccezione degli articoli 61 e 71, dopo le parole: "cancerogeno" o:
"cancerogeni" sono state aggiunte, rispettivamente, le seguenti:
"o mutageno" e "o mutageni", secondo quanto disposto
dall'art. 1, comma 3 del D.Lgs. 25 febbraio 2000, n. 66. Art. 60, comma 2: è stato sostituito dall'art. 2, del
D.Lgs. 25 febbraio 2000, n. 66. Art. 61: il comma 1 era stato modificato dall'art. 20,
comma 1 del D.Lgs. 242/96, successivamente l'articolo è stato sostituito
dall'art. 3 del D.Lgs. 25 febbraio 2000, n. 66. Art. 62, comma 3: l'ultimo periodo è stato aggiunto
dall'art. 4 del D.Lgs. 25 febbraio 2000, n. 66. Art. 63, comma 1: è stato modificato dall'art. 20,
comma 2 del D.Lgs. 242/96 Art. 63, comma 2: l'ultimo periodo è stato aggiunto
dall'art. 5 del D.Lgs. 25 febbraio 2000, n. 66. Art. 69, comma 5: è stato modificato dall'art. 20,
comma 3 del D.Lgs. 242/96 Art. 70: l'articolo, dapprima sostituito dall'art. 20,
comma 4 del D.Lgs. 242/96, successivamente è stato così sostituito dall'art.
6 del D.Lgs. 25 febbraio 2000, n. 66. Art. 71, comma 2: è stato sostituito dall'art. 7 del
D.Lgs. 25 febbraio 2000, n. 66. Art. 72: è stato sostituito dall'art. 8 del D.Lgs. 25
febbraio 2000, n. 66. Art. 73, comma 2: è stato sostituito dall'art. 21,
comma 1 del D.Lgs. 242/96 Art. 78, comma 2: è stato sostituito dall'art. 21,
comma 2 del D.Lgs. 242/96 Art. 86, commi 2 bis, 2 ter, 2 quater: sono stati
aggiunti dall'art. 21, comma 3 del D.Lgs. 242/96 Art. 87, comma 3, lett. a), b), c): sono state
sostituite dall'art. 21, comma 4 del D.Lgs. 242/96 Art. 89: è stato sostituito dall'art. 22 del D.Lgs.
242/96 Art. 89, comma 2, lettera a): lettera così modificata
dall'art. 6, comma 1 del D.Lgs. 4 agosto 1999, n. 359. Art. 89, comma 3: così modificato dall'art. 11, comma
1 del D.Lgs. 25 febbraio 2000, n. 66. Art. 90: è stato sostituito dall'art. 23 del D.Lgs.
242/96 Art. 91: la rubrica è stata sostituita dall'art. 24,
comma 1 del D.Lgs. 242/96 Art. 92, comma 1, lett. a) è stata modificata
dall'art. 24, comma 2 del D.Lgs. 242/96 Art. 92, comma 1, lett. b) dapprima modificata
dall'art. 24, comma 3 del D.Lgs. 242/96, successivamente è stata così
modificata dall'art. 11, comma 2 del D.Lgs. 25 febbraio 2000, n. 66. Art. 93, comma 1, lett. a) e b): le lettere sono state
modificate dal comma 13 dell'art. 27 del D. Lgs. 19 dicembre 1994, n. 758, e
successivamente la lett. a) è stata modificata dall'art. 24, comma 4 del
D.Lgs. 242/96 Art. 96 bis: è stato aggiunto dall'art. 25 del D.Lgs.
242/96 ALLEGATO I: è stato così modificato dall'art. 26 del
D.Lgs. 242/96 ALLEGATO IV: è stato così integrato dall'art. 27 del D.Lgs.
242/96 ALLEGATO V, punto 1 e 8: sono stati così modificati
dall'art. 28 del D.Lgs. 242/96 ALLEGATO VII :
a causa di una "svista" del legislatore esso riporta i
requisiti delle sole attrezzature (punto 1). Le successive prescrizioni
ergonomiche e di igiene concernenti l'ambiente di lavoro e l'interfaccia
elaboratore-uomo (la cui disciplina è prevista ai punti 2 e 3 dell'allegato
alla direttiva 90/270CEE del 29 maggio 1990, che viene recepita ed a cui si
rimanda), verranno successivamente inserite mediante apposito decreto che
sanerà l'attuale lacuna (si veda il decimo paragrafo del punto 14
della Circolare 102/95). Tali punti 2 e 3 sono stati inseriti
dall'art. 29 del D.Lgs. 242/96. ALLEGATO VIII: è stato così sostituito dall'art. 9 del
D.Lgs. 25 febbraio 2000, n. 66. ALLEGATO VIII-bis: è stato aggiunto dall'art. 10 del
D.Lgs. 25 febbraio 2000, n. 66. ALLEGATO XI: è stato così sostituito dall'allegato al
D.M. 12 novembre 1999. ALLEGATO XIV: è stato aggiunto dall'art. 7 del D.Lgs 4
agosto 1999, n.359. ALLEGATO XV: è stato aggiunto dall'art. 7 del D.Lgs 4
agosto 1999, n.359. - § - TESTO IL PRESIDENTE
DELLA REPUBBLICA Visti gli
articoli 76 e 87 della Costituzione; Vista la legge 19
febbraio 1992, n. 142, ed in particolare l'articolo 43, recante delega al
Governo per l'attuazione delle direttive del Consiglio 89/391/CEE,
89/654/CEE, 89/655/CEE, 89/656/CEE, 90/269/CEE, 90/270/CEE, 90/394/CEE e
90/679/CEE in materia di sicurezza e salute dei lavoratori durante il lavoro; Vista la legge 22
febbraio 1994, n. 146, recante proroga del termine della delega legislativa
contemplata dall'art. 43 della citata legge n. 142 del 1992, nonché delega al
Governo per l'attuazione delle direttive particolari già adottate, ai sensi
dell'art. 16 paragrafo 1, della direttiva 89/391/CEE, successivamente alla
medesima legge 19 febbraio 1992, n. 142; Vista la
preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione
del 7 luglio 1994; Acquisiti i
pareri delle competenti commissioni permanenti della Camera dei deputati e
del Senato della Repubblica; Vista la
deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 16
settembre 1994; Sulla proposta
del Ministro per il coordinamento delle politiche dell'Unione europea, di
concerto con i Ministri degli affari esteri, di grazia e giustizia, del
tesoro, del lavoro e della previdenza sociale, della sanità, dell'industria,
del commercio e dell'artigianato, dell'interno e per la funzione pubblica e
gli affari regionali; E M A N A il seguente
decreto legislativo: TITOLO I Capo I - DISPOSIZIONI GENERALI Art. 1.- Campo di applicazione. 1. Il presente decreto legislativo prescrive misure per la tutela della
salute e per la sicurezza dei lavoratori durante il lavoro, in tutti i settori
di attività privati o pubblici. 2. Nei riguardi delle Forze armate e di Polizia e dei servizi di
protezione civile, nonchè nell'ambito
delle strutture giudiziarie, penitenziarie, di quelle destinate per finalità
istituzionali alle attività degli organi con compiti in materia di ordine e
sicurezza pubblica, delle università, degli istituti di istruzione
universitaria, degli istituti di istruzione ed educazione di ogni ordine e
grado, degli archivi, delle biblioteche, dei musei e delle areee archeologiche
dello Stato, delle rappresentanze diplomatiche e consolari e dei mezzi di
trasporto aerei e marittimi, le norme del presente decreto sono applicate
tenendo conto delle particolari esigenze connesse al servizio espletato [....] individuate con decreto del Ministro
competente di concerto con i Ministri del lavoro e della previdenza sociale,
della sanità e della funzione pubblica. 3. Nei riguardi dei lavoratori di cui alla legge 18 dicembre 1973, n.
877, nonché dei lavoratori con rapporto contrattuale privato di portierato,
le norme del presente decreto si applicano nei casi espressamente previsti. 4. Le disposizioni di cui al presente decreto si applicano nelle
regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e Bolzano
compatibilmente con i rispettivi statuti e relative norme di attuazione. 4 bis. Il datore di lavoro il quale esercita le
attività di cui ai commi 1, 2, 3 e 4
e, nell'ambito delle rispettive attribuzioni e competenze, i dirigenti e i
preposti i quali dirigono o sovraintendono le stesse attività, sono tenuti
all'osservanza delle disposizioni del presente decreto. 4 ter.
Nell'ambito degli adempimenti previsti dal presente decreto, il datore di
lavoro non può delegare quelli previsti dall'art. 4, commi 1, 2, 4 lettera
a), e 11, primo periodo. Art. 2. - Definizioni. 1. Agli effetti delle disposizioni di cui al presente decreto si
intendono per: a) lavoratore: persona che presta il proprio lavoro alle dipendenze di
un datore di lavoro, esclusi gli addetti ai servizi domestici e familiari,
con rapporto di lavoro subordinato anche speciale. Sono equiparati i soci
lavoratori di cooperative o di società, anche di fatto, che prestino la loro
attività per conto delle società e degli enti stessi, e gli utenti dei
servizi di orientamento o di formazione scolastica, universitaria e
professionale avviati presso datori di lavoro per agevolare o per
perfezionare le loro scelte professionali. Sono altresì equiparati gli allievi
degli istituti di istruzione ed universitari e i partecipanti a corsi di
formazione professionale nei quali si faccia uso di laboratori, macchine,
apparecchi ed attrezzature di lavoro in genere, agenti chimici, fisici e
biologici. I soggetti di cui al precedente periodo non vengono computati ai
fini della determinazione del numero di lavoratori dal quale il presente
decreto fa discendere particolari obblighi; b) datore di lavoro: il soggetto titolare del rapporto di lavoro con il
lavoratore o, comunque, il soggetto che, secondo il tipo e l'organizzazione
dell' impresa, ha la responsabilità dell'impresa stessa ovvero dell'unità
produttiva, quale definita ai sensi della lettera i), in quanto titolare dei
poteri decisionali e di spesa. Nelle pubbliche amministrazioni di cui
all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, per
datore di lavoro si intende il dirigente al quale spettano i poteri di
gestione, ovvero il funzionario non avente qualifica dirigenziale, nei soli
casi in cui quest'ultimo sia preposto ad un ufficio avente autonomia
gestionale; c) servizio di prevenzione e protezione dai rischi: insieme delle
persone, sistemi e mezzi esterni o interni all'azienda finalizzati
all'attività di prevenzione e protezione dai rischi professionali
nell'azienda, ovvero unità produttiva; d) medico competente: medico in possesso di uno dei titoli seguenti: 1)
specializzazione in medicina del lavoro o in medicina preventiva dei
lavoratori e psicotecnica o in tossicologia industriale o in igiene
industriale o in fisiologia ed igiene del lavoro o in clinica del lavoro ed
altre specializzazioni individuate, ove necessario, con decreto del Ministro
della sanità di concerto con il Ministro dell'Università e della ricerca
scientifica e tecnologica; 2) docenza o libera docenza in medicina del lavoro o in medicina
preventiva dei lavoratori e psicotecnica o in tossicologia industriale o in
igiene industriale o in fisiologia ed igiene del lavoro; 3) autorizzazione di cui all'art. 55 del decreto legislativo 15 agosto
1991, n. 277; e) responsabile del servizio di prevenzione e protezione: persona
designata dal datore di lavoro in possesso di attitudini e capacità adeguate;
f) rappresentante dei
lavoratori per la sicurezza: persona, ovvero persone, eletta o designata per
rappresentare i lavoratori per quanto concerne gli aspetti della salute e
della sicurezza durante il lavoro, di seguito denominato rappresentante per
la sicurezza; g) prevenzione: il complesso delle disposizioni o misure adottate o
previste in tutte le fasi dell'attività lavorativa per evitare o diminuire i
rischi professionali nel rispetto della salute della popolazione e
dell'integrità dell'ambiente esterno; h) agente: l'agente chimico, fisico o biologico, presente durante il
lavoro e potenzialmente dannoso per la salute; i) unità
produttiva: stabilimento o struttura finalizzata alla produzione di beni o
servizi, dotata di autonomia finanziaria e tecnico-funzionale. Art. 3. - Misure generali di tutela. 1. Le misure generali per la protezione della salute e per la sicurezza
dei lavoratori sono: a) valutazione dei rischi per la salute e la sicurezza; b) eliminazione dei rischi in relazione alle conoscenze acquisite in
base al progresso tecnico e, ove ciò non è possibile, loro riduzione al
minimo; c) riduzione dei rischi alla fonte; d) programmazione della prevenzione mirando ad un complesso che integra
in modo coerente nella prevenzione le condizioni tecniche produttive ed
organizzative dell'azienda nonché l'influenza dei fattori dell'ambiente di
lavoro; e) sostituzione di ciò che è pericoloso con ciò che non lo è, o è meno
pericoloso; f) rispetto dei principi ergonomici nella concezione dei posti di
lavoro, nella scelta delle attrezzature e nella definizione dei metodi di
lavoro e produzione, anche per attenuare il lavoro monotono e quello
ripetitivo; g) priorità delle misure di protezione collettiva rispetto alle misure
di protezione individuale; h) limitazione al minimo del numero dei lavoratori che sono, o che
possono essere, esposti al rischio; i) utilizzo limitato degli agenti chimici, fisici e biologici, sui
luoghi di lavoro; l) controllo sanitario dei lavoratori in funzione dei rischi specifici;
m) allontanamento del lavoratore dall'esposizione a rischio, per motivi
sanitari inerenti la sua persona; n) misure igieniche; o) misure di protezione collettiva ed individuale; p) misure di emergenza da attuare in caso di prono soccorso, di lotta
antincendio, di evacuazione dei lavoratori e di pericolo grave ed immediato; q) uso di segnali di avvertimento e di sicurezza; r) regolare manutenzione di ambienti, attrezzature, macchine ed
impianti, con particolare riguardo ai dispositivi di sicurezza in conformità
alla indicazione dei fabbricanti; s) informazione, formazione, consultazione e partecipazione dei
lavoratori ovvero dei loro rappresentanti, sulle questioni riguardanti la
sicurezza e la salute sul luogo di lavoro; t) istruzioni adeguate ai lavoratori. 2. Le misure relative alla sicurezza, all'igiene ed alla salute durante
il lavoro non devono in nessun caso comportare oneri finanziari per i
lavoratori. Art. 4. - Obblighi del datore di lavoro, del dirigente
e del preposto. 1. Il datore di lavoro [....] in relazione alla natura
dell'attività dell'azienda ovvero dell'unità produttiva, valuta, nella scelta
delle attrezzature di lavoro e delle sostanze o dei preparati chimici
impiegati, nonché nella sistemazione dei luoghi di lavoro, i rischi per la
sicurezza e per la salute dei lavoratori, ivi compresi quelli riguardanti i
gruppi di lavoratori esposti a rischi particolari. 2. All'esito della valutazione di cui al comma 1, il datore di lavoro
elabora un documento contenente: a) una relazione sulla valutazione dei rischi per la sicurezza e la
salute durante il lavoro, nella quale sono specificati i criteri adottati per
la valutazione stessa; b) l'individuazione delle misure di prevenzione e di protezione e dei
dispositivi di protezione individuale, conseguente alla valutazione di cui
alla lettera a); c) il programma delle misure
ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di
sicurezza. 3. Il documento è custodito
presso l'azienda ovvero unità produttiva. 4. Il datore di lavoro: a) designa
il responsabile del servizio di prevenzione e protezione interno o esterno
all'azienda secondo le regole di cui all'art. 8; b) designa
gli addetti al servizio di prevenzione e protezione interno o esterno
all'azienda secondo le regole di cui all'art. 8; c) nomina, nei casi
previsti dall'articolo 16, il medico competente. 5. Il datore di
lavoro [....] adotta le misure necessarie per la sicurezza e la salute dei
lavoratori, ed in particolare: a) designa preventivamente
i lavoratori incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione
incendi e lotta antincendio, di
evacuazione dei lavoratori in caso di pericolo grave e immediato, di
salvataggio di pronto soccorso e, comunque, di gestione dell'emergenza; b) aggiorna le
misure di prevenzione in relazione ai mutamenti organizzativi e produttivi
che hanno rilevanza ai fini della salute e della sicurezza del lavoro, ovvero
in relazione al grado di evoluzione della tecnica, della prevenzione e della
protezione; c)
nell'affidare i compiti ai lavoratori tiene conto delle capacità e delle
condizioni degli stessi in rapporto alla loro salute e alla sicurezza; d) fornisce ai
lavoratori i necessari e idonei dispositivi di protezione individuale sentito
il responsabile del servizio di prevenzione e protezione ; e) prende le
misure appropriate affinché soltanto i lavoratori che hanno ricevuto adeguate
istruzioni accedano alle zone che li espongono ad un rischio grave e
specifico; f) richiede l'osservanza da parte dei singoli
lavoratori delle norme vigenti, nonchè delle disposizioni aziendali in
materia di sicurezza e di igiene del lavoro e di uso dei mezzi di protezione
collettivi e dei dispositivi di protezione individuale messi a loro
disposizione; g) richiede
l'osservanza da parte del medico competente degli obblighi previsti dal
presente decreto, informandolo sui processi e sui rischi connessi
all'attività produttiva; h) adotta le
misure per il controllo delle situazioni di rischio in caso di emergenza e dà
istruzioni affinché i lavoratori, in caso di pericolo grave, immediato ed
inevitabile, abbandonino il posto di lavoro o la zona pericolosa; i) informa il più presto possibile i
lavoratori esposti al rischio di un pericolo grave ed immediato circa il
rischio stesso e le disposizioni prese o da prendere in materia di
protezione; l) si astiene, salvo eccezioni debitamente
motivate, dal richiedere ai lavoratori di riprendere la loro attività in una
situazione di lavoro in cui persiste un pericolo grave ed immediato; m) permette ai
lavoratori di verificare, mediante il rappresentante per la sicurezza,
l'applicazione delle misure di sicurezza e di protezione della salute e
consente al rappresentante per la sicurezza di accedere alle informazioni ed
alla documentazione aziendale di cui all'art. 19 comma 1 lettera e); n) prende
appropriati provvedimenti per evitare che le misure tecniche adottate possano
causare rischi per la salute della popolazione o deteriorare l'ambiente
esterno; o) tiene un
registro nel quale sono annotati cronologicamente gli infortuni sul lavoro
che comportano un'assenza dal lavoro di almeno un giorno. Nel registro sono
annotati il nome, il cognome, la qualifica professionale dell'infortunato, le
cause e le circostanze dell'infortunio, nonché la data di abbandono e di
ripresa del lavoro. Il registro è redatto conformemente al modello approvato
con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sentita la
commissione consultiva permanente, di cui all'art. 394 del decreto del
Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547, e successive modifiche ed
è conservato sul luogo di lavoro a disposizione dell'organo di vigilanza.
Fino all'emanazione di tale decreto il registro è redatto in conformità ai
modelli già disciplinati dalle leggi vigenti; p) consulta il
rappresentante per la sicurezza nei casi previsti dall'art. 19, comma 1,
lettere b), c) e d) ; q) adotta le
misure necessarie ai fini della prevenzione incendi e dell'evacuazione dei
lavoratori, nonché per il caso di pericolo grave ed immediato. Tali misure
devono essere adeguate alla natura dell'attività, alle dimensioni
dell'azienda ovvero dell'unità produttiva, e al numero delle persone
presenti. 6. Il datore di lavoro effettua la valutazione di cui al comma 1 ed
elabora il documento di cui al comma 2 in collaborazione con il responsabile
del servizio di prevenzione e protezione e con il medico competente, nei casi
in cui sia obbligatoria la sorveglianza sanitaria, previa consultazione del rappresentante per la sicurezza. 7. La valutazione di cui al comma 1 ed il documento di cui al comma 2
sono rielaborati in occasione di modifiche del processo produttivo
significative ai fini della sicurezza e della salute dei lavoratori. 8. Il datore di lavoro
custodisce, presso l'azienda ovvero l'unità produttiva, la cartella sanitaria
e di rischio del lavoratore sottoposto a sorveglianza sanitaria, con
salvaguardia del segreto professionale, e ne consegna copia al lavoratore
stesso al momento della risoluzione del rapporto di lavoro, ovvero quando lo
stesso ne faccia richiesta. 9. Per le piccole e medie
aziende, con uno o più decreti da emanarsi entro il 31 marzo 1996 da parte
dei Ministri del lavoro e della previdenza sociale, dell'industria, del
commercio e dell'artigianato e della sanità, sentita la Commissione
consultiva permanente per la prevenzione degli infortuni e per l'igiene del
lavoro, in relazione alla natura dei rischi e alle dimensioni dell'azienda,
sono definite procedure standardizzate per gli adempimenti documentali di cui
al presente articolo. Tali disposizioni non si applicano alle attività
industriali di cui all'art.1 del decreto del Presidente della Repubblica del
17 maggio 1988, n. 175, e successive modifiche, soggette all'obbligo di
dichiarazione o notifica ai sensi degli articoli 4 e 6 del decreto stesso,
alle centrali termoelettriche, agli impianti e laboratori nucleari, alle
aziende estrattive ed altre attività minerarie, alle aziende per la
fabbricazione e il deposito separato di esplosivi, polveri e munizioni, e
alle strutture di ricovero e cura sia pubbliche sia private. 10. Per le medesime aziende di
cui al comma 9, primo periodo, con uno o più decreti dei Ministri del lavoro
e della previdenza sociale, dell'industria del commercio e dell'artigianato e
della sanità, sentita la Commissione consultiva permanente per la prevenzione
degli infortuni e per l'igiene del lavoro, possono essere altresì definiti: a) i casi relativi a ipotesi di
scarsa pericolosità, nei quali è possibile lo svolgimento diretto dei compiti
di prevenzione e protezione in aziende ovvero unità produttive che impiegano
un numero di addetti superiore a quello indicato nell'Allegato I; b) i casi in cui è possibile la
riduzione a una sola volta all'anno della visita di cui all'art.17, lettera h),
degli ambienti di lavoro da parte del medico competente, ferma restando
l'obbligatorietà di visite ulteriori, allorchè si modificano le situazioni di
rischio. 11. Fatta eccezione per le aziende indicate nella nota (1)
dell'Allegato I, il datore di lavoro delle aziende familiari nonchè delle
aziende che occupano fino a dieci addetti non è soggetto agli obblighi di cui
ai commi 2 e 3, ma è tenuto comunque ad autocertificare per iscritto
l'avvenuta effettuazione della valutazione dei rischi e l'adempimento degli
obblighi ad essa collegati. L'autocertificazione deve essere inviata al
rappresentante per la sicurezza. Sono in ogni caso soggette agli obblighi di
cui ai commi 2 e 3 le aziende familiari nonchè le aziende che occupano fino a
dieci addetti, soggette a particolari fattori di rischio, individuate
nell'ambito di specifici settori produttivi con uno o più decreti del
Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con i Ministri
della sanità, dell'industria del commercio e dell'artigianato, delle risorse
agricole alimentari e forestali e dell'interno, per quanto di rispettiva
competenza. 12. Gli obblighi relativi agli
interventi strutturali e di manutenzione necessari per assicurare, ai sensi
del presente decreto, la sicurezza dei locali e degli edifici assegnati in
uso a pubbliche amministrazioni o a pubblici uffici, ivi comprese le
istituzioni scolastiche ed educative, restano a carico dell'amministrazione
tenuta, per effetto di norme o convenzioni, alla loro fornitura e
manutenzione. In tal caso gli obblighi previsti dal presente decreto,
relativamente ai predetti interventi, si intendono assolti, da parte dei
dirigenti o funzionari preposti agli uffici interessati, con la richiesta del
loro adempimento all'amministrazione competente o al soggetto che ne ha
l'obbligo giuridico. Art. 5. - Obblighi dei lavoratori. 1. Ciascun lavoratore deve prendersi cura della propria sicurezza e
della propria salute e di quella delle altre persone presenti sul luogo di
lavoro, su cui possono ricadere gli effetti delle sue azioni o omissioni,
conformemente alla sua formazione ed alle istruzioni e ai mezzi forniti dal
datore di lavoro. 2. In particolare i lavoratori: a) osservano le disposizioni e le istruzioni impartite dal datore di
lavoro, dai dirigenti e dai preposti, ai fini della protezione collettiva ed
individuale; b) utilizzano correttamente i macchinari, le apparecchiature, gli
utensili, le sostanze e i preparati pericolosi, i mezzi di trasporto e le
altre attrezzature di lavoro, nonché i dispositivi di sicurezza; c) utilizzano in modo appropriato i dispositivi di protezione messi a
loro disposizione; d) segnalano immediatamente al datore di lavoro, al dirigente o al
preposto le deficienze dei mezzi e dispositivi di cui alle lettere b) e c), nonché le altre eventuali condizioni di pericolo di cui
vengono a conoscenza, adoperandosi direttamente, in caso di urgenza,
nell'ambito delle loro competenze e possibilità, per eliminare o ridurre tali
deficienze o pericoli, dandone notizia al rappresentante dei lavoratori per
la sicurezza; e) non rimuovono o modificano senza autorizzazione i dispositivi di
sicurezza o di segnalazione o di controllo; f) non compiono di propria iniziativa operazioni o manovre che non sono
di loro competenza ovvero che possono compromettere la sicurezza propria o di
altri lavoratori; g) si sottopongono ai controlli sanitari previsti nei loro confronti; h) contribuiscono, insieme al datore di lavoro, ai dirigenti e ai
preposti, all'adempimento di tutti gli obblighi imposti dall'autorità
competente o comunque necessari per tutelare la sicurezza e la salute dei
lavoratori durante il lavoro. Art. 6. - Obblighi dei progettisti, dei fabbricanti,
dei fornitori e degli installatori. 1. I progettisti
dei luoghi o posti di lavoro e degli impianti rispettano i principi generali
di prevenzione in materia di sicurezza e di salute al momento delle scelte
progettuali e tecniche e scelgono macchine nonché dispositivi di protezione
rispondenti ai requisiti essenziali di sicurezza previsti nelle disposizioni
legislative e regolamentari vigenti;. 2. Sono vietati
la fabbricazione, la vendita, il noleggio e la concessione in uso di
macchine, di attrezzature di lavoro e di impianti non rispondenti alle disposizioni
legislative e regolamentari vigenti in materia di sicurezza. Chiunque concede
in locazione finanziaria beni assoggettati a forme di certificazione o di
omologazione obbligatoria è tenuto a che gli stessi siano accompagnati dalle
previste certificazioni o dagli altri documenti previsti dalla legge. 3. Gli installatori e montatori di impianti, macchine o altri mezzi
tecnici devono attenersi alle norme di sicurezza e di igiene del lavoro,
nonché alle istruzioni fornite dai rispettivi fabbricanti dei macchinari e
degli altri mezzi tecnici per la parte di loro competenza. Art. 7. - Contratto di appalto o contratto d'opera. 1. Il datore di lavoro, in caso di affidamento dei lavori all'interno
dell'azienda, ovvero dell'unità produttiva, ad imprese appaltatrici o a
lavoratori autonomi: a) verifica, anche attraverso l'iscrizione alla camera di commercio,
industria e artigianato, l'idoneità tecnico-professionale delle imprese
appaltatrici o dei lavoratori autonomi in relazione ai lavori da affidare in appalto
o contratto d'opera; b) fornisce agli stessi soggetti dettagliate informazioni sui rischi
specifici esistenti nell'ambiente in cui sono destinati ad operare e sulle
misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria
attività. 2. Nell'ipotesi di cui al comma 1 i datori di lavoro: a) cooperano all'attuazione delle misure di prevenzione e protezione
dai rischi sul lavoro incidenti sull'attività lavorativa oggetto
dell'appalto; b) coordinano gli interventi di protezione e prevenzione dai rischi cui
sono esposti i lavoratori, informandosi reciprocamente anche al fine di
eliminare rischi dovuti alle interferenze tra i lavori delle diverse imprese
coinvolte nell'esecuzione dell'opera complessiva. 3. Il datore di lavoro
committente promuove la cooperazione ed il coordinamento di cui al comma 2 [...]. Tale
obbligo non si estende ai rischi specifici propri dell'attività delle imprese
appaltatrici o dei singoli lavoratori autonomi. Capo II - SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE. Art. 8. - Servizio di prevenzione e protezione. 1. Salvo quanto previsto dall'art. 10, il datore di lavoro organizza
all'interno dell'azienda, ovvero dell'unità produttiva, il servizio di
prevenzione e protezione, o incarica persone o servizi esterni all'azienda,
secondo le regole di cui al presente articolo. 2. Il datore di lavoro designa all'interno dell'azienda ovvero
dell'unità produttiva, una o più persone da lui dipendenti per l'espletamento
dei compiti di cui all'articolo 9, tra cui il responsabile del servizio in
possesso di attitudini e capacità adeguate, previa consultazione del
rappresentante per la sicurezza. 3. I dipendenti di cui al comma 2 devono essere in numero sufficiente,
possedere le capacità necessarie e disporre di mezzi e di tempo adeguati per
lo svolgimento dei compiti loro assegnati. Essi non possono subire
pregiudizio a causa dell'attività svolta nell'espletamento del proprio
incarico. 4. Salvo quanto previsto dal comma 2, il datore di lavoro può
avvalersi di persone esterne all'azienda in possesso delle conoscenze
professionali necessarie per integrare l'azione di prevenzione e protezione. 5. L'organizzazione del servizio di prevenzione e protezione
all'interno dell'azienda, ovvero dell'unità produttiva, è comunque
obbligatoria nei casi seguenti: a) nelle
aziende industriali di cui all'art. 1 del decreto del Presidente della
Repubblica 17 maggio 1988, n. 175 e successive modifiche, soggette
all'obbligo di dichiarazione o notifica, ai sensi degli articoli 4 e 6 del
decreto stesso; b) nelle centrali termoelettriche; c) negli impianti e laboratori nucleari; d) nelle aziende per la fabbricazione ed il deposito separato di
esplosivi, polveri e munizioni; e) nelle aziende industriali con oltre duecento lavoratori dipendenti; f) nelle industrie estrattive con oltre cinquanta lavoratori
dipendenti; g) nelle strutture di ricovero
e cura sia pubbliche sia private. 6. Salvo quanto previsto dal comma 5, se la capacità dei dipendenti
all'interno dell'azienda ovvero dell'unità produttiva, sono insufficienti, il
datore di lavoro può far ricorso a persone o servizi esterni all'azienda,
previa consultazione del rappresentante per la sicurezza. 7. Il servizio esterno deve essere adeguato alle caratteristiche
dell'azienda, ovvero unità produttiva, a favore della quale è chiamato a
prestare la propria opera, anche con riferimento al numero degli operatori. 8. Il responsabile del servizio esterno deve possedere attitudini e
capacità adeguate. 9. Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, con decreto di
concerto con i Ministri della sanità e dell'industria, del commercio e
dell'artigianato, sentita la commissione consultiva permanente, può
individuare specifici requisiti, modalità e procedure, per la certificazione
dei servizi, nonché il numero minimo degli operatori di cui ai commi 3 e 7. 10. Qualora il datore di lavoro ricorra a persone o servizi esterni
egli non è per questo liberato dalla propria responsabilità in materia. 11. Il datore di lavoro comunica all'ispettorato del lavoro e alle
unità sanitarie locali territorialmente competenti il nominativo della
persona designata come responsabile del servizio di prevenzione e protezione
interno ovvero esterno all'azienda. Tale comunicazione è corredata da una
dichiarazione nella quale si attesti con riferimento alle persone designate: a) i compiti svolti in materia di prevenzione e protezione; b) il periodo nel quale tali compiti sono stati svolti; c) il curriculum professionale. Art. 9. - Compiti del servizio di prevenzione e
protezione. 1. Il servizio di prevenzione e protezione dai rischi professionali
provvede: a) all'individuazione dei fattori di rischio, alla valutazione dei
rischi e all'individuazione delle misure per la sicurezza e la salubrità
degli ambienti di lavoro, nel rispetto della normativa vigente sulla base
della specifica conoscenza dell'organizzazione aziendale; b) ad elaborare, per quanto di competenza, le misure preventive e
protettive e i sistemi di cui all'art. 4, comma 2, lettera b) e i sistemi di
controllo di tali misure; c) ad elaborare le procedure di sicurezza per le varie attività
aziendali; d) a proporre i programmi di informazione e formazione dei lavoratori; e) a partecipare alle consultazioni in materia di tutela della salute e
di sicurezza di cui all'art. 11; f) a fornire ai lavoratori le informazioni di cui all'art. 21. 2. Il datore di lavoro fornisce ai servizi di prevenzione e protezione
informazioni in merito a: a) la natura dei rischi; b) l'organizzazione del lavoro, la programmazione e l'attuazione delle
misure preventive e protettive; c) la descrizione degli impianti e dei processi produttivi; d) i dati del registro degli infortuni e delle malattie professionali; e) le prescrizioni degli organi di vigilanza. 3. I componenti del servizio di prevenzione e protezione e i
rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza sono tenuti al segreto in
ordine ai processi lavorativi di cui vengono a conoscenza nell'esercizio
delle funzioni di cui al presente decreto. 4. Il servizio di prevenzione e protezione è utilizzato dal datore di
lavoro. Art. 10. - Svolgimento diretto da parte del datore di
lavoro dei compiti di prevenzione e protezione dai rischi. 1. Il datore di lavoro può svolgere direttamente i compiti propri del
servizio di prevenzione e protezione dai rischi nonché di prevenzione incendi
e di evacuazione, nei casi previsti nell'allegato I, dandone preventiva
informazione al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza ed alle condizioni
di cui ai commi successivi. Esso può avvalersi della facoltà di cui all'art.
8, comma 4. 2. Il datore di lavoro il quale intende svolgere i compiti di cui al
comma 1, deve frequentare apposito corso di formazione in materia di
sicurezza e salute sul luogo di lavoro, promosso anche dalle associazioni dei
datori di lavoro e trasmettere all'organo di vigilanza competente per
territorio: a) una dichiarazione attestante la capacità di svolgimento dei compiti
di prevenzione e protezione dai rischi; b) una
dichiarazione attestante gli adempimenti di cui all'art. 4 commi 1, 2, 3 e
11; c) una relazione sull'andamento degli infortuni e delle malattie
professionali della propria azienda elaborata in base ai dati degli ultimi
tre anni del registro infortuni o, in mancanza dello stesso, di analoga
documentazione prevista dalla legislazione vigente; d) l'attestazione di frequenza del corso di formazione in materia di
sicurezza e salute sul luogo di lavoro. Art. 11. - Riunione periodica di prevenzione e
protezione di rischi. 1. Nelle aziende, ovvero unità produttive, che occupano più di 15
dipendenti, il datore di lavoro, direttamente o tramite il servizio di
prevenzione e protezione dai rischi, indice almeno una volta all'anno una
riunione cui partecipano: a) il datore di lavoro o un suo rappresentante; b) il responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai rischi;
c) il medico competente ove previsto; d) il rappresentante per la sicurezza. 2. Nel corso della riunione il datore di lavoro sottopone all'esame dei
partecipanti: a) il documento, di cui all'art. 4, commi 2 e 3; b) l'idoneità dei mezzi di protezione individuale; c) i programmi di informazione e formazione dei lavoratori ai fini
della sicurezza e della protezione della loro salute. 3. La riunione ha altresì luogo in occasione di eventuali significative
variazioni delle condizioni di esposizione al rischio, compresa la
programmazione e l'introduzione di nuove tecnologie che hanno riflessi sulla
sicurezza e salute di lavoratori. 4. Nelle aziende, ovvero unità produttive, che occupano fino a 15
dipendenti, nelle ipotesi di cui al comma 3, il rappresentante dei lavoratori
per la sicurezza può chiedere la convocazione di un'apposita riunione. 5. Il datore di lavoro, anche tramite il servizio di prevenzione e
protezione dai rischi, provvede alla redazione del verbale della riunione che
è tenuto a disposizione dei partecipanti per la sua consultazione. Capo III - PREVENZIONE INCENDI, EVACUAZIONE DEI
LAVORATORI, PRONTO SOCCORSO. Art. 12. - Disposizioni generali. 1. Ai fini degli adempimenti di cui all'art. 4, comma 5, lettera q), il datore di lavoro: a) organizza i necessari rapporti con i servizi pubblici competenti in materia
di pronto soccorso, salvataggio, lotta antincendio e gestione dell'emergenza;
b) designa preventivamente i
lavoratori incaricati di attuare le misure di cui all'art. 4 comma 5 lettera
a); c) informa tutti i lavoratori i quali possono essere esposti ad un
pericolo grave ed immediato circa le misure predisposte ed i comportamenti da
adottare; d) programma gli interventi, prende i provvedimenti e dà istruzioni
affinché i lavoratori possano, in caso di pericolo grave ed immediato che non
può essere evitato, cessare la loro attività, ovvero mettersi al sicuro,
abbandonando immediatamente il luogo di lavoro; e) prende i provvedimenti necessari affinché qualsiasi lavoratore, in
caso di pericolo grave ed immediato per la propria sicurezza ovvero per quella
di altre persone e nell'impossibilità di contattare il competente superiore
gerarchico, possa prendere le misure adeguate per evitare le conseguenze di
tale pericolo, tenendo conto delle sue conoscenze e dei mezzi tecnici
disponibili. 2. Ai fini delle designazioni di cui al comma 1, lettera b), il datore
di lavoro tiene conto delle dimensioni dell'azienda ovvero dei rischi
specifici dell'azienda ovvero dell'unità produttiva. 3. I lavoratori non possono, se non per giustificato motivo, rifiutare
la designazione. Essi devono essere formati, essere in numero sufficiente e
disporre di attrezzature adeguate, tenendo conto delle dimensioni ovvero dei
rischi specifici dell'azienda ovvero dell'unità produttiva. 4. Il datore di lavoro deve, salvo eccezioni debitamente motivate,
astenersi dal chiedere ai lavoratori di riprendere la loro attività in una
situazione di lavoro in cui persiste un pericolo grave ed immediato. Art. 13. - Prevenzione incendi. 1. Fermo restando quanto previsto dal decreto del Presidente della
Repubblica 29 luglio 1982, n. 577, i Ministri dell'interno, del lavoro e
della previdenza sociale, in relazione al tipo di attività, al numero dei
lavoratori occupati ed ai fattori di rischio, adottano uno o più decreti nei
quali sono definiti: a) i criteri diretti ad individuare: 1) misure intese ad evitare l'insorgere di un incendio e a limitarne le
conseguenze qualora esso si verifichi; 2) misure precauzionali di esercizio; 3) metodi di controllo e manutenzione degli impianti e delle attrezzature
antincendio; 4) criteri per la gestione delle emergenze; b) le caratteristiche dello specifico servizio di prevenzione e
protezione antincendio di cui all'art. 12, compresi i requisiti del personale
addetto e la sua formazione. [(vedi nota)]. 2. Per il settore minerario il decreto di cui al comma 1 è adottato dai
Ministri dell'interno, del lavoro e della previdenza sociale e
dell'industria, del commercio e dell'artigianato. Art. 14. - Diritti dei lavoratori in caso di pericolo
grave ed immediato. 1. Il lavoratore che, in caso di pericolo grave, immediato e che non
può essere evitato, si allontana dal posto di lavoro ovvero da una zona
pericolosa, non può subire pregiudizio alcuno e deve essere protetto da
qualsiasi conseguenza dannosa. 2. Il lavoratore che, in caso di pericolo grave e immediato e
nell'impossibilità di contattare il competente superiore gerarchico, prende
misure per evitare le conseguenze di tale pericolo, non può subire
pregiudizio per tale azione, a meno che non abbia commesso una grave
negligenza. Art. 15. - Pronto soccorso. 1. Il datore di lavoro, tenendo conto della natura dell'attività e
delle dimensioni dell'azienda ovvero dell'unità produttiva, sentito il medico
competente ove previsto, prende i provvedimenti necessari in materia di
pronto soccorso e di assistenza medica di emergenza, tenendo conto delle
altre eventuali persone presenti sui luoghi di lavoro e stabilendo i
necessari rapporti con i servizi esterni, anche per il trasporto dei
lavoratori infortunati. 2. Il datore di lavoro, qualora non vi provveda direttamente, designa
uno o più lavoratori incaricati dell'attuazione dei provvedimenti di cui al
comma 1. 3. Le caratteristiche minime delle attrezzature di pronto soccorso, i
requisiti del personale addetto e la sua formazione sono individuati in
relazione alla natura dell'attività, al numero dei lavoratori occupati e ai
fattori di rischio, con decreto dei Ministri della sanità, del lavoro e della
previdenza sociale, della funzione pubblica e dell'industria, del commercio e
dell'artigianato, sentita la commissione consultiva permanente e il Consiglio
superiore di sanità. 4. Fino all'emanazione del decreto di cui al comma 3 si applicano le
disposizioni vigenti in materia. Capo IV - SORVEGLIANZA SANITARIA. Art. 16. - Contenuto della sorveglianza sanitaria. 1. La sorveglianza sanitaria è effettuata nei casi previsti dalla
normativa vigente. 2. La sorveglianza di cui al comma 1 è effettuata dal medico competente
e comprende: a) accertamenti preventivi intesi a constatare l'assenza di
controindicazioni al lavoro cui i lavoratori sono destinati, ai fini della
valutazione della loro idoneità alla mansione specifica; b) accertamenti periodici per controllare lo stato di salute dei
lavoratori ed esprimere il giudizio di idoneità alla mansione specifica. 3. Gli accertamenti di cui l comma 2 comprendono esami clinici e
biologici e indagini diagnostiche mirati al rischio ritenti necessari dal
medico competente. Art. 17. - Il medico competente. 1. Il medico competente: a) collabora con il datore di lavoro e con il servizio di prevenzione e
protezione di cui all'art. 8, sulla base della specifica conoscenza
dell'organizzazione dell'azienda ovvero dell'unità produttiva e delle
situazioni di rischio, alla predisposizione dell'attuazione delle misure per
la tutela della salute e dell'integrità psico-fisica dei lavoratori; b) effettua gli accertamenti sanitari di cui all'art. 16; c) esprime i giudizi di idoneità alla mansione specifica al lavoro, di
cui all'art. 16; d) istituisce ed aggiorna, sotto la propria responsabilità, per ogni
lavoratore sottoposto a sorveglianza sanitaria, una cartella sanitaria e di
rischio da custodire presso il datore di lavoro con salvaguardia del segreto
professionale; e) fornisce informazioni ai lavoratori sul significato degli
accertamenti sanitari cui sono sottoposti e, nel caso di esposizione ad
agenti con effetti a lungo termine, sulla necessità di sottoporsi ad
accertamenti sanitari anche dopo la cessazione dell'attività che comporta
l'esposizione a tali agenti. Fornisce altresì, a richiesta, informazioni
analoghe ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza; f) informa ogni lavoratore interessato dei risultati degli accertamenti
sanitari di cui alla lettera b) e,
a richiesta dello stesso, gli rilascia copia della documentazione sanitaria; g) comunica, in occasione delle riunioni di cui all'art. 11, ai
rappresentanti per la sicurezza, i risultati anonimi collettivi degli
accertamenti clinici e strumentali effettuati e fornisce indicazioni sul
significato di detti risultati; h) congiuntamente al responsabile del servizio di prevenzione e
protezione dai rischi, visita gli ambienti di lavoro almeno due volte
all'anno e partecipa alla programmazione del controllo dell'esposizione dei
lavoratori i cui risultati gli sono forniti con tempestività ai fini delle
valutazioni e dei pareri di competenza; i) fatti salvi i controlli sanitari di cui alla lettera b), effettua le visite mediche
richieste dal lavoratore qualora tale richiesta sia correlata ai rischi
professionali; l) collabora con il datore di lavoro alla predisposizione del servizio
di pronto soccorso di cui all'art. 15; m) collabora all'attività di formazione e informazione di cui al capo
VI. 2. Il medico competente può avvalersi, per motivate ragioni, della
collaborazione di medici specialisti scelti dal datore di lavoro che ne
sopporta gli oneri. 3. Qualora il medico competente, a seguito degli accertamenti di cui
all'art. 16, comma 2, [....], esprima un giudizio sull'inidoneità parziale o
temporanea o totale del lavoratore, ne informa per iscritto il datore di
lavoro e il lavoratore. 4. Avverso il giudizio di cui al comma 3 è ammesso ricorso, entro
trenta giorni dalla data di comunicazione del giudizio medesimo, all'organo
di vigilanza territorialmente competente che dispone, dopo eventuali
ulteriori accertamenti, la conferma, la modifica o la revoca del giudizio
stesso. 5. Il medico competente svolge la propria opera in qualità di: a) dipendente da una struttura esterna pubblica o privata convenzionata
con l'imprenditore per lo svolgimento dei compiti di cui al presente capo; b) libero professionista; c) dipendente del datore di lavoro. 6. Qualora il medico competente sia dipendente del datore di lavoro,
questi gli fornisce i mezzi e gli assicura le condizioni necessarie per lo
svolgimento dei suoi compiti. 7. Il dipendente di una struttura pubblica non può svolgere l'attività
di medico competente [....] qualora esplichi attività di vigilanza. Capo V - CONSULTAZIONE E PARTECIPAZIONE DEI
LAVORATORI. Art. 18. - Rappresentante per la sicurezza. 1. In tutte le aziende, o unità produttive, è eletto o designato il
rappresentante per la sicurezza. 2. Nella aziende, o unità produttive, che occupano sino a 15 dipendenti
il rappresentante per la sicurezza è eletto direttamente dai lavoratori al
loro interno. Nelle aziende che occupano fino a 15 dipendenti il
rappresentante per la sicurezza può essere individuato per più aziende
nell'ambito territoriale ovvero del comparto produttivo. Esso può essere
designato o eletto dai lavoratori nell'ambito delle rappresentanze sindacali,
così come definite dalla contrattazione collettiva di riferimento. 3. Nelle aziende, ovvero unità produttive, con più di 15 dipendenti il
rappresentante per la sicurezza è eletto o designato dai lavoratori
nell'ambito delle rappresentanze sindacali in azienda. In assenza di
tali rappresentanze, è eletto dai lavoratori dell'azienda al loro interno. 4. Il numero, le modalità di designazione o di elezione del
rappresentante per la sicurezza, nonché il tempo di lavoro retribuito e gli
strumenti per l'espletamento delle funzioni, sono stabiliti in sede di
contrattazione collettiva. 5. In caso di mancato accordo nella contrattazione collettiva di cui al
comma 4, il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sentite le parti,
stabilisce con proprio decreto, da emanarsi entro tre mesi dalla
comunicazione del mancato accordo, gli standards relativi alle materie di cui
al comma 4. Per le amministrazioni pubbliche provvede il Ministro per la
funzione pubblica sentite le organizzazioni sindacali maggiormente
rappresentative sul piano nazionale. 6. In ogni caso il numero minimo dei rappresentanti di cui al comma 1 è
il seguente: a) un rappresentante nelle aziende ovvero unità produttive sino a 200
dipendenti; b) tre rappresentanti nelle aziende ovvero unità produttive da 201 a
1000 dipendenti; c) sei rappresentanti in tutte le altre aziende ovvero unità
produttive. 7. Le modalità e i contenuti specifici della formazione del
rappresentante per la sicurezza sono stabiliti in sede di contrattazione
collettiva nazionale di categoria con il rispetto dei contenuti minimi
previsti dal decreto di cui all'art.22, comma 7. Art. 19. - Attribuzioni del rappresentante per la
sicurezza. 1. Il rappresentante per la sicurezza: a) accede ai luoghi di lavoro in cui si svolgono le lavorazioni; b) è consultato preventivamente e tempestivamente in ordine alla
valutazione dei rischi, alla individuazione, programmazione, realizzazione e
verifica della prevenzione nell'azienda ovvero unità produttiva; c) è consultato sulla designazione degli addetti al servizio di
prevenzione, all'attività di prevenzione incendi, al pronto soccorso, alla
evacuazione dei lavoratori; d) è consultato in merito all'organizzazione della formazione di cui
all'art. 22, comma 5; e) riceve le informazioni e la documentazione aziendale inerente la
valutazione dei rischi e le misure di prevenzione relative, nonché quelle
inerenti le sostanze e i preparati pericolosi, le macchine, gli impianti,
l'organizzazione e gli ambienti di lavoro, gli infortuni e le malattie
professionali; f) riceve le informazioni provenienti dai servizi di vigilanza; g) riceve una formazione adeguata, comunque non inferiore a quella
prevista dall'art. 22; h) promuove l'elaborazione, l'individuazione e l'attuazione delle
misure di prevenzione idonee a tutelare la salute e l'integrità fisica dei
lavoratori; i) formula osservazioni in occasione di visite e verifiche effettuate
dalle autorità competenti; l) partecipa alla riunione periodica di cui all'art. 11; m) fa proposte in merito all'attività di prevenzione; n) avverte il responsabile dell'azienda dei rischi individuati nel
corso della sua attività; o) può fare ricorso alle autorità competenti qualora ritenga che le
misure di prevenzione e protezione dai rischi adottate dal datore di lavoro e
i mezzi impiegati per attuarle non sono idonei a garantire la sicurezza e la
salute durante il lavoro. 2. Il rappresentante per la sicurezza deve disporre del tempo
necessario allo svolgimento dell'incarico senza perdita di retribuzione,
nonché dei mezzi necessari per l'esercizio delle funzioni e delle facoltà
riconosciutegli. 3. Le modalità per l'esercizio delle funzioni di cui al comma 1 sono
stabilite in sede di contrattazione collettiva nazionale. 4. Il rappresentante per la sicurezza non può subire pregiudizio alcuno
a causa dello svolgimento della propria attività e nei suoi confronti si
applicano le stesse tutele previste dalla legge per le rappresentanze
sindacali. 5. Il rappresentante per la sicurezza ha accesso, per l'espletamento
della sua funzione, al documento di cui all'art. 4, commi 2 e 3, nonché al
registro degli infortuni sul lavoro di cui all'art. 4, comma 5, lettera o). Art. 20. - Organismi paritetici. 1. A livello territoriale sono costituiti organismi paritetici tra le
organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori, con funzioni
di orientamento e di promozione di iniziative formative nei confronti dei
lavoratori. Tali organismi sono inoltre prima istanza di riferimento in
merito a controversie sorte sull'applicazione dei diritti di rappresentanza,
informazione e formazione, previsti dalle norme vigenti. 2. Sono fatti salvi, ai fini del comma 1, gli organismi bilaterali o
partecipativi previsti da accordi interconfederali, di categoria, nazionali,
territoriali o aziendali. 3. Agli effetti dell'art. 10 del decreto legislativo 3 febbraio 1993,
n. 29, gli organismi di cui al comma 1 sono parificati alla rappresentanza
indicata nel medesimo articolo. Capo VI - INFORMAZIONE E FORMAZIONE DEI LAVORATORI. Art. 21. - Informazione dei lavoratori. 1. Il datore di lavoro provvede affinché ciascun lavoratore riceva
un'adeguata informazione su: a) i rischi per la sicurezza e la salute connessi all'attività
dell'impresa in generale; b) le misure e le attività di protezione e prevenzione adottate; c) i rischi specifici cui è esposto in relazione all'attività svolta,
le normative di sicurezza e le disposizioni aziendali in materia; d) i pericoli connessi all'uso delle sostanze e dei preparati
pericolosi sulla base delle schede dei dati di sicurezza previste dalla
normativa vigente e dalle norme di buona tecnica; e) le procedure che riguardano il pronto soccorso, la lotta
antincendio, l'evacuazione dei lavoratori; f) il responsabile del servizio di prevenzione e protezione ed il medico
competente; g) i nominativi dei lavoratori incaricati di applicare le misure di cui
agli articoli 12 e 15. 2. Il datore di lavoro fornisce le informazioni di cui al comma 1,
lettere a), b), c), anche ai
lavoratori di cui all'art. 1, comma 3. Art. 22. - Formazione dei lavoratori. 1. Il datore di lavoro [....] assicura che ciascun lavoratore, ivi
compresi i lavoratori di cui all'art. 1, comma 3, riceva una formazione
sufficiente ed adeguata in materia di sicurezza e di salute, con particolare
riferimento al proprio posto di lavoro e alle proprie mansioni. 2. La formazione deve avvenire in occasione: a) dell'assunzione; b) del trasferimento o cambiamento di mansioni; c) dell'introduzione di nuove attrezzature di lavoro o di nuove
tecnologie, di nuove sostanze e preparati pericolosi. 3. La formazione deve essere periodicamente ripetuta in relazione
all'evoluzione dei rischi ovvero all'insorgenza di nuovi rischi. 4. Il rappresentante per la sicurezza ha diritto ad una formazione
particolare in materia di salute e sicurezza, concernente la normativa in
materia di sicurezza e salute e i rischi specifici esistenti nel proprio
ambito di rappresentanza, tale da assicurargli adeguate nozioni sulle
principali tecniche di controllo e prevenzione dei rischi stessi. 5. I lavoratori incaricati dell'attività
di
prevenzione incendi e lotta antincendio, di
evacuazione dei lavoratori in caso di pericolo grave e immediato, di
salvataggio, di pronto soccorso e, comunque di gestione dell'emergenza devono
essere adeguatamente formati. 6. La formazione dei lavoratori e quella dei loro rappresentanti di cui
al comma 4 deve avvenire, in collaborazione con gli organismi paritetici di
cui all'art. 20, durante l'orario di lavoro e non può comportare oneri
economici a carico dei lavoratori. 7. I Ministri del lavoro e della previdenza sociale e della sanità,
sentita la commissione consultiva permanente, possono stabilire i contenuti
minimi della formazione dei lavoratori, dei rappresentanti per la sicurezza e
dei datori di lavoro di cui all'art. 10, comma 3, tenendo anche conto delle
dimensioni e della tipologia delle imprese. Capo VII - DISPOSIZIONI CONCERNENTI LA PUBBLICA
AMMINISTRAZIONE. Art. 23. - V i g i l a n z a. 1. La vigilanza sull'applicazione della legislazione in materia di
sicurezza e salute nei luoghi di lavoro è svolta dalla unità sanitaria locale
e, per quanto di specifica competenza, dal Corpo nazionale dei vigili del
fuoco, nonché, per il settore minerario, dal Ministero dell'industria, del
commercio e dell'artigianato, e per le industrie estrattive di seconda
categoria e le acque minerali e termali dalle regioni e province autonome di
Trento e di Bolzano. 2. Ferme restando le competenze in materia di vigilanza attribuite
dalla legislazione vigente all'ispettorato del lavoro, per attività
lavorative comportanti rischi particolarmente elevati, da individuare con
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta dei Ministri
del lavoro e della previdenza sociale e della sanità, sentita la commissione
consultiva permanente, l'attività di vigilanza sull'applicazione della
legislazione in materia di sicurezza può essere esercitata anche
dall'ispettorato del lavoro che ne informa preventivamente il servizio di
prevenzione e sicurezza della unità sanitaria locale competente per
territorio. 3. Il decreto di cui al comma 2 è emanato entro dodici mesi dalla
data di entrata in vigore del presente decreto. 4. Restano ferme
le competenze in materia di sicurezza e salute dei lavoratori attribuite dalle
disposizioni vigenti agli uffici di sanità aerea e marittima e alle autorità
marittime, portuali e aeroportuali, per quanto riguarda la sicurezza dei
lavoratori a bordo di navi e di aeromobili e in ambito portuale e
aeroportuale, e ai servizi sanitari e tecnici istituiti per le Forze armate e
per le Forze di polizia; i predetti servizi sono competenti altresì per le
aree riservate o operative e per quelle che presentano analoghe esigenze da
individuarsi, anche per quel che riguarda le modalità di attuazione, con
decreto del Ministro competente di concerto con i Ministri del lavoro e della
previdenza sociale e della sanità. L'amministrazione della giustizia può
avvalersi dei servizi istituiti per le Forze armate e di polizia, anche
mediante convenzione con i rispettivi ministeri, nonchè dei servizi istituiti
con riferimento alle strutture penitenziarie. Art. 24.- Informazione, consulenza, assistenza. 1. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, il Ministero
dell'interno tramite le strutture del Corpo nazionale dei vigili del fuoco,
l'Istituto Superiore per la prevenzione e sicurezza sul lavoro anche mediante i propri dipartimenti
periferici, il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, per mezzo
degli ispettorati del lavoro, il Ministero dell'industria, del commercio e
dell'artigianato, per il settore estrattivo, tramite gli uffici della
Direzione generale delle miniere, l'Istituto italiano di medicina sociale, l'Istituto
nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e gli enti di
patronato, svolgono attività di informazione, consulenza ed assistenza in
materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro, in particolare nei
confronti delle imprese artigiane e delle piccole e medie imprese e delle
rispettive associazioni dei datori di lavoro. 2. L'attività di consulenza non può essere prestata dai soggetti che
svolgono attività di controllo e di vigilanza. Art. 25. - Coordinamento. 1. Con atto di indirizzo e coordinamento, da emanarsi, su proposta dei
Ministri del lavoro e della previdenza sociale e della sanità, previa
deliberazione del Consiglio dei Ministri, entro un anno dalla data di entrata
in vigore del presente decreto, sono individuati criteri al fine di
assicurare unità ed omogeneità di comportamenti in tutto il territorio
nazionale nell'applicazione delle disposizioni in materia di sicurezza e
salute dei lavoratori e di radioprotezione. Art. 26. - Commissione consultiva permanente per la
prevenzione degli infortuni e l'igiene del lavoro. 1. L'art. 393 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile
1955, n. 547, è sostituito dal seguente: [...]. 2. L'art. 394 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile
1955, n. 547, è sostituito dal seguente: [...]. 3. L'art. 395 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile
1995, n. 547, è soppresso. Art. 27 - Comitati regionali di coordinamento. 1. Con atto di indirizzo e coordinamento, da emanarsi entro un anno
dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sentita la Conferenza
Stato-regioni, su proposta dei Ministri del lavoro e della previdenza sociale
e della sanità, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sono
individuati criteri generali relativi all'individuazione di organi operanti
nella materia della sicurezza e della salute sul luogo di lavoro al fine di
realizzare uniformità di interventi ed il necessario raccordo con la
commissione consultiva permanente. 2. Alle riunioni della Conferenza Stato-regioni, convocate per i pareri
di cui al comma 1, partecipano i rappresentanti dell'ANCI, dell'UPI e
dell'UNICEM. Art. 28. - Adeguamenti al progresso tecnico. 1. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di
concerto con i Ministri della sanità e dell'industria, del commercio e
dell'artigianato, sentita la commissione consultiva permanente: a) è riconosciuta la conformità alle vigenti norme per la sicurezza e
la salute dei lavoratori sul luogo di lavoro di mezzi e sistemi di sicurezza
[....]; b) si dà attuazione alle direttive in materia di sicurezza e salute dei
lavoratori sul luogo di lavoro della Comunità europea per le parti in cui
modificano modalità esecutive e caratteristiche di ordine tecnico di altre
direttive già recepite nell'ordinamento nazionale; c) si provvede all'adeguamento della normativa di natura strettamente
tecnica e degli allegati al presente decreto in relazione al progresso
tecnologico. Capo VIII - STATISTICHE DEGLI INFORTUNI E DELLE
MALATTIE PROFESSIONALI. Art. 29. - Statistiche degli infortuni e delle
malattie professionali. 1. L'INAIL e l'ISPESL si forniscono reciprocamente i dati relativi agli
infortuni ed alle malattie professionali anche con strumenti telematici. 2. L'ISPESL e L'INAIL indicono una conferenza permanente di servizio
per assicurare il necessario coordinamento in relazione a quanto previsto
dall'art. 8, comma 3, del decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517, nonché
per verificare l'adeguatezza dei sistemi di prevenzione ed assicurativi, e
per studiare e proporre soluzioni normative e tecniche atte a ridurre il
fenomeno degli infortuni e delle malattie professionali. 3. I criteri per la raccolta ed elaborazione delle informazioni
relative ai rischi e ai danni derivanti da infortunio durante l'attività
lavorativa sono individuati nelle norme UNI, riguardanti i parametri per la
classificazione dei casi di infortunio, ed i criteri per il calcolo degli
indici di frequenza e gravità e loro successivi aggiornamenti. 4. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale e del
Ministro della sanità, sentita la commissione consultiva permanente, possono
essere individuati criteri integrativi di quelli di cui al comma 3 in
relazione a particolari rischi. 5. I criteri per la raccolta e l'elaborazione delle informazioni
relative ai rischi e ai danni derivanti dalle malattie professionali, nonché
ad altre malattie e forme patologiche eziologicamente collegate al lavoro,
sono individuati con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza
sociale e del Ministro della sanità, sentita la commissione consultiva
permanente, sulla base delle norme di buona tecnica. TITOLO II - LUOGHI DI LAVORO. Art. 30. - D e f i n i z i o n i. 1. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui al presente
titolo si intendono per luoghi di lavoro: a) i luoghi destinati a contenere posti di lavoro, ubicati all'interno
dell'azienda ovvero dell'unità produttiva, nonché ogni altro luogo nell'area
della medesima azienda ovvero unità produttiva comunque accessibile per il
lavoro. 2. Le disposizioni del presente titolo non si applicano: a) ai mezzi di trasporto; b) ai cantieri temporanei o mobili; c) alle industrie estrattive; d) ai pescherecci; e) ai campi, boschi e altri terreni facenti parte di una impresa
agricola o forestale, ma situati fuori dall'area edificata dell'azienda. 3. Ferme restando le disposizioni di legge vigenti, le prescrizioni di
sicurezza e di salute per i luoghi di lavoro sono specificate nell'allegato
II. 4. I luoghi di lavoro devono essere strutturati tenendo conto, se del
caso, di eventuali lavoratori portatori di handicap. 5. L'obbligo di cui al comma 4 vige, in particolare, per le porte, le
vie di circolazione, le scale, le docce, i gabinetti e i posti di lavoro
utilizzati od occupati direttamente da lavoratori portatori di handicap. 6. La disposizione di cui al comma 4 non si applica ai luoghi di lavoro
già utilizzati prima del 1° gennaio 1993, ma debbono essere adottate misure
idonee a consentire la mobilità e l'utilizzazione dei servizi sanitari e di
igiene personale. Art. 31. - Requisiti di sicurezza e di salute. 1. Ferme restando le disposizioni legislative e regolamentari
vigenti e fatte salve le disposizioni
di cui all'art. 8, comma 4, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502,
così come modificato dal decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517, i
luoghi di lavoro costruiti o utilizzati anteriormente all'entrata in vigore
del presente decreto devono essere adeguati alle prescrizioni di sicurezza e
salute di cui al presente titolo entro il 1° gennaio 1997. 2. Se gli
adeguamenti di cui al comma 1 richiedono un provvedimento concessorio o
autorizzatorio il datore di lavoro deve immediatamente iniziare il procedimento
diretto al rilascio dell'atto ed ottemperare agli obblighi entro sei mesi
dalla data del provvedimento stesso. 3. Sino a che i
luoghi di lavoro non vengono adeguati, il datore di lavoro, previa
consultazione del rappresentante per la sicurezza, adotta misure alternative
che garantiscono un livello di sicurezza equivalente. 4. Ove vincoli
urbanistici o architettonici ostino agli adeguamenti di cui al comma 1, il
datore di lavoro, previa consultazione del rappresentante per la sicurezza,
adotta le misure alternative di cui al comma 3. Le misure, nel caso di cui al
presente comma, sono autorizzate dall'organo di vigilanza competente per
territorio. Art. 32. - Obblighi del datore di lavoro. 1. Il datore di lavoro provvede affinché: a) le vie di circolazione interne o all'aperto che conducono a uscite o
ad uscite di emergenza e le uscite di emergenza siano sgombre allo scopo di
consentirne l'utilizzazione in ogni evenienza; b) i luoghi di lavoro, gli impianti e i dispositivi vengano sottoposti
a regolare manutenzione tecnica e vengano eliminati, quanto più rapidamente
possibile, i difetti rilevati che possano pregiudicare la sicurezza e la
salute dei lavoratori; c) i luoghi di lavoro, gli impianti e i dispositivi vengano sottoposti
a regolare pulitura, onde assicurare condizioni igieniche adeguate; d) gli impianti e i dispositivi di sicurezza, destinati alla
prevenzione o all'eliminazione dei pericoli, vengano sottoposti a regolare
manutenzione e al controllo del loro funzionamento. Art. 33. - Adeguamenti di norme. 1. L'art. 13 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile
1955, n. 547, è sostituito dal seguente: [...]. 2. L'art. 14 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile
1955, n. 547, è sostituito dal seguente: [...]. 3. L'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955,
n. 547, è sostituito dal seguente: [...]. 4. L'intestazione del titolo II del decreto del Presidente della
Repubblica 19 marzo 1956, n. 303, è sostituita dalla seguente: [...]. 5. L'articolo 6, primo comma, del decreto del Presidente della
Repubblica 19 marzo 1956, n. 303, dopo le parole "da destinarsi al
lavoro nelle aziende" è soppressa la parola "industriali". 6. L'articolo 9 del decreto del Presidente
della Repubblica 19 marzo 1956, n. 303, è sostituito dal seguente: [...]. 7. L'art. 11 del decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1956,
n. 303, è sostituito dal seguente: [...]. 8. L'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1956,
n. 303, è sostituito dal seguente: [...]. 9. L'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1956,
n. 303, è sostituito dal seguente: [...].. 10. L'art. 14 del decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo
1956, n. 303, è sostituito dal seguente: [...]. 11. L'art. 40 del decreto de Presidente della Repubblica 19 marzo 1956,
n. 303, è sostituito dal seguente: [...]. 12. Gli articoli 37 e 39 del decreto del Presidente della Repubblica 19
marzo 1956, n. 303, sono sostituiti dai seguenti: [...]. 13. L'art. 11 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile
1955, n. 547, è sostituito dal seguente: [...]. 14. Le disposizioni di cui al presente articolo entrano in vigore tre
mesi dopo la pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. TITOLO III - USO DELLE ATTREZZATURE DI LAVORO. Art. 34. - Definizioni. 1. Agli effetti
delle disposizioni di cui al presente titolo si intendono per: a) attrezzatura di lavoro: qualsiasi macchina, apparecchio, utensile od
impianto destinato ad essere usato durante il lavoro; b) uso di un'attrezzatura di lavoro: qualsiasi operazione lavorativa
connessa ad un'attrezzatura di lavoro, quale la messa in servizio o fuori
servizio, l'impiego, il trasporto, la riparazione, la trasformazione, la
manutenzione, la pulizia, lo smontaggio; c) zona pericolosa: qualsiasi zona all'interno ovvero in prossimità di
un'attrezzatura di lavoro nella quale la presenza di un lavoratore
costituisce un rischio per la salute o la sicurezza dello stesso. Art. 35. - Obblighi del datore di lavoro. 1. Il datore di lavoro mette a disposizione dei lavoratori attrezzature
adeguate al lavoro da svolgere ovvero adattate a tali scopi ed idonee ai fini
della sicurezza e della salute. 2. Il datore di lavoro attua le misure tecniche ed organizzative
adeguate per ridurre al minimo i rischi connessi all'uso delle attrezzature
di lavoro da parte dei lavoratori e per impedire che dette attrezzature
possano essere utilizzate per operazioni e secondo condizioni per le quali
non sono adatte. Inoltre, il datore di lavoro prende le misure necessarie affinche'
durante l'uso delle attrezzature di lavoro siano rispettate le disposizioni
di cui ai commi 4-bis e 4-ter. 3. All'atto della scelta delle attrezzature di lavoro il datore di
lavoro prende in considerazione: a) le condizioni e le caratteristiche specifiche del lavoro da
svolgere; b) i rischi presenti nell'ambiente di lavoro; c) i rischi derivanti dall'impiego delle attrezzature stesse. c-bis) i sistemi di comando, che devono essere sicuri anche tenuto
conto dei guasti, dei disturbi e delle sollecitazioni prevedibili in
relazione all'uso progettato dell'attrezzatura. 4. Il datore di lavoro prende le misure necessarie affinché le
attrezzature di lavoro siano: a) installate in conformità alle istruzioni del fabbricante; b) utilizzate correttamente; c) oggetto di idonea manutenzione al fine di garantire nel tempo la
rispondenza ai requisiti di cui all'art. 36 e siano corredate, ove necessario, da apposite istruzioni d'uso. c-bis) disposte in maniera tale da ridurre i rischi per gli
utilizzatori e per le altre persone, assicurando in particolare sufficiente
spazio disponibile tra gli elementi mobili e gli elementi fissi o mobili
circostanti e che tutte le energie e sostanze utilizzate o prodotte possano
essere addotte o estratte in modo sicuro. 4-bis. Il
datore di lavoro provvede affinche' nell'uso di attrezzature di lavoro
mobili, semoventi o non semoventi sia assicurato che: a) vengano
disposte e fatte rispettare regole di circolazione per attrezzature di lavoro
che manovrano in una zona di lavoro; b) vengano
adottate misure organizzative atte a evitare che i lavoratori a piedi si trovino
nella zona di attivita' di attrezzature di lavoro semoventi e comunque misure
appropriate per evitare che, qualora la presenza di lavoratori a piedi sia
necessaria per la buona esecuzione dei lavori, essi subiscano danno da tali
attrezzature; c) il trasporto
di lavoratori su attrezzature di lavoro mobili mosse meccanicamente avvenga
esclusivamente su posti sicuri, predisposti a tale fine, e che, se si devono
effettuare lavori durante lo spostamento, la velocita' dell'attrezzatura sia
adeguata; d) le
attrezzature di lavoro mobili, dotate di motore a combustione, siano
utilizzate nelle zone di lavoro soltanto qualora sia assicurata una quantita'
sufficiente di aria senza rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori. 4-ter. Il
datore di lavoro provvede affinche' nell'uso di attrezzature di lavoro
destinate a sollevare carichi sia assicurato che: a) gli accessori
di sollevamento siano scelti in funzione dei carichi da movimentare, dei
punti di presa, del dispositivo di aggancio, delle condizioni atmosferiche,
nonche' tenendo conto del modo e della configurazione dell'imbracatura; le
combinazioni di piu' accessori di sollevamento siano contrassegnate in modo
chiaro per consentire all'utilizzatore di conoscerne le caratteristiche
qualora esse non siano scomposte dopo l'uso; gli accessori di sollevamento
siano depositati in modo tale da non essere danneggiati o deteriorati; b) allorche' due
o piu' attrezzature di lavoro che servono al sollevamento di carichi non
guidati sono installate o montate in un luogo di lavoro in modo che i loro
raggi di azione si intersecano, siano prese misure appropriate per evitare la
collisione tra i carichi e gli elementi delle attrezzature di lavoro stesse; c) i lavori
siano organizzati in modo tale che, quando un lavoratore aggancia o sgancia
manualmente un carico, tali operazioni possano svolgersi con la massima
sicurezza e, in particolare, in modo che il lavoratore ne conservi il
controllo diretto o indiretto; d) tutte le
operazioni di sollevamento siano correttamente progettate nonche'
adeguatamente controllate ed eseguite al fine di tutelare la sicurezza dei
lavoratori; in particolare, per un carico da sollevare simultaneamente da due
o piu' attrezzature di lavoro che servono al sollevamento di carichi non
guidati, sia stabilita e applicata una procedura d'uso per garantire il buon
coordinamento degli operatori; e) qualora
attrezzature di lavoro che servono al sollevamento di carichi non guidati non
possano trattenere i carichi in caso di interruzione parziale o totale dell'alimentazione
di energia, siano prese misure appropriate per evitare di esporre i
lavoratori ai rischi relativi; i carichi sospesi non devono rimanere senza
sorveglianza salvo il caso in cui l'accesso alla zona di pericolo sia
precluso e il carico sia stato agganciato e sistemato con la massima
sicurezza; f) allorche' le
condizioni meteorologiche si degradano ad un punto tale da mettere in
pericolo la sicurezza di funzionamento, esponendo cosi' i lavoratori a
rischi, l'utilizzazione all'aria aperta di attrezzature di lavoro che servono
al sollevamento di carichi non guidati sia sospesa e siano adottate adeguate
misure di protezione per i lavoratori e, in particolare, misure che
impediscano il ribaltamento dell'attrezzatura di lavoro. 4-quater. Il
datore di lavoro, sulla base della normativa vigente, provvede affinche' le
attrezzature di cui all'allegato XIV siano sottoposte a verifiche di prima
installazione o di successiva installazione e a verifiche periodiche o
eccezionali, di seguito denominate "verifiche", al fine di
assicurarne l'installazione corretta e il buon funzionamento. 4-quinquies. I risultati delle verifiche di cui al comma 4-quater sono
tenuti a disposizione dell'autorita' di vigilanza competente per un periodo
di cinque anni dall'ultima registrazione o fino alla messa fuori esercizio
dell'attrezzatura, se avviene prima. Un documento attestante l'esecuzione
dell'ultima verifica deve accompagnare le attrezzature di lavoro ovunque
queste sono utilizzate." 5. Qualora le attrezzature richiedano per il loro impiego conoscenze o
responsabilità particolari in relazione ai loro rischi specifici, il datore
di lavoro si assicura che: a) l'uso dell'attrezzatura di lavoro è riservato a lavoratori all'uopo
incaricati; b) in caso di riparazione, di trasformazione o manutenzione, il
lavoratore interessato è qualificato in maniera specifica per svolgere tali
compiti. Art. 36. - Disposizioni concernenti le attrezzature di
lavoro. 1. Le attrezzature di lavoro messe a disposizione dei lavoratori devono
soddisfare alle disposizioni legislative e regolamentari in materia di tutela
della sicurezza e salute dei lavoratori stessi ad esse applicabili. 2. Le modalita' e le procedure tecniche delle verifiche seguono il
regime giuridico corrispondente a quello in base al quale l'attrezzatura e'
stata costruita e messa in servizio. 3. Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con i
Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato e della sanità,
sentita la commissione consultiva permanente, stabilisce modalità e procedure
per l'effettuazione delle verifiche di cui al comma 2. 4. Nell'art. 52 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile
1955, n. 547, dopo il comma 2 è aggiunto, in fine, il seguente comma: [...]. 5. Nell'art. 53 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile
1955, n. 547, dopo il comma 3 è aggiunto, in fine, il seguente comma: [...]. 6. Nell'art. 374 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile
1955, n. 547, dopo il comma 2 è aggiunto, in fine, il seguente comma: [...]. 7. Nell'art. 20 del decreto del Presidente della Repubblica 18 marzo
1956, n. 303, dopo il comma 2 sono aggiunti, in fine, i commi seguenti: [...]. 8. Le disposizioni del presente articolo entrano in vigore tre mesi
dopo la pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. 8-bis. Il
datore di lavoro adegua ai requisiti di cui all'allegato XV, entro il 30
giugno 2001, le attrezzature di lavoro indicate nel predetto allegato, gia'
messe a disposizione dei lavoratori alla data del 5 dicembre 1998 e non
soggette a norme nazionali di attuazione di direttive comunitarie concernenti
disposizioni di carattere costruttivo, allorche' esiste per l'attrezzatura di
lavoro considerata un rischio corrispondente. 8-ter. Fino a
che le attrezzature di lavoro di cui al comma 8-bis non vengono adeguate il
datore di lavoro adotta misure alternative che garantiscano un livello di
sicurezza equivalente. 8-quater. Le modifiche apportate alle macchine definite all'articolo 1,
comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1996, n. 459,
a seguito dell'applicazione delle disposizioni del comma 8-bis, e quelle
effettuate per migliorare le condizioni di sicurezza sempre che non
comportino modifiche delle modalita' di utilizzo e delle prestazioni previste
dal costruttore, non configurano immissione sul mercato ai sensi
dell'articolo 1, comma 3, secondo periodo, del predetto decreto. Art. 37. - Informazione. 1. Il datore di lavoro provvede affinché per ogni attrezzatura di
lavoro a disposizione, i lavoratori incaricati dispongano di ogni
informazione e di ogni istruzione d'uso necessaria in rapporto alla sicurezza
e relativa: a) alle condizioni di impiego delle attrezzature anche sulla base delle
conclusioni eventualmente tratte dalle esperienze acquisite nella fase di
utilizzazione delle attrezzature di lavoro; b) alle situazioni anormali prevedibili. 1-bis. Il datore di lavoro provvede altresi' a informare i lavoratori
sui rischi cui sono esposti durante l'uso delle attrezzature di lavoro, sulle
attrezzature di lavoro presenti nell'ambiente immediatamente circostante,
anche se da essi non usate direttamente, nonche' sui cambiamenti di tali
attrezzature. 2. Le informazioni e le istruzioni d'uso devono risultare comprensibili
ai lavoratori interessati. Art. 38. - Formazione ed addestramento. 1. Il datore di lavoro si assicura che: a) i lavoratori incaricati di usare le attrezzature di lavoro ricevono
una formazione adeguata sull'uso delle attrezzature di lavoro; b) i lavoratori incaricati dell'uso delle attrezzature che richiedono
conoscenze e responsabilità particolari di cui all'art. 35, comma 5, ricevono
un addestramento adeguato e specifico che li metta in grado di usare tali
attrezzature in modo idoneo e sicuro anche in relazione ai rischi causati ad
altre persone. Art. 39. - Obblighi dei lavoratori. 1. I lavoratori si sottopongono ai programmi di formazione o di
addestramento eventualmente organizzati dal datore di lavoro. 2. I lavoratori utilizzano le attrezzature di lavoro messe a loro
disposizione conformemente all'informazione, alla formazione ed
all'addestramento ricevuti. 3. I lavoratori: a) hanno cura delle attrezzature di lavoro messe a loro disposizione; b) non vi apportano modifiche di propria iniziativa; c) segnalano immediatamente al datore di lavoro o al dirigente o al
preposto qualsiasi difetto od inconveniente da essi rilevato nelle
attrezzature di lavoro messe a loro disposizione. TITOLO IV - USO DEI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE
INDIVIDUALE. Art. 40. - D e f i n i z i o n i. 1. Si intende per dispositivo di protezione individuale (DPI) qualsiasi
attrezzatura destinata ad essere indossata e tenuta dal lavoratore allo scopo
di proteggerlo contro uno o più rischi suscettibili di minacciarne la
sicurezza o la salute durante il lavoro, nonché ogni complemento o accessorio
destinato a tale scopo. 2. Non sono dispositivi di protezione individuale: a) gli indumenti di lavoro ordinari e le uniformi non specificamente
destinati a proteggere la sicurezza e la salute del lavoratore; b) le attrezzature dei servizi di soccorso e di salvataggio; c) le attrezzature di protezione individuale delle forze armate, delle
forze di polizia e del personale del servizio per il mantenimento dell'ordine
pubblico; d) le attrezzature di protezione individuale proprie dei mezzi di
trasporto stradali; e) i materiali sportivi; f) i materiali per l'autodifesa o per la dissuasione; g) gli apparecchi portatili per individuare e segnalare rischi e fattori nocivi. Art. 41. - Obbligo di uso. 1. I DPI devono essere impiegati quando i rischi non possono essere
evitati o sufficientemente ridotti da misure tecniche di prevenzione, da
mezzi di protezione collettiva, da misure, metodi o procedimenti di
riorganizzazione del lavoro. Art. 42. - Requisiti dei DPI. 1. I DPI devono essere conformi alle norme di cui al decreto
legislativo 4 dicembre 1992, n. 475. 2. I DPI di cui al comma 1 devono inoltre: a) essere adeguati ai rischi da prevenire, senza comportare di per sé
un rischio maggiore; b) essere adeguati alle condizioni esistenti sul luogo di lavoro; c) tenere conto delle esigenze ergonomiche o di salute del lavoratore; d) poter essere adattati all'utilizzatore secondo le sue necessità. 3. In caso di rischi multipli che richiedono l'uso simultaneo di più
DPI, questi devono essere tra loro compatibili e tali da mantenere, anche
nell'uso simultaneo, la propria efficacia nei confronti del rischio e dei
rischi corrispondenti. Art. 43. - Obblighi del datore di lavoro. 1. Il datore di lavoro ai fini della scelta dei DPI: a) effettua l'analisi e la valutazione dei rischi che non possono
essere evitati con altri mezzi; b) individua le caratteristiche dei DPI necessarie affinché questi
siano adeguati ai rischi di cui alla lettera a), tenendo conto delle
eventuali ulteriori fonti di rischio rappresentate dagli stessi DPI; c) valuta, sulla base delle informazioni a corredo dei DPI fornite dal
fabbricante e delle norme d'uso di cui all'art. 45 le caratteristiche dei DPI
disponibili sul mercato e le raffronta con quelle individuate alla lettera
b); d) aggiorna la scelta ogni qualvolta intervenga una variazione
significativa negli elementi di valutazione [....] 2. Il datore di lavoro, anche sulla base delle norme d'uso di cui
all'art. 45, individua le condizioni in cui un DPI deve essere usato, specie
per quanto riguarda la durata dell'uso, in funzione di: a) entità del rischio; b) frequenza dell'esposizione al rischio; c) caratteristiche del posto di lavoro di ciascun lavoratore; d) prestazioni del DPI. 3. Il datore di lavoro fornisce ai lavoratori i DPI conformi ai
requisiti previsti dall'art. 42 e dal decreto di cui all'art. 45, comma 2. 4. Il datore di lavoro: a) mantiene in efficienza i DPI e ne assicura le condizioni d'igiene,
mediante la manutenzione, le riparazioni e le sostituzioni necessarie; b) provvede a che i DPI siano utilizzati soltanto per gli usi previsti,
salvo casi specifici ed eccezionali, conformemente alle informazioni del
fabbricante; c) fornisce istruzioni comprensibili per i lavoratori; d) destina ogni DPI ad un uso personale e, qualora le circostanze
richiedano l'uso di uno stesso DPI da parte di più persone, prende misure
adeguate affinché tale uso non ponga alcun problema sanitario e igienico ai
vari utilizzatori; e) informa preliminarmente il lavoratore dei rischi dai quali il DPI lo
protegge; f) rende disponibile nell'azienda ovvero unità produttiva informazioni
adeguate su ogni DPI; g) assicura una formazione adeguata e organizza, se necessario, uno
specifico addestramento circa l'uso corretto e l'utilizzo pratico dei DPI. 5. In ogni caso l'addestramento è indispensabile: a) per ogni DPI che, ai sensi del decreto legislativo 4 dicembre 1992,
n. 475, appartenga alla terza categoria; b) per i dispositivi di protezione dell'udito. Art. 44. - Obblighi dei lavoratori. 1. I lavoratori si sottopongono al programma di formazione e
addestramento organizzato dal datore di lavoro nei casi ritenuti necessari ai
sensi dell'art. 43, commi 4, lettera g), e 5. 2. I lavoratori utilizzano i DPI messi a loro disposizione
conformemente all'informazione e alla formazione ricevute e all'addestramento
eventualmente organizzato. 3. I lavoratori: a) hanno cura dei DPI messi a loro disposizione; b) non vi apportano modifiche di propria iniziativa. 4. Al termine dell'utilizzo i lavoratori seguono le procedure aziendali
in materia di riconsegna dei DPI. 5. I lavoratori segnalano immediatamente al datore di lavoro o al
dirigente o al preposto qualsiasi difetto o inconveniente da essi rilevato
nei DPI messi a loro disposizione. Art. 45. - Criteri per l'individuazione e l'uso. 1. Il contenuto degli allegati III, IV e V costituisce elemento di
riferimento per l'applicazione di quanto previsto all'art. 43, commi 1 e 4. 2. Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale di concerto con il
Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentita la
commissione consultiva permanente, tenendo conto della natura, dell'attività
e dei fattori specifici di rischio, indica: a) i criteri per l'individuazione e l'uso dei DPI; b) le circostanze e le situazioni in cui, ferme restando le priorità
delle misure di protezione collettiva, si rende necessario l'impiego dei DPI.
Art. 46. - Norma transitoria. 1. Fino alla data del 31 dicembre 1998 e, nel caso di dispositivi di emergenza
destinati all'autosalvataggio in caso di evacuazione, fino al 31 dicembre
2004, possono essere impiegati: a) i DPI commercializzati ai sensi dell'art. 15, comma 1, del decreto
legislativo 4 dicembre 1992, n. 475; b) i DPI già in uso alla data di entrata in vigore del presente decreto
prodotti conformemente alle normative vigenti nazionali o di altri Paesi
della Comunità europea. TITOLO V - MOVIMENTAZIONE MANUALE DEI CARICHI. Art. 47. - Campo di applicazione. 1. Le norme del presente titolo si applicano alle attività che
comportano la movimentazione manuale dei carichi con i rischi, tra l'altro,
di lesioni dorso-lombari per i lavoratori durante il lavoro. 2. Si intendono per: a) movimentazione manuale dei carichi: le operazioni di trasporto o di
sostegno di un carico ad opera di uno o più lavoratori, comprese le azioni
del sollevare, deporre, spingere, tirare, portare o spostare un carico che,
per le loro caratteristiche o in conseguenza delle condizioni ergonomiche
sfavorevoli, comportano tra l'altro rischi di lesioni dorso-lombari; b) lesioni dorso-lombari: lesioni a carico delle strutture
osteomiotendinee e nerveovascolari a livello dorso lombare. Art. 48. - Obblighi dei datori di lavoro. 1. Il datore di lavoro adotta le misure organizzative necessarie o
ricorre ai mezzi appropriati, in particolare attrezzature meccaniche, per
evitare la necessità di una movimentazione manuale dei carichi da parte dei
lavoratori. 2. Qualora non sia possibile evitare la movimentazione manuale dei
carichi ad opera dei lavoratori, il datore di lavoro adotta le misure
organizzative necessarie, ricorre ai mezzi appropriati o fornisce ai
lavoratori stessi i mezzi adeguati, allo scopo di ridurre il rischio che comporta
la movimentazione manuale di detti carichi, in base all'allegato VI. 3. Nel caso in cui la necessità di una movimentazione manuale di un
carico ad opera dl lavoratore non può essere evitata, il datore di lavoro
organizza i posti di lavoro in modo che detta movimentazione sia quanto più
possibile sicura e sana. 4. Nei casi di cui al comma 3 il datore di lavoro: a) valuta, se possibile, preliminarmente, le condizioni di sicurezza e
di salute connesse al lavoro in questione e tiene conto in particolare delle
caratteristiche del carico, in base all'allegato VI; b) adotta le misure atte ad evitare o ridurre tra l'altro i rischi di
lesioni dorso-lombari, tenendo conto in particolare dei fattori individuali
di rischio, delle caratteristiche dell'ambiente di lavoro e delle esigenze
che tale attività comporta, in base all'allegato VI; c) sottopone alla sorveglianza sanitaria di cui all'art. 16 gli addetti
alle attività di cui al presente titolo. Art. 49. - Informazione e formazione. 1. Il datore di lavoro fornisce ai lavoratori informazioni, in
particolare per quanto riguarda: a) il peso di un carico; b) il centro di gravità o il lato più pesante nel caso in cui il
contenuto di un imballaggio abbia una collocazione eccentrica; c) la movimentazione corretta dei carichi e i rischi che i lavoratori
corrono se queste attività non vengono eseguite in maniera corretta, tenuto
conto degli elementi di cui all'allegato VI. 2. Il datore di lavoro assicura ai lavoratori una formazione adeguata,
in particolare in ordine a quanto indicato al comma 1. TITOLO VI - USO DI ATTREZZATURE MUNITE DI
VIDEOTERMINALI. Art. 50. - Campo di applicazione. 1. Le norme del presente titolo si applicano alle attività lavorative
che comportano l'uso di attrezzature munite di videoterminali. 2. Le norme del presente titolo non si applicano ai lavoratori addetti:
a) ai posti di guida di veicoli o macchine; b) ai sistemi informatici montati a bordo di un mezzo di trasporto; c) ai sistemi informatici destinati in modo prioritario
all'utilizzazione da parte del pubblico; d) ai sistemi denominati "portatili" ove non siano oggetto di
utilizzazione prolungata in un posto di lavoro; e) alle macchine calcolatrici, ai registratori di cassa e a tutte le
attrezzature munite di un piccolo dispositivo di visualizzazione dei dati o
delle misure, necessario all'uso diretto di tale attrezzatura; f) alle macchine di videoscrittura senza schermo separato. Art. 51. - D e f i n i z i o n i. 1. Ai fini del presente titolo si intende per: a) videoterminale: uno schermo alfanumerico o grafico a prescindere dal
tipo di procedimento di visualizzazione utilizzato; b) posto di lavoro: l'insieme che comprende le attrezzature munite di
videoterminale, eventualmente con tastiera ovvero altro sistema di immissione
dati, ovvero software per l'interfaccia uomo-macchina, gli accessori
opzionali, le apparecchiature connesse, comprendenti l'unità a dischi, il
telefono, il modem, la stampante, il supporto per i documenti, la sedia, il piano
di lavoro, nonché l'ambiente di lavoro immediatamente circostante; c) lavoratore: il lavoratore che utilizza un'attrezzatura munita di
videoterminale in modo sistematico ed abituale, per almeno quattro ore
consecutive giornaliere, dedotte le interruzioni di cui all'art. 54, per
tutta la settimana lavorativa. Art. 52. - Obblighi del datore di lavoro. 1. Il datore di lavoro, all'atto della valutazione del rischio di cui
all'art. 4, comma 1, analizza i posti di lavoro con particolare riguardo: a) ai rischi per la vista e per gli occhi; b) ai problemi legati alla postura ed all'affaticamento fisico o
mentale; c) alle condizioni ergonomiche e di igiene ambientale. 2. Il datore di lavoro adotta le misure appropriate per ovviare ai
rischi riscontrati in base alle valutazioni di cui al comma 1, tenendo conto
della somma ovvero della combinazione della incidenza dei rischi riscontrati.
Art. 53. - Organizzazione del lavoro. 1. Il datore di
lavoro assegna le mansioni e i compiti lavorativi comportanti l'uso dei
videoterminali anche secondo una distribuzione del lavoro che consente di
evitare il più possibile la ripetitività e la monotonia delle operazioni. Art. 54. - Svolgimento quotidiano del lavoro. 1. Il lavoratore, qualora svolga la sua attività per almeno quattro ore
consecutive, ha diritto ad una interruzione della sua attività mediante pause
ovvero cambiamento di attività. 2. Le modalità di tali interruzioni sono stabilite dalla contrattazione
collettiva anche aziendale. 3. In assenza di una disposizione contrattuale riguardante
l'interruzione di cui al comma 1, il lavoratore comunque ha diritto ad una
pausa di quindici minuti ogni centoventi minuti di applicazione continuativa
al videoterminale. 4. Le modalità e la durata delle interruzioni possono essere stabilite
temporaneamente a livello individuale ove il medico competente ne evidenzi la
necessità. 5. È comunque esclusa la cumulabilità delle interruzioni all'inizio ed
al termine dell'orario di lavoro. 6. Nel computo dei tempi di interruzione non sono compresi i tempi di
attesa della risposta da parte del sistema elettronico, che sono considerati,
a tutti gli effetti, tempo di lavoro, ove il lavoratore non possa abbandonare
il posto di lavoro. 7. La pausa è considerata a tutti gli effetti parte integrante
dell'orario di lavoro e, come tale, non è riassorbibile all'interno di
accordi che prevedono la riduzione dell'orario complessivo di lavoro. Art. 55. - Sorveglianza sanitaria. 1. I lavoratori [....], prima di essere addetti alle attività di cui al
presente titolo, sono sottoposti ad una visita medica per evidenziare
eventuali malformazioni strutturali e ad un esame degli occhi e della vista
effettuati dal medico competente. Qualora l'esito
della visita medica ne evidenzi la necessità, il lavoratore è sottoposto ad
esami specialistici. 2. In base alle risultanze degli accertamenti di cui al comma 1 i
lavoratori vengono classificati in: a) idonei, con o senza prescrizioni; b) non idonei. 3. I lavoratori classificati come idonei con prescrizioni ed i
lavoratori i quali abbiano compiuto il quarantacinquesimo anno di età sono
sottoposti a visita di controllo con periodicità almeno biennale. 4. Il lavoratore è sottoposto a controllo oftalmologico a sua
richiesta, ogni qualvolta sospetta una sopravvenuta alterazione della
funzione visiva, confermata dal medico competente. 5. La spesa relativa alla dotazione di dispositivi speciali di
correzione in funzione dell'attività svolta è a carico del datore di lavoro. Art. 56. - Informazione e formazione. 1. Il datore di lavoro fornisce ai lavoratori informazioni, in
particolare per quanto riguarda: a) le misure applicabili al posto di lavoro, in base all'analisi dello
stesso di cui all'art. 52; b) le modalità di svolgimento dell'attività; c) la protezione degli occhi e della vista. 2. Il datore di lavoro assicura ai lavoratori una formazione adeguata
in particolare in ordine a quanto indicato al comma 1. 3. Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con
il Ministro della sanità, stabilisce con decreto una guida d'uso dei
videoterminali. Art. 57. - Consultazione e partecipazione. 1. Il datore di lavoro informa preventivamente i lavoratori e il
rappresentante per la sicurezza dei cambiamenti tecnologici che comportano
mutamenti nell'organizzazione del lavoro, in riferimento alle attività di cui
al presente titolo. Art. 58. - Adeguamento alle norme. 1. I posti di lavoro utilizzati successivamente alla data di entrata in
vigore del presente decreto devono essere conformi alle prescrizioni
dell'allegato VII. 2. I posti di lavoro utilizzati anteriormente alla data di entrata in
vigore del presente decreto devono essere adeguati a quanto prescritto al
comma 1 entro il 1° gennaio 1997. Art. 59. - Caratteristiche tecniche. 1. Con decreto dei Ministri del lavoro e della previdenza sociale,
della sanità e dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentita la commissione
consultiva permanente, sono disposti, anche in recepimento di direttive
comunitarie, gli adattamenti di carattere tecnico all'allegato VII in
funzione del progresso tecnico, della evoluzione delle normative e specifiche
internazionali oppure delle conoscenze nel settore delle attrezzature dotate
di videoterminali. TITOLO VII - PROTEZIONE DA AGENTI CANCEROGENI MUTAGENI. Capo I - DISPOSIZIONI GENERALI. Art. 60. - Campo di applicazione. 1. Le norme del presente titolo si applicano a tutte le attività nelle
quali i lavoratori sono o possono essere esposti ad agenti cancerogeni o
mutageni a causa della loro attività lavorativa. 2. Le norme del presente titolo non si applicano alle attivita'
disciplinate dal decreto legislativo 15 agosto 1991, n. 277, capo III. 3. Il presente titolo non si applica ai lavoratori esposti soltanto
alle radiazioni previste dal trattato che istituisce la Comunità europea
dell'energia atomica. Art. 61. - Definizioni. 1. Agli effetti del presente
decreto si intende per: a) agente cancerogeno: 1) una sostanza
che risponde ai criteri relativi alla classificazione quali categorie
cancerogene 1 o 2, stabiliti ai sensi del decreto legislativo 3 febbraio
1997, n. 52, e successive modificazioni; 2) un preparato
contenente una sostanza o piu' sostanze di cui al punto 1), quando la
concentrazione di una o piu' delle singole sostanze risponde ai requisiti
relativi ai limiti di concentrazione per la classificazione di un preparato
nelle categorie cancerogene 1 o 2 in base ai criteri stabiliti dai decreti
legislativi 3 febbraio 1997, n. 52, e 16 luglio 1998, n. 285; 3) una sostanza,
un preparato o un processo di cui all'allegato VIII, nonche' una sostanza od
un preparato emessi durante un processo previsto dall'allegato VIII; b) agente mutageno: 1) una sostanza
che risponde ai criteri relativi alla classificazione nelle categorie
mutagene 1 o 2, stabiliti dal decreto legislativo 3 febbraio 1997, n. 52, e
successive modificazioni; 2) un preparato
contenente una sostanza o piu' sostanze di cui al punto 1), quando la
concentrazione di una o piu' delle singole sostanze risponde ai requisiti
relativi ai limiti di concentrazione per la classificazione di un preparato
nelle categorie mutagene 1 o 2 in base ai criteri stabiliti dai decreti
legislativi 3 febbraio 1997, n. 52, e 16 luglio 1998, n. 285; c) valore limite: se non altrimenti specificato, il limite della
concentrazione media, ponderata in funzione del tempo, di un agente
cancerogeno o mutageno nell'aria, rilevabile entro la zona di respirazione di
un lavoratore, in relazione ad un periodo di riferimento determinato
stabilito nell'allegato VIII-bis. Capo II - OBBLIGHI DEL DATORE DI LAVORO. Art. 62. - Sostituzione e riduzione. 1. Il datore di lavoro evita o riduce l'utilizzazione di un agente
cancerogeno o mutageno sul luogo di lavoro in particolare sostituendolo,
sempre che ciò è tecnicamente possibile, con una sostanza o un preparato o un
procedimento che nelle condizioni in cui viene utilizzato non è o è meno
nocivo alla salute e eventualmente alla sicurezza dei lavoratori. 2. Se non è tecnicamente possibile sostituire l'agente cancerogeno o
mutageno il datore di lavoro provvede affinché la produzione o
l'utilizzazione dell'agente cancerogeno o mutageno avvenga in un sistema
chiuso sempre che ciò è tecnicamente possibile. 3. Se il ricorso ad un sistema chiuso non è tecnicamente possibile il
datore di lavoro provvede affinché il livello di esposizione dei lavoratori
sia ridotto al più basso valore tecnicamente possibile. L'esposizione non deve comunque superare il valore limite dell'agente
stabilito nell'allegato VIII-bis. Art. 63. - Valutazione del rischio. 1. Fatto salvo quanto previsto all'art. 62, il datore di lavoro
effettua una valutazione dell'esposizione a agenti cancerogeni o
mutageni , i risultati della quale sono riportati nel documento di
cui all'art. 4, comma 2. 2. Detta valutazione tiene conto, in particolare, delle caratteristiche
delle lavorazioni, della loro durata e della loro frequenza, dei quantitativi
di agenti cancerogeni o mutageni prodotti ovvero
utilizzati, della loro concentrazione, della capacità degli stessi di
penetrare nell'organismo per le diverse vie di assorbimento, anche in
relazione al loro stato di aggregazione e, qualora allo stato solido, se in
massa compatta o in scaglie o in forma polverulenta e se o meno contenuti in
una matrice solida che ne riduce o ne impedisce la fuoriuscita. La valutazione deve tener conto di tutti i possibili modi di
esposizione, compreso quello in cui vi e' assorbimento cutaneo. 3. Il datore di lavoro, in relazione ai risultati della valutazione di
cui al comma 1, adotta le misure preventive e protettive del presente titolo,
adattandole alle particolarità delle situazioni lavorative. 4. Il documento di cui all'art. 4, commi 2 e 3, è integrato con i dati
seguenti: a) le attività lavorative che comportano la presenza di sostanze o
preparati cancerogeni o mutageni o di processi
industriali di cui all'allegato VIII, con l'indicazione dei motivi per i
quali sono impiegati agenti cancerogeni o mutageni; b) i quantitativi di sostanze ovvero preparati cancerogeni o
mutageni prodotti ovvero utilizzati, ovvero presenti come impurità o
sottoprodotti; c) il numero dei lavoratori esposti ovvero potenzialmente esposti ad agenti
cancerogeni o mutageni; d) l'esposizione dei suddetti lavoratori, ove nota e il grado della
stessa; e) le misure preventive e protettive applicate ed il tipo dei
dispositivi di protezione individuale utilizzati; f) le indagini svolte per la possibile sostituzione degli agenti
cancerogeni o mutageni e le sostanze e i preparati eventualmente
utilizzati come sostituti. 5. Il datore di lavoro effettua nuovamente la valutazione di cui al
comma 1 in occasione di modifiche del processo produttivo significative ai
fini della sicurezza e della salute sul lavoro e, in ogni caso, trascorsi tre
anni dall'ultima valutazione effettuata. 6. Il rappresentante per la sicurezza ha accesso anche ai dati di cui
al comma 4, fermo restando l'obbligo di cui all'art. 9, comma 3. Art. 64. - Misure tecniche, organizzative,
procedurali. 1. Il datore di lavoro: a) assicura, applicando metodi e procedure di lavoro adeguati, che
nelle varie operazioni lavorative sono impiegati quantitativi di agenti
cancerogeni o mutageni non superiori alle necessità delle lavorazioni e
che gli agenti cancerogeni o mutageni in attesa di impiego,
in forma fisica tale da causare rischio di introduzione, non sono accumulati
sul luogo di lavoro in quantitativi superiori alle necessità predette; b) limita al minimo possibile il numero dei lavoratori esposti o che
possono essere esposti ad agenti cancerogeni o mutageni anche
isolando le lavorazioni in aree predeterminate provviste di adeguati segnali
di avvertimento e di sicurezza, compresi i segnali "vietato
fumare", ed accessibili soltanto ai lavoratori che debbono recarvisi per
motivi connessi con la loro mansione o con la loro funzione. In dette aree è
fatto divieto di fumare; c) progetta, programma e sorveglia le lavorazioni in modo che non vi è
emissione di agenti cancerogeni o mutageni nell'aria. Se ciò non è
tecnicamente possibile, l'eliminazione degli agenti cancerogeni o
mutageni deve avvenire il più vicino possibile al punto di emissione
mediante aspirazione localizzata, nel rispetto dell'art. 4, comma 5, lettera
n). L'ambiente di lavoro deve comunque essere dotato di un adeguato sistema
di ventilazione generale; d) provvede alla misurazione di agenti cancerogeni o mutageni per
verificare l'efficacia delle misure di cui alla lettera c) e per individuare
precocemente le esposizioni anomale causate da un evento non prevedibile o da
un incidente, con metodi di campionatura e di misurazione conformi alle
indicazioni dell'allegato VIII del decreto legislativo 15 agosto 1991, n.
277; e) provvede alla regolare e sistematica pulitura dei locali, delle
attrezzature e degli impianti; f) elabora procedure per i casi di emergenza che possono comportare
esposizioni elevate; g) assicura che gli agenti cancerogeni o mutageni sono conservati,
manipolati, trasportati in condizioni di sicurezza; h) assicura che la raccolta e l'immagazzinamento, ai fini dello
smaltimento degli scarti e dei residui delle lavorazioni contenenti agenti
cancerogeni o mutageni, avvengano in condizioni di sicurezza, in
particolare utilizzando contenitori ermetici etichettati in modo chiaro,
netto, visibile; i) dispone, su conforme parere del medico competente, misure protettive
particolari per quelle categorie di lavoratori per i quali l'esposizione a
taluni agenti cancerogeni o mutageni presenta rischi
particolarmente elevati. Art. 65. -
Misure igieniche. 1. Il datore di
lavoro: a) assicura che i lavoratori dispongano di servizi igienici appropriati
ed adeguati; b) dispone che i lavoratori abbiano in dotazione idonei indumenti
protettivi da riporre in posti separati dagli abiti civili; c) provvede affinché i dispositivi di protezione individuale siano
custoditi in luoghi determinati, controllati e puliti dopo ogni
utilizzazione, provvedendo altresì a far riparare o sostituire quelli
difettosi, prima di ogni nuova utilizzazione. 2. È vietato
assumere cibi e bevande o fumare nelle zone di lavoro di cui all'art. 64,
lettera b). Art. 66. - Informazione e formazione. 1. Il datore di lavoro fornisce ai lavoratori, sulla base delle
conoscenze disponibili, informazioni ed istruzioni, in particolare per quanto
riguarda: a) gli agenti cancerogeni o mutageni presenti nei cicli
lavorativi, la loro dislocazione, i rischi per la salute connessi al loro
impiego, ivi compresi i rischi supplementari dovuti al fumare; b) le precauzioni da prendere per evitare l'esposizione; c) le misure igieniche da osservare; d) la necessità di indossare e impiegare indumenti di lavoro e
protettivi e dispositivi individuali di protezione ed il loro corretto
impiego; e) il modo di prevenire il verificarsi di incidenti e le misure da
adottare per ridurre al minimo le conseguenze. 2. Il datore di lavoro assicura ai lavoratori una formazione adeguata
in particolare in ordine a quanto indicato al comma 1. 3. L'informazione e la formazione di cui ai commi 1 e 2 sono fornite
prima che i lavoratori siano adibiti alle attività in questione e vengono
ripetute, con frequenza almeno quinquennale, e comunque ogni qualvolta si
verificano nelle lavorazioni cambiamenti che influiscono sulla natura e sul
grado dei rischi. 4. Il datore di lavoro provvede inoltre affinché gli impianti, i
contenitori, gli imballaggi contenenti agenti cancerogeni o
mutageni siano etichettati in maniera chiaramente leggibile e
comprensibile. I contrassegni utilizzati e le altre indicazioni devono essere
conformi al disposto della legge 29 maggio 1974, n. 256, e successive
modifiche ed integrazioni. Art. 67. - Esposizione non prevedibile. 1. Se si verificano eventi non prevedibili o incidenti che possono
comportare un'esposizione anomala dei lavoratori, il datore di lavoro adotta
quanto prima misure appropriate per identificare e rimuovere la causa
dell'evento e ne informa i lavoratori e il rappresentante per la sicurezza. 2. I lavoratori devono abbandonare immediatamente l'area interessata,
cui possono accedere soltanto gli addetti agli interventi di riparazione ed
ad altre operazioni necessarie, indossando idonei indumenti protettivi e dispositivi
di protezione delle vie respiratorie, essi a loro disposizione dal datore di
lavoro. In ogni caso l'uso dei dispositivi di protezione non può essere
permanente e la sua durata, per ogni lavoratore, è limitata al minimo
strettamente necessario. 3. Il datore di lavoro comunica al più presto all'organo di vigilanza
il verificarsi degli eventi di cui al comma 1 e riferisce sulle misure
adottate per ridurre al minimo le conseguenze. Art. 68. - Operazioni lavorative particolari. 1. Nel caso di determinate operazioni lavorative, come quella di
manutenzione, per le quali, nonostante l'adozione di tutte le misure di
prevenzione tecnicamente applicabili, è prevedibile un'esposizione rilevante
dei lavoratori addetti, il datore di lavoro previa consultazione del
rappresentante per la sicurezza: a) dispone che soltanto tali lavoratori hanno accesso alle suddette
aree anche provvedendo, ove tecnicamente possibile, all'isolamento delle
stesse ed alla loro identificazione mediante appositi contrassegni; b) fornisce ai lavoratori speciali indumenti e dispositivi di
protezione individuale che devono essere indossati dai lavoratori adibiti
alle suddette operazioni. 2. La presenza nelle aree di cui al comma 1 dei lavoratori addetti è in
ogni caso ridotta al minimo compatibilmente con le necessità delle
lavorazioni. Capo III - SORVEGLIANZA SANITARIA. Art. 69. - Accertamenti sanitari e norme preventive e
protettive specifiche. 1. I lavoratori per i quali la valutazione di cui all'art. 63 ha
evidenziato un rischio per la salute sono sottoposti a sorveglianza
sanitaria. 2. Il datore di lavoro, su conforme parere del medico competente,
adotta misure preventive e protettive per singoli lavoratori sulla base delle
risultanze degli esami clinici e biologici effettuati. 3. Le misure di cui al comma 2 possono comprendere l'allontanamento del
lavoratore secondo le procedure dell'art. 8 del decreto legislativo 15 agosto
1991, n. 277. 4. Ove gli accertamenti sanitari abbiano evidenziato, nei lavoratori
esposti in modo analogo ad un stesso agente, l'esistenza di un'anomalia
imputabile a tale esposizione, il medico competente ne informa il datore di
lavoro. 5. A seguito
dell'informazione di cui al comma 4 il datore di lavoro effettua: a) una nuova
valutazione del rischio in conformità all'art. 63; b) ove sia tecnicamente possibile, una
misurazione della concentrazione dall'agente in aria, per verificare
l'efficacia delle misure adottate. 6. Il medico competente fornisce ai lavoratori adeguate informazioni
sulla sorveglianza sanitaria cui sono sottoposti, con particolare riguardo
all'opportunità di sottoporsi ad accertamenti sanitari anche dopo la
cessazione dell'attività lavorativa. Art. 70. - Registro di esposizione e cartelle
sanitarie. 1. I lavoratori
di cui all'articolo 69 sono iscritti in un registro nel quale e' riportata,
per ciascuno di essi, l'attivita' svolta, l'agente cancerogeno o mutageno
utilizzato e, ove noto, il valore dell'esposizione a tale agente. Detto
registro e' istituito ed aggiornato dal datore di lavoro il quale ne cura la
tenuta per il tramite del medico competente. Il responsabile del servizio di
prevenzione ed i rappresentanti per la sicurezza hanno accesso a detto
registro. 2. Il medico
competente, per ciascuno dei lavoratori di cui all'articolo 69, provvede ad
istituire e ad aggiornare una cartella sanitaria e di rischio, custodita
presso l'azienda o l'unita' produttiva sotto la responsabilita' del datore di
lavoro. 3. Il datore di
lavoro comunica ai lavoratori interessati, su richiesta, le relative
annotazioni individuali contenute nel registro di cui al comma 1 e, tramite
il medico competente, i dati della cartella sanitaria e di rischio. 4. In caso di
cessazione del rapporto di lavoro, il datore di lavoro invia all'Istituto
superiore per la prevenzione e la sicurezza sul lavoro - ISPESL la cartella
sanitaria e di rischio del lavoratore interessato unitamente alle annotazioni
individuali contenute nel registro e ne consegna copia al lavoratore stesso. 5. In caso di
cessazione di attivita' dell'azienda, il datore di lavoro consegna il
registro di cui al comma 1 e le cartelle sanitarie e di rischio all'ISPESL. 6. Le annotazioni
individuali contenute nel registro di cui al comma 1 e le cartelle sanitarie
e di rischio sono conservate dal datore di lavoro almeno fino a risoluzione
del rapporto di lavoro e dall'ISPESL fino a quarant'anni dalla cessazione di
ogni attivita' che espone ad agenti cangerogeni o mutageni. 7. I registri di
esposizione, le annotazioni individuali e le cartelle sanitarie e di rischio
sono custoditi e trasmessi con salvaguardia del segreto professionale e del
trattamento dei dati personali. 8. Il datore di
lavoro, in caso di esposizione del lavoratore ad agenti cancerogeni, oltre a
quanto previsto ai commi da 1 a 7: a) consegna copia
del registro di cui al comma 1 all'ISPESL ed all'organo di vigilanza
competente per territorio, e comunica loro ogni tre anni, e comunque ogni
qualvolta i medesimi ne facciano richiesta, le variazioni intervenute; b) consegna, a richiesta, all'Istituto
superiore di sanita' copia del registro di cui al comma 1; c) in caso di
cessazione di attivita' dell'azienda, consegna copia del registro di cui al
comma 1 all'organo di vigilanza competente per territorio; d) in caso di
assunzione di lavoratori che hanno in precedenza esercitato attivita' con
esposizione ad agenti cancerogeni, il datore di lavoro chiede all'ISPESL
copia delle annotazioni individuali contenute nel registro di cui al comma 1,
nonche' copia della cartella sanitaria e di rischio, qualora il lavoratore
non ne sia in possesso ai sensi del comma 4. 9. I modelli e le
modalita' di tenuta del registro e delle cartelle sanitarie e di rischio sono
determinati con decreto del Ministro della sanita', di concerto con i
Ministri per la funzione pubblica e del lavoro e della previdenza sociale,
sentita la commissione consultiva permanente. 10. L'ISPESL trasmette annualmente al Ministero della sanita' dati di
sintesi relativi al contenuto dei registri di cui al comma 1 ed a richiesta
li rende disponibili alle regioni. Art. 71. - Registrazione dei tumori. 1. I medici, le strutture sanitarie pubbliche e private, nonché gli
istituti previdenziali assicurativi pubblici o privati, che refertano casi di
neoplasie da loro ritenute causate da esposizione lavorativa ad agenti
cancerogeni, trasmettono all'ISPESL copia della relativa documentazione
clinica ovvero anatomopatologica e quella inerente l'anamnesi lavorativa. 2. L'ISPESL realizza, nei limiti delle ordinarie risorse di bilancio,
sistemi di monitoraggio dei rischi cancerogeni di origine professionale
utilizzando i flussi informativi di cui al comma 1, le informazioni raccolte
dai sistemi di registrazione delle patologie attivi sul territorio regionale,
nonche' i dati di carattere occupazionale, anche a livello nominativo,
rilevati nell'ambito delle rispettive attivita' istituzionali dall'Istituto
nazionale della previdenza sociale - INPS, dall'Istituto nazionale di
statistica - ISTAT, dall'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli
infortuni sul lavoro - INAIL e da altre istituzioni pubbliche. L'ISPESL rende
disponibile al Ministero della sanita' ed alle regioni i risultati del
monitoraggio con periodicita' annuale. 3. Con decreto dei Ministri della sanità e del lavoro e della
previdenza sociale, sentita la commissione consultiva permanente, sono
determinate le caratteristiche dei sistemi informativi che, in funzione del
tipo di neoplasia accertata, ne stabiliscono la raccolta, l'acquisizione, l'elaborazione
e l'archiviazione, nonché le modalità di registrazione di cui al comma 2, e
le modalità di trasmissione di cui al comma 1. 4. Il Ministero della sanità fornisce, su richiesta, alla Commissione
CE, informazioni sulle utilizzazioni dei dati del registro di cui al comma 1.
Art. 72. - Adeguamenti normativi. 1. La Commissione
consultiva tossicologica nazionale individua periodicamente le sostanze
cancerogene, mutagene e tossiche per la riproduzione che, pur non essendo
classificate ai sensi del decreto legislativo 3 febbraio 1997, n. 52,
rispondono ai criteri di classificazione ivi stabiliti e fornisce consulenza
ai Ministeri del lavoro e della previdenza sociale e della sanita', su
richiesta, in tema di classificazione di agenti chimici pericolosi. 2. Con decreto
dei Ministri del lavoro e della previdenza sociale e della sanita', sentita
la commissione consultiva permanente e la Commissione consultiva
tossicologica nazionale: a) sono
aggiornati gli allegati VIII e VIII-bis in funzione del progresso tecnico,
dell'evoluzione di normative e specifiche comunitarie o internazionali e
delle conoscenze nel settore degli agenti cancerogeni o mutageni; b) e' pubblicato
l'elenco delle sostanze in funzione dell'individuazione effettuata ai sensi
del comma 1. TITOLO VIII - PROTEZIONE DA AGENTI BIOLOGICI Capo I Art. 73. - Campo di applicazione. 1. Le norme del presente titolo si applicano a tutte le attività
lavorative nelle quali vi è rischio di esposizione ad agenti biologici. 2. Restano ferme
le disposizioni particolari di recepimento delle norme comunitarie
sull'impiego confinato di microrganismi geneticamente modificati e
sull'emissione deliberata nell'ambiente di organismi geneticamente
modificati. Il comma 1 dell'articolo 7 del decreto legislativo 3 marzo 1993,
n. 91 è soppresso. Art. 74. - D e f i n i z i o n i. 1. Ai sensi del presente titolo si intende per: a) agente biologico: qualsiasi microrganismo anche se geneticamente
modificato, coltura cellulare ed endoparassita umano che potrebbe provocare
infezioni, allergie o intossicazioni; b) microrganismo: qualsiasi entità microbiologica, cellulare o meno, in
grado di riprodursi o trasferire materiale genetico; c) coltura cellulare: il risultato della crescita in vitro di cellule
derivate da organismi pluricellulari. Art. 75. - Classificazione degli agenti biologici. 1. Gli agenti biologici sono ripartiti nei seguenti quattro gruppi a
seconda del rischio di infezione: a) agente biologico del gruppo 1: un agente che presenta poche probabilità
di causare malattie in soggetti umani; b) agente biologico del gruppo 2: un agente che può causare malattie in
soggetti umani e costituire un rischio per i lavoratori; è poco probabile che
si propaga nella comunità; sono di norma disponibili efficaci misure
profilattiche o terapeutiche; c) agente biologico del gruppo 3: un agente che può causare malattie
gravi in soggetti umani e costituisce un serio rischio per i lavoratori;
l'agente biologico può propagarsi nella comunità, ma di norma sono disponibili
efficaci misure profilattiche o terapeutiche; d) agente biologico del gruppo 4: un agente biologico che può provocare
malattie gravi in soggetti umani e costituisce un serio rischio per i
lavoratori e può presentare un elevato rischio di propagazione nella
comunità; non sono disponibili, di norma, efficaci misure profilattiche o
terapeutiche. 2. Nel caso in cui l'agente biologico oggetto di classificazione non
può essere attribuito in modo inequivocabile ad uno fra i due gruppi
sopraindicati, esso va classificato nel gruppo di rischio più elevato tra le
due possibilità. 3. L'allegato XI riporta l'elenco degli agenti biologici classificati
nei gruppi 2, 3, 4. Art. 76. - Comunicazione. 1. Il datore di lavoro che intende esercitare attività che comportano
uso di agenti biologici dei gruppi 2 o 3, comunica all'organo di vigilanza
territorialmente competente le seguenti informazioni, almeno 30 giorni prima
dell'inizio dei lavori: a) il nome e l'indirizzo dell'azienda e il suo titolare; b) il documento di cui all'art. 78, comma 5. 2. Il datore di lavoro che è stato autorizzato all'esercizio di
attività che comporta l'utilizzazione di un agente biologico del gruppo 4 è
tenuto alla comunicazione di cui al comma 1. 3. Il datore di lavoro invia una nuova comunicazione ogni qualvolta si
verificano nelle lavorazioni mutamenti che comportano una variazione
significativa del rischio per la salute sul posto di lavoro, o, comunque,
ogni qualvolta si intende utilizzare un nuovo agente classificato dal datore
di lavoro in via provvisoria. 4. Il rappresentante per la sicurezza ha accesso alle informazioni di
cui al comma 1. 5. Ove le attività di cui al comma 1 comportano la presenza di
microrganismi geneticamente modificati appartenenti al gruppo II, come
definito all'art. 4 del decreto legislativo 3 marzo 1993, n. 91, il documento
di cui al comma 1, lettera b), è sostituito da copia della documentazione
prevista per i singoli casi di specie dal predetto decreto. 6. I laboratori che forniscono un servizio diagnostico sono tenuti alla
comunicazione di cui al comma 1 anche per quanto riguarda gli agenti
biologici del gruppo 4. Art. 77. - Autorizzazione. 1. Il datore di lavoro che intende utilizzare, nell'esercizio della
propria attività, un agente biologico del gruppo 4 deve munirsi di
autorizzazione del Ministero della sanità. 2. La richiesta di autorizzazione è corredata da: a) le informazioni di cui all'art. 76, comma 1; b) l'elenco degli agenti che si intende utilizzare. 3. L'autorizzazione è rilasciata dal Ministero della sanità sentito il
parere dell'Istituto superiore di sanità. Essa ha la durata di 5 anni ed è
rinnovabile. L'accertamento del venir meno di una delle condizioni previste
per l'autorizzazione ne comporta la revoca. 4. Il datore di lavoro in possesso dell'autorizzazione di cui al comma
1 informa il Ministero della sanità di ogni nuovo agente biologico del gruppo
4 utilizzato, nonché di ogni avvenuta cessazione di impiego di un agente
biologico del gruppo 4. 5. I laboratori che forniscono un servizio diagnostico sono esentati
dagli adempimenti di cui al comma 4. 6. Il Ministero della sanità comunica all'organo di vigilanza
competente per territorio le autorizzazioni concesse e le variazioni
sopravvenute nell'utilizzazione di agenti biologici del gruppo 4. Il
Ministero della sanità istituisce ed aggiorna un elenco di tutti gli agenti
biologici del gruppo 4 dei quali è stata comunicata l'utilizzazione sulla
base delle previsioni di cui ai commi 1 e 4. Capo II - OBBLIGHI DEL DATORE DI LAVORO. Art. 78. - Valutazione del rischio. 1. Il datore di lavoro, nella valutazione del rischio i cui all'art. 4,
comma 1, tiene conto di tutte le informazioni disponibili relative alle caratteristiche
dell'agente biologico e delle modalità lavorative, ed in particolare: a) della classificazione degli agenti biologici che presentano o
possono presentare un pericolo per la salute umana quale risultante
dall'allegato XI o, in assenza, di quella effettuata dal datore di lavoro
stesso sulla base delle conoscenze disponibili e seguendo i criteri di cui
all'art. 75, commi 1 e 2; b) dell'informazione sulle malattie che possono essere contratte; c) dei potenziali effetti allergici e tossici; d) della conoscenza di una patologia della quale è affetto un
lavoratore, che è da porre in correlazione diretta all'attività lavorativa
svolta; e) delle eventuali ulteriori situazioni rese note dall'autorità
sanitaria competente che possono influire sul rischio; f) del sinergismo dei diversi gruppi di agenti biologici utilizzati. 2. Il datore di lavoro applica
i principi di buona prassi microbiologica, ed adotta, in
relazione ai rischi accertati, le misure protettive e
preventive di cui al presente titolo, adattandole alle particolarità
delle situazioni lavorative. 3. Il datore di lavoro effettua nuovamente la valutazione di cui al
comma 1 in occasione di modifiche dell'attività lavorativa significative ai
fini della sicurezza e della salute sul lavoro e, in ogni caso, trascorsi tre
anni dall'ultima valutazione effettuata. 4. Nelle attività, quali quelle riportate a titolo esemplificativo
nell'allegato IX, che, pur non comportando la deliberata intenzione di
operare con agenti biologici, possono implicare il rischio di esposizioni dei
lavoratori agli stessi, il datore di lavoro può prescindere dall'applicazione
delle disposizioni di cui agli articoli 80, 81, commi 1 e 2, 82, comma 3, e
86, qualora i risultati della valutazione dimostrano che l'attuazione di tali
misure non è necessaria. 5. Il documento di cui all'art. 4, commi 2 e 3, è integrato dai dati
seguenti: a) le fasi del procedimento lavorativo che comportano il rischio di
esposizione ad agenti biologici; b) il numero dei lavoratori addetti alle fasi di cui alla lettera a); c) le generalità del responsabile del servizio di prevenzione e
protezione dai rischi; d) i metodi e le procedure lavorative adottate, nonché le misure
preventive e protettive applicate; e) il programma di emergenza per la protezione dei lavoratori contro i
rischi di esposizione ad un agente biologico del gruppo 3 o del gruppo 4, nel
caso di un difetto nel contenimento fisico. 6. Il rappresentante per la sicurezza è consultato prima
dell'effettuazione della valutazione di cui al comma 1 ed ha accesso anche ai
dati di cui al comma 5. Art. 79. - Misure tecniche, organizzative,
procedurali. 1. In tutte le attività per le quali la valutazione di cui all'art. 78
evidenzia rischi per la salute dei lavoratori il datore di lavoro attua
misure tecniche, organizzative e procedurali, per evitare ogni esposizione
degli stessi ad agenti biologici. 2. In particolare, il datore di lavoro: a) evita l'utilizzazione di agenti biologici nocivi, se il tipo di attività
lavorativa lo consente; b) limita al minimo i lavoratori esposti, o potenzialmente esposti, al
rischio di agenti biologici; c) progetta adeguatamente i processi lavorativi; d) adotta misure collettive di protezione ovvero misure di protezione individuali
qualora on sia possibile evitare altrimenti l'esposizione; e) adotta misure igieniche per prevenire e ridurre al minimo la
propagazione accidentale di un agente biologico fuori dal luogo di lavoro; f) usa il segnale di rischio biologico, rappresentato nell'allegato X,
e altri segnali di avvertimento appropriati; g) elabora idonee procedure per prelevare, manipolare e trattare
campioni di origine umana ed animale; h) definisce procedure di emergenza per affrontare incidenti; i) verifica la presenza di agenti biologici sul luogo di lavoro al di
fuori del contenimento fisico primario, se necessario o tecnicamente
realizzabile; l) predispone i mezzi necessari per la raccolta, l'immagazzinamento e
lo smaltimento dei rifiuti in condizioni di sicurezza, mediante l'impiego di
contenitori adeguati ed identificabili eventualmente dopo idoneo trattamento
dei rifiuti stessi; m) concorda procedure per la manipolazione ed il trasporto in
condizioni di sicurezza di agenti biologici all'interno del luogo di lavoro. Art. 80. -
Misure igieniche. 1. In tutte le attività nelle quali la valutazione di cui all'art. 78
evidenzia rischi per la salute dei lavoratori, il datore di lavoro assicura
che: a) i lavoratori dispongano dei servizi sanitari adeguati provvisti di
docce con acqua calda e fredda, nonché, se del caso, di lavaggi oculari e
antisettici per la pelle; b) i lavoratori abbiano in dotazione indumenti protettivi od altri
indumenti idonei, da riporre in posti separati dagli abiti civili; c) i dispositivi di protezione individuale siano controllati,
disinfettati e puliti dopo ogni utilizzazione, provvedendo altresì a far
riparare o sostituire quelli difettosi prima dell'utilizzazione successiva; d) gli indumenti di lavoro e protettivi che possono essere contaminati
da agenti biologici vengano tolti quando il lavoratore lascia la zona di
lavoro, conservati separatamente dagli altri indumenti, disinfettati, puliti
e, se necessario, distrutti. 2. È vietato assumere cibi o bevande e fumare nelle aree di lavoro in
cui c'è rischio di esposizione. Art. 81. - Misure specifiche per le strutture
sanitarie e veterinarie. 1. Il datore di lavoro, nelle strutture sanitarie e veterinarie, in
sede di valutazione dei rischi, presta particolare attenzione alla possibile
presenza di agenti biologici nell'organismo dei pazienti o degli animali e
nei relativi campioni e residui e al rischio che tale presenza comporta in
relazione al tipo di attività svolta. 2. In relazione ai risultati della valutazione, il datore di lavoro
definisce e provvede a che siano applicate procedure che consentono di
manipolare, decontaminare ed eliminare senza rischi per l'operatore e per la
comunità, i materiali ed i rifiuti contaminati. 3. Nei servizi di isolamento che ospitano pazienti od animali che sono,
o potrebbero essere, contaminati da agenti biologici del gruppo 3 o del
gruppo 4, le misure di contenimento da attuare per ridurre al minimo il
rischio di infezione sono indicate nell'allegato XII. Art. 82. - Misure specifiche per i laboratori e gli
stabulari. 1. Fatto salvo quanto specificatamente previsto all'allegato XI, punto
6, nei laboratori comportanti l'uso di agenti biologici dei gruppi 2, 3 o 4 a
fini di ricerca, didattici o diagnostici, e nei locali destinati ad animali
da laboratorio deliberatamente contaminati con tali agenti, il datore di
lavoro adotta idonee misure di contenimento in conformità all'allegato XII. 2. Il datore di lavoro assicura che l'uso di agenti biologici sia
eseguito: a) in aree di lavoro corrispondenti almeno al secondo livello di
contenimento, se l'agente appartiene al gruppo 2; b) in aree di lavoro corrispondenti almeno al terzo livello di
contenimento, se l'agente appartiene al gruppo 3; c) in aree di lavoro corrispondenti almeno al quarto livello di
contenimento, se l'agente appartiene al gruppo 4. 3. Nei laboratori comportanti l'uso di materiali con possibile
contaminazione da agenti biologici patogeni per l'uomo e nei locali destinati
ad animali da esperimento, possibili portatori di tali agenti, il datore di
lavoro adotta misure corrispondenti almeno a quelle del secondo livello di
contenimento. 4. Nei luoghi di cui ai commi 1 e 3 in cui si fa uso di agenti
biologici non ancora classificati, ma il cui uso può far sorgere un rischio
grave per la salute dei lavoratori, il datore di lavoro adotta misure
corrispondenti almeno a quelle del terzo livello di contenimento. 5. Per i luoghi di lavoro di cui ai commi 3 e 4, il Ministero della
sanità, sentito l'Istituto superiore di sanità, può individuare misure di
contenimento più elevate. Art. 83. - Misure specifiche per i processi
industriali. 1. Fatto salvo quanto specificatamente previsto all'allegato XI, punto
6, nei processi industriali comportanti l'uso di agenti biologici dei gruppi
2, 3 e 4, l datore di lavoro adotta misure opportunamente scelte tra quelle
elencate nell'allegato XIII, tenendo anche conto dei criteri di cui all'art.
82, comma 2. 2. Nel caso di agenti biologici non ancora classificati, il cui uso può
far sorgere un rischio grave per la salute dei lavoratori, il datore di
lavoro adotta misure corrispondenti almeno a quelle del terzo livello di
contenimento. Art. 84. - Misure di emergenza. 1. Se si verificano incidenti che possono provocare la dispersione
nell'ambiente di un agente biologico appartenente ai gruppi 2, 3 o 4, i
lavoratori devono abbandonare immediatamente la zona interessata, cui possono
accedere soltanto quelli addetti ai necessari interventi, con l'obbligo di
usare gli idonei mezzi di protezione. 2. Il datore di lavoro informa al più presto l'organo di vigilanza
territorialmente competente, nonché i lavoratori ed il rappresentante per la
sicurezza, dell'evento, delle cause che lo hanno determinato e delle misure
che intende adottare, o che ha già adottato, per porre rimedio alla
situazione creatasi. 3. I lavoratori segnalano immediatamente al datore di lavoro o al
dirigente o al preposto, qualsiasi infortunio o incidente relativo all'uso di
agenti biologici. Art. 85. - Informazioni e formazione. 1. Nelle attività per le quali la valutazione di cui all'art. 78
evidenzia rischi per la salute dei lavoratori, il datore di lavoro fornisce
ai lavoratori, sulla base delle conoscenze disponibili, informazioni ed istruzioni,
in particolare per quanto riguarda: a) i rischi per la salute dovuti agli agenti biologici utilizzati; b) le precauzioni da prendere per evitare l'esposizione; c) le misure igieniche da osservare; d) la funzione degli indumenti di lavoro e protettivi e dei dispositivi
di protezione individuale ed il loro corretto impiego; e) le procedure da seguire per la manipolazione di agenti biologici del
gruppo 4; f) il modo di prevenire il verificarsi di infortuni e le misure da
adottare per ridurne al minimo le conseguenze. 2. Il datore di lavoro assicura ai lavoratori una formazione adeguata
in particolare in ordine a quanto indicato al comma 1. 3. L'informazione e la formazione di cui ai commi 1 e 2 sono fornite
prima che i lavoratori siano adibiti alle attività in questione, e ripetute,
con frequenza almeno quinquennale, e comunque ogni qualvolta si verificano
nelle lavorazioni cambiamenti che influiscono sulla natura e sul grado dei
rischi. 4. Nel luogo di lavoro sono apposti in posizione ben visibile cartelli
su cui sono riportate le procedure da seguire in caso di infortunio od
incidente. Capo III - SORVEGLIANZA SANITARIA. Art. 86. - Prevenzione e controllo. 1. I lavoratori addetti alle attività per le quali la valutazione dei
rischi ha evidenziato un rischio per la salute sono sottoposti alla
sorveglianza sanitaria. 2. Il datore di lavoro, su conforme parere del medico competente,
adotta misure protettive particolari per quei lavoratori per i quali, anche
per motivi sanitari individuali, si richiedono misure speciali di protezione,
fra le quali: a) la messa a disposizione di vaccini efficaci per quei lavoratori che
non sono già immuni all'agente biologico presente nella lavorazione, da
somministrare a cura del medico competente; b) l'allontanamento temporaneo del lavoratore secondo le procedure
dell'art. 8 del decreto legislativo 15 agosto 1991, n. 277. 2-bis. Ove gli
accertamenti sanitari abbiano evidenziato, nei lavoratori esposti in modo analogo
a uno stesso agente, l'esistenza di anomalia imputabile a tale esposizione, il medico competente ne
informa il datore di lavoro. 2-ter. A seguito
dell'informazione di cui al comma 3 il datore di lavoro effettua una nuova
valutazione del rischio in conformità all'art. 78. 2-quater. Il
medico competente fornisce ai lavoratori adeguate informazioni sul controllo
sanitario cui sono sottoposti e sulla necessità di sottoporsi ad accertamenti
sanitari anche dopo la cessazione dell'attività che comporta rischio di
esposizione a particolari agenti biologici individuati nell'allegato XI
nonchè sui vantaggi ed inconvenienti della vaccinazione e della non
vaccinazione. Art. 87. - Registri degli esposti e degli eventi
accidentali. 1. I lavoratori addetti ad attività comportanti uso di agenti del
gruppo 3 ovvero 4 sono iscritti in un registro in cui sono riportati, per
ciascuno di essi, l'attività svolta, l'agente utilizzato e gli eventuali casi
di esposizione individuale. 2. Il datore di lavoro istituisce ed aggiorna il registro di cui al
comma 1 e ne cura la tenuta tramite il medico competente. Il responsabile del
servizio di prevenzione e protezione e il rappresentante per la sicurezza
hanno accesso a detto registro. 3. Il datore di lavoro: a) consegna copia del registro di cui al comma 1 all'Istituto superiore
di sanità e all'Istituto Superiore per la Prevenzione e sicurezza sul lavoro
e all'organo di vigilanza competente per territorio, comunicando ad essi ogni
tre anni e comunque ogni qualvolta questi ne fanno richiesta, le variazioni
intervenute; b) comunica all'Istituto Superiore per la Prevenzione e sicurezza sul
lavoro e all'organo di vigilanza competente per territorio la cessazione del
rapporto di lavoro, dei lavoratori di cui al comma 1 fornendo al contempo
l'aggiornamento dei dati che li riguardano e consegna al medesimo Istituto le
relative cartelle sanitarie e di rischio [....]; c) in caso di cessazione di attività dell'azienda, consegna
all'Istituto superiore di sanità copia
del registro di cui al comma 1 ed all'Istituto Superiore per la Prevenzione e
sicurezza sul lavoro e all'organo di
vigilanza competente per territorio copia del medesimo registro nonché le
cartelle sanitarie e di rischio [....]; d) in caso di assunzione di lavoratori che hanno esercitato attività
che comportano rischio di esposizione allo stesso agente richiede all'ISPESL
copia delle annotazioni individuali contenute nel registro di cui al comma 1,
nonché copia della cartella sanitaria e di rischio [....]; e) tramite il medico competente comunica ai lavoratori interessati le
relative annotazioni individuali contenute nel registro di cui al comma 1 e
nella cartella sanitaria e di rischio [....], ed al rappresentante per la
sicurezza i dati collettivi anonimi contenuti nel registro di cui al comma 1.
4. Le annotazioni individuali contenute nel registro di cui al comma 1
e le cartelle sanitarie e di rischio [....] sono conservate dal
datore di lavoro fino a risoluzione del rapporto di lavoro e dall'ISPESL fino
a dieci anni dalla cessazione di ogni attività che espone ad agenti
biologici. Nel caso di agenti per i quali è noto che possono provocare
infezioni consistenti o latenti o che danno luogo a malattie con
recrudescenza periodica per lungo tempo o che possono avere gravi sequele a
lungo termine tale periodo è di quaranta anni. 5. L documentazione di cui ai precedenti commi è custodita e trasmessa
con salvaguardia del segreto professionale. 6. I modelli e le modalità di tenuta del registro di cui al comma 1 e
delle cartelle sanitarie e di rischio sono determinati con decreto del Ministro della sanità e
del lavoro e della previdenza sociale sentita la commissione consultiva
permanente. 7. L'ISPESL trasmette annualmente al Ministero della sanità dati di
sintesi relativi alle risultanze del registro di cui al comma 1. Art. 88. - Registro dei casi di malattia e di decesso.
1. Presso l'ISPESL è tenuto un registro dei casi di malattia ovvero di
decesso dovuti all'esposizione ad agenti biologici. 2. I medici, nonché le strutture sanitarie, pubbliche o private, che
refertano i casi di malattia, ovvero di decesso di cui al comma 1,
trasmettono all'ISPESL copia della relativa documentazione clinica. 3. Con decreto dei Ministri della sanità e del lavoro e della
previdenza sociale, sentita la commissione consultiva, sono determinati il
modello e le modalità di tenuta del registro di cui al comma 1, nonché le
modalità di trasmissione della documentazione di cui al comma 2. 4. Il Ministero della sanità fornisce alla commissione CE, su
richiesta, informazioni su l'utilizzazione dei dati del registro di cui al
comma 1. TITOLO IX - S A N Z I O N I. Art. 89. - Contravvenzioni commesse dai datori di
lavoro e dai dirigenti. 1. Il datore di lavoro
è punito con l'arresto da tre a sei mesi o con l'ammenda da lire tre milioni
a otto milioni per la violazione degli articoli 4 commi 2, 4 lettera a), 6, 7
e 11, primo periodo; 63 commi 1, 4 e 5; 69 comma 5 lettera a); 78 commi 3 e
5; 86 comma 2-ter. 2. Il datore di
lavoro e il dirigente sono puniti: a) con l'arresto
da tre a sei mesi o con l'ammenda da lire tre milioni a lire otto milioni per
la violazione degli articoli 4, comma 5 lettere b), d), e), h), l), n) e q); 7, comma 2; 12, commi 1 lettere d) ed
e) e 4; 15, comma 1; 22, commi da 1 a 5; 30, commi 3, 4, 5 e 6; 31, commi 3 e
4; 32; 35, commi 1, 2, 4, 4-bis, 4-ter, 4-quater e 5; 36, comma 8-ter; 38;
41; 43, commi 3, 4 lettere a), b), d) e g) e 5; 48; 49, comma 2; 52, comma 2;
54; 55, commi 1, 3 e 4; 56, comma 2; 58; 62; 63, comma 3; 64; 65, comma 1;
66, comma 2; 67, commi 1 e 2; 68; 69, commi 1, 2 e 5 lettera b); 77, comma 1;
78, comma 2; 79; 80, comma 1; 81, commi 2 e 3; 82; 83; 85, comma 2; 86, commi
1 e 2; b) con l'arresto
da due a quattro mesi o con l'ammenda da lire un milione a lire cinque
milioni per la violazione degli articoli 4, commi 4, lettere b) e c), 5 lettere c), f), g), i), m) e p); 7, commi 1 e 3; 9, comma 2; 10; 12, comma 1 lettere a), b) e c); 21; 37; 43,
comma 4 lettere c), e) ed f); 49, comma 1; 56, comma 1; 57; 66, commi 1 e 4;
67, comma 3; 70, comma 1; 76, commi 1, 2 e 3; 77, comma 4; 84, comma 2; 85,
commi 1 e 4; 87, commi 1 e 2. 3. Il datore di
lavoro e il dirigente sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria
da lire un milione a lire sei milioni per la violazione degli articoli 4,
commi 5 lettera o) e 8; 8 comma 11;
11; 70, commi 3, 4, 5, 6, e 8; 87, commi 3 e 4. Art. 90. - Contravvenzioni commesse dai preposti. 1. I preposti
sono puniti: a) con l'arresto
sino a due mesi o con l'ammenda da lire cinquecentomila a lire due milioni
per la violazione degli articoli 4, comma 5, lettere b), d), e), h), l), n) e
q); 7, comma 2; 12, commi 1, lettere d) ed e) e 4; 15, comma 1; 30, commi 3,
4, 5 e 6; 31, commi 3 e 4; 32; 35, commi 1, 2, 4, 4-bis, 4-ter, 4-quater e 5;
41; 43, commi 3, 4 lettere a), b) e d); 48; 52, comma 2; 54; 55, commi 1, 3 e
4; 58; 62; 63, comma 3; 64; 65, comma 1; 67, commi 1 e 2; 68; 69, commi 1 e
2; 78, comma 2; 79; 80, comma 1; 81, commi 2 e 3; 82; 83; 86, commi 1 e 2; [(Vedi nota all'art. 6 del D.Lgs. 4 agosto 1999, n. 359)] b) con l'arresto
sino a un mese o con l'ammenda da lire trecentomila a lire un milione per la
violazione degli articoli 4, comma 5 lettere c), f), g), i) e m); 7, commi 1 lettera b) e 3; 9, comma 2; 12, comma 1
lettere a) e c); 21; 37; 43, comma 4 lettere c), e) ed f); 49, comma 1; 56,
comma 1; 57; 66, commi 1 e 4; 85, commi 1 e 4. Art. 91 - Contravvenzioni commesse dai progettisti,
dai fabbricanti e dagli installatori. 1. La violazione dell'art. 6, comma 2, è punita con l'arresto fino a
sei mesi o con l'ammenda da lire quindici milioni a lire sessanta milioni. 2. La violazione dell'art. 6, commi 1 e 3, è punita con l'arresto fino
ad un mese o con l'ammenda da lire seicentomila a lire due milioni. Art. 92. - Contravvenzioni commesse dal medico
competente. 1. Il medico competente è punito: a) con l'arresto fino a due mesi o con l'ammenda da lire un milione a
lire sei milioni per la violazione degli articoli 17, comma 1, lettere b), d), h) e l); 69, comma 4; 86, comma 2-bis; b) con l'arresto fino a un mese o con l'ammenda da lire cinquecentomila
a lire tre milioni per la violazione degli articoli 17, comma 1, lettere e), f), g) ed i), nonché del comma 3; [...], e
70, comma 2. Art. 93. - Contravvenzioni commesse dai lavoratori. 1. I lavoratori sono puniti: a) con l'arresto fino a un mese o con l'ammenda da lire
quattrocentomila a lire un milione e duecentomila per la violazione degli
articoli 5, comma 2; 12, comma 3, primo periodo; 39; 44; 84, comma 3; b) con l'arresto fino a quindici giorni o con l'ammenda da lire
duecentomila a lire seicentomila per la violazione degli articoli 67, comma
2; 84, comma 1. Art. 94. - Violazioni amministrative. 1. Chiunque viola le disposizioni di cui agli articoli 65, comma 2, e
80, comma 2, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire
centomila a lire trecentomila. TITOLO X - DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI. Art. 95. - Norma transitoria. 1. In sede di prima applicazione del presente decreto e comunque non
oltre il 31 dicembre 1996 il datore di lavoro che intende svolgere
direttamente i compiti di prevenzione e protezione dai rischi è esonerato
dalla frequenza del corso di formazione di cui al comma 2 dell'art. 10, ferma
restando l'osservanza degli adempimenti previsti dal predetto art. 10, comma
2, lettere a), b) e c). Art. 96. - Decorrenza degli obblighi di cui all'art.
4. 1. È fatto obbligo di adottare le misure di cui all'art. 4 nel termine
di dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Art. 96 bis. - Attuazione degli obblighi 1. Il datore di
lavoro che intraprende un'attività lavorativa di cui all'articolo 1 è tenuto
a elaborare il documento di cui all'articolo 4 comma 2 del presente decreto entro
tre mesi dall'effettivo inizio dell'attività. Art. 97. - Obblighi d'informazione. 1. Il Ministero del lavoro e della previdenza sociale trasmette alla
commissione: a) il testo delle disposizioni di diritto interno adottate nel settore della
sicurezza e della salute dei lavoratori durante il lavoro; b) ogni cinque anni, una relazione sull'attuazione pratica delle
disposizioni dei titoli I, II, III e IV; c) ogni quattro anni, una relazione sull'attuazione pratica delle
disposizioni dei titoli V e VI. 2. Le relazioni di cui al comma 1 sono trasmesse anche alle commissioni
parlamentari. Art. 98. -
Norma finale. 1. Restano in vigore, in quanto non specificatamente modificate dal
presente decreto, le disposizioni vigenti in materia di prevenzione degli
infortuni ed igiene del lavoro. Il presente
decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta
ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a
chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. ALLEGATO I -
Casi in cui è consentito lo svolgimento diretto da parte del datore di lavoro
dei compiti di prevenzione e protezione dai rischi (art. 10). ================================================================ 1. Aziende artigiane e industriali (1) fino a 30 addetti 2. Aziende agricole e zootecniche fino a 10 addetti (2) 3. Aziende della pesca fino a 20 addetti 4. Altre aziende fino a 200 addetti ================================================================ __________ (1) Escluse le aziende industriali di cui all'art. 1 del decreto del
Presidente della Repubblica 17 maggio 1988,
n. 175 e successive modifiche, soggette all'obbligo di dichiarazione o
notifica ai sensi degli articoli 4 e 6 del decreto stesso, le centrali
termoelettriche, gli impianti ed i laboratori nucleari, le aziende estrattive
e altre attività minerarie, le aziende per la fabbricazione ed il deposito
separato di esplosivi, polveri e munizioni, le strutture di ricovero e cura
sia pubbliche sia private. (2) Addetti assunti a tempo indeterminato. ALLEGATO II - Prescrizioni di sicurezza e di salute
per i luoghi di lavoro. 1. Rilevazione
e lotta antincendio. A seconda delle
dimensioni e dell'uso degli edifici, delle attrezzature presenti, delle
caratteristiche fisiche e chimiche delle sostanze presenti, nonché del numero
massimo di persone che possono essere presenti, i luoghi di lavoro devono
essere dotati di dispositivi adeguati per combattere l'incendio, e se del
caso, di rilevatori di incendio e di sistemi di allarme. I dispositivi non
automatici di lotta antincendio devono essere facilmente accessibili e
utilizzabili. Essi devono
essere oggetto di una segnaletica conforme alla normativa vigente. Questa
segnaletica deve essere apposta nei luoghi appropriati ed essere durevole. 2. Locali
adibiti al pronto soccorso. Qualora
l'importanza dei locali, il tipo di attività in essi svolta e la frequenza degli
infortuni lo richiedano, occorre prevedere uno o più locali adibiti al pronto
soccorso. I locali adibiti
al pronto soccorso devono essere dotati di apparecchi e di materiale di
pronto soccorso indispensabili ed essere facilmente accessibili con barelle. Essi devono
essere oggetto di una segnaletica conforme alla normativa vigente. Il materiale di
pronto soccorso deve inoltre essere disponibile in tutti i luoghi in cui le
condizioni di lavoro lo richiedano. Esso deve essere
oggetto di una segnaletica conforme alla normativa vigente. Il materiale di
pronto soccorso deve inoltre essere disponibile in tutti i luoghi in cui le
condizioni di lavoro lo richiedano. Esso deve essere
oggetto di una segnaletica appropriata e deve essere facilmente accessibile. ALLEGATO III - Schema indicativo per l'inventario dei
rischi ai fini dell'impiego di attrezzature di protezione individuale.
ALLEGATO IV - Elenco indicativo e non esauriente delle
attrezzature di protezione individuale. DISPOSITIVI DI PROTEZIONE
DELLA TESTA - Caschi di
protezione per l'industria (caschi per miniere, cantieri di lavori pubblici,
industrie varie) - Copricapo
leggero per proteggere il cuoio capelluto (berretti, cuffie, retine con o
senza visiera) - Copricapo di
protezione (cuffie, berretti, cappelli di tela cerata, ecc., in tessuto, in
tessuto rivestito, ecc.) DISPOSITIVI DI
PROTEZIONE DELL'UDITO - Palline e tappi
per le orecchie - Caschi
(comprendenti l'apparato auricolare) - Cuscinetti
adattabili ai caschi di protezione per l'industria - Cuffie con
attacco per ricezione a bassa frequenza - Dispositivi di
protezione contro il rumore con apparecchiature di intercomunicazione DISPOSITIVI DI
PROTEZIONE DEGLI OCCHI E DEL VISO - Occhiali a stanghette - Occhiali a
maschera - Occhiali di
protezione contro i raggi X, i raggi laser, le radiazioni ultraviolette,
infrarosse, visibili - Schermi
facciali - Maschere e
caschi per la saldatura ad arco (maschere a mano, a cuffia o adattabili a
caschi protettivi) DISPOSITIVI DI
PROTEZIONE DELLE VIE RESPIRATORIE - Apparecchi
antipolvere, antigas e contro le polveri radioattive - Apparecchi
isolanti a presa d'aria - Apparecchi
respiratori con maschera per saldatura amovibile - Apparecchi ed
attrezzature per sommozzatori - Scafandri per
sommozzatori DISPOSITIVI DI
PROTEZIONE DELLE MANI E DELLE BRACCIA - Guanti contro le aggressioni meccaniche
(perforazioni, tagli, vibrazioni, ecc.) contro le aggressioni chimiche per elettricisti e antitermici - Guanti a sacco - Ditali - Manicotti - Fasce di protezione dei polsi - Guanti a mezze dita - Manopole DISPOSITIVI DI
PROTEZIONE DEI PIEDI E DELLE GAMBE - Scarpe basse,
scarponi, tronchetti, stivali di sicurezza - Scarpe a
slacciamento o sganciamento rapido - Scarpe con
protezione supplementare della punta del piede; - scarpe e
soprascarpe con suola anticalore; - scarpe,
stivali e soprastivali di protezione contro il calore; - scarpe,
stivali e soprastivali di protezione contro il freddo; - scarpe,
stivali e soprastivali di protezione contro le vibrazioni; - scarpe,
stivali e soprastivali di protezione antistatici; - scarpe,
stivali e soprastivali di protezione isolanti; - stivali di
protezione contro le catene delle trance meccaniche; - zoccoli; - ginocchiere; - dispositivi di
protezione amovibili del collo del piede; - ghette; - suole
amovibili (anticalore, antiperforazione o antitraspirazione); - ramponi
amovibili per ghiaccio, neve, terreno sdrucciolevole. DISPOSITIVI DI PROTEZIONE DELLA
PELLE - Creme
protettive/pomate. DISPOSITIVI DI PROTEZIONE DEL
TRONCO E DELL'ADDOME - Giubbotti,
giacche e grembiuli di protezione contro le aggressioni meccaniche
(perforazioni, tagli, spruzzi di metallo fuso, ecc.); - giubbotti,
giacche e grembiuli di protezione contro le aggressioni chimiche; - giubbotti
termici; - giubbotti di
salvataggio; - grembiuli di
protezione contro i raggi X; - cintura di
sicurezza del tronco. DISPOSITIVI DELL'INTERO CORPO - Attrezzature
di protezione contro le cadute; - attrezzature
cosiddette anticaduta (attrezzature complete comprendenti tutti gli accessori
necessari al funzionamento); - attrezzature
con freno “ad assorbimento di energia cinetica” (attrezzature complete
comprendenti tutti gli accessori necessari al funzionamento); - dispositivo di
sostegno del corpo (imbracatura di sicurezza). INDUMENTI DI PROTEZIONE - Indumenti di
lavoro cosiddetti “di sicurezza” (due pezzi e tute); - indumenti di
protezione contro le aggressioni meccaniche (perforazioni, tagli, ecc.); - indumenti di protezione
contro le aggressioni chimiche; - indumenti di
protezione contro gli spruzzi di metallo fuso e di raggi infrarossi; - indumenti di
protezione contro il calore; - indumenti di
protezione contro il freddo; - indumenti di
protezione contro la contaminazione radioattiva; - indumenti
antipolvere; - indumenti
antigas; - indumenti ed
accessori (bracciali e guanti, ecc.) fluorescenza di segnalazione,
catarifrangenti; - coperture di
protezione. ALLEGATO V - Elenco indicativo e non esauriente delle
attività e dei settori di attività per i quali può rendersi necessario
mettere a disposizione attrezzature di protezione individuale. 1. PROTEZIONE DEL CAPO (PROTEZIONE DEL CRANIO) Elmetti di
protezione - Lavori edili, soprattutto
lavori sopra, sotto o in prossimità di impalcature e di posti di lavoro
sopraelevati, montaggio e smontaggio di armature, lavori di installazione e
di posa di ponteggi e operazioni di demolizione - Lavori su ponti
di acciaio, su opere edili in strutture di acciaio di grande altezza, piloni,
torri, costruzioni idrauliche in acciaio, altiforni, acciaierie e laminatoi,
grandi serbatoi, grandi condotte, caldaie e centrali elettriche - Lavori in fossati, trincee, pozzi e gallerie di miniera - Lavori in terra e in roccia - Lavori in miniere sotterranee, miniere a cielo aperto e lavori di
spostamento di ammassi di sterile - Uso di estrattori di bulloni - Brillatura mine - Lavori in ascensori e montacarichi, apparecchi di sollevamento, gru e
nastri trasportatori - Lavori nei
pressi di altiforni, in impianti di riduzione diretta, in acciaierie, in
laminatoi, in stabilimenti metallurgici, in impianti di fucinatura a maglio e
a stampo, nonché in fonderie - Lavori in forni industriali, contenitori, apparecchi, silos, tramogge
e condotte - Costruzioni navali - Smistamento ferroviario - Macelli 2. PROTEZIONE DEL PIEDE Scarpe di sicurezza con suola imperforabile - Lavori di rustico, di genio civile e lavori stradali - Lavori su impalcature - Demolizione di rustici - Lavori in calcestruzzo ed in elementi prefabbricati con montaggio e
smontaggio di armature - Lavori in cantieri edili e in aree di deposito - Lavori su tetti Scarpe di sicurezza senza suola imperforabile - Lavori su ponti
di acciaio, opere edili in strutture di acciaio di grande altezza, piloni,
torri, ascensori e montacarichi, costruzioni idrauliche in acciaio,
altiforni, acciaierie, laminatoi, grandi contenitori, grandi condotte, gru,
caldaie e impianti elettrici - Costruzione di
forni, installazione di impianti di riscaldamento e di aerazione, nonché
montaggio di costruzioni metalliche - Lavori di trasformazione e di manutenzione - Lavori in
altiforni, impianti di riduzione diretta, acciaierie e laminatoi,
stabilimenti metallurgici, impianti di ucinatura a maglio e a stampo,
impianti di pressatura a caldo e di trafilatura - Lavori in cave di pietra, miniere a cielo aperto e rimozione in
discarica - Lavorazione e finitura di pietre - Produzione di vetri piani e di vetri cavi, nonché lavorazione e
finitura - Manipolazione di stampi nell'industria della ceramica - Lavori di rivestimenti in prossimità del forno nell'industria della
ceramica - Lavori nell'industria della ceramica pesante e nell'industria dei
materiali da costruzione - Movimentazione e stoccaggio - Manipolazione di blocchi di carni surgelate e di contenitori
metallici di conserve - Costruzioni navali - Smistamento ferroviario Scarpe di sicurezza con tacco o con suola continua e
con intersuola imperforabile - Lavori su tetti Scarpe di sicurezza con intersuola termoisolante - Attività su e con masse molto fredde o ardenti Scarpe di sicurezza a slacciamento rapido - In caso di rischio di penetrazione di masse incandescenti fuse 3. PROTEZIONE DEGLI OCCHI O DEL
VOLTO Occhiali di protezione, visiere
o maschere di protezione - Lavori di saldatura, molatura e tranciatura - Lavori di mortasatura e di scalpellatura - Lavorazione e finitura di pietre - Uso di estrattori di bulloni - Impiego di macchine asportatrucioli durante la lavorazione di
materiali che producono trucioli corti - Fucinatura a stampo - Rimozione e frantumazione di schegge - Operazioni di sabbiatura - Manipolazione di prodotti acidi e alcalini, disinfettanti e
detergenti corrosivi - Impiego di pompe a getto liquido - Manipolazione di masse incandescenti fuse o lavori in prossimità
delle stesse - Lavori che comportano esposizione al calore radiante - Impiego di laser 4. PROTEZIONE DELLE VIE RESPIRATORIE Autorespiratori - Lavori in contenitori,
in vani ristretti ed in forni industriali riscaldati a gas, qualora sussista
il rischio di intossicazione da gas o di carenza di ossigeno - Lavoro nella zona di caricamento dell'altoforno - Lavori in prossimità dei convertitori e delle condutture di gas di
altoforno - Lavori in prossimità della colata in siviera qualora sia prevedibile
che se ne sprigionino fumo di metalli pesanti - Lavori di rivestimento di forni e di siviere qualora sia prevedibile
la formazione di polveri - Verniciatura a spruzzo senza sufficiente aspirazione - Lavori in pozzetti, canali ed altri vani sotterranei nell'ambito
della rete fognaria - Attività in impianti frigoriferi che presentino un rischio di
fuoriuscita del refrigerante 5. PROTEZIONE DELL'UDITO Otoprotettori - Lavori nelle vicinanze di presse per metalli - Lavori che implicano l'uso di utensili pneumatici - Attività del personale a terra negli aeroporti - Battitura di pali e costipazione del terreno - Lavori nel legname e nei tessili 6. PROTEZIONE DEL TRONCO, DELLE BRACCIA E DELLE MANI Indumenti protettivi - Manipolazione di prodotti acidi e alcalini, disinfettanti e
detergenti corrosivi - Lavori che comportano la manipolazione di masse calde o la loro
vicinanza o comunque un'esposizione al calore - Lavorazione di vetri piani - Lavori di sabbiatura - Lavori in impianti frigoriferi Indumenti protettivi
difficilmente infiammabili - Lavori di saldatura in ambienti ristretti Grembiuli imperforabili - Operazioni di disossamento e di squartamento nei macelli - Lavori che comportano l'uso di coltelli, nel caso in cui questi siano
mossi in direzione del corpo Grembiuli di cuoio - Saldatura - Fucinatura - Fonditura Bracciali - Operazioni di disossamento e di squartamento nei macelli Guanti - Saldatura - Manipolazione
di oggetti con spigoli vivi, esclusi i casi in cui sussista il rischio che il
guanto rimanga impigliato nelle macchine - Manipolazione
a cielo aperto di prodotti acidi e alcalini Guanti a maglia metallica - Operazione di disossamento e di squartamento nei macelli - Attività protratta di taglio con il coltello nei reparti di
produzione e macellazione - Sostituzione di coltelli nelle taglierine 7. INDUMENTI DI PROTEZIONE CONTRO LE INTEMPERIE - Lavori edili all'aperto con clima piovoso e freddo 8. INDUMENTI FOSFORESCENTI - Lavori in cui è necessario percepire in tempo la presenza dei
lavoratori 9. ATTREZZATURE DI PROTEZIONE ANTICADUTA (IMBRACATURE DI SICUREZZA) - Lavori su impalcature - Montaggio di elementi prefabbricati - Lavori su piloni 10. ATTACCO DI SICUREZZA CON CORDA - Posti di lavoro in cabine sopraelevate di gru - Posti di lavoro in cabine di manovra sopraelevate di transelevatori - Posti di lavoro sopraelevati su torri di trivellazione - Lavori in pozzi e in fogne 11. PROTEZIONE DELL'EPIDERMIDE - Manipolazione di emulsioni - Concia di pellami ALLEGATO VI - Elementi di riferimento. ELEMENTI DI
RIFERIMENTO. 1. Caratteristiche del carico. La movimentazione manuale
di un carico può costituire un rischio tra l'altro dorso-lombare nei casi
seguenti: - il carico è troppo pesante (kg 30); - è ingombrante o difficile da afferrare; - è in equilibrio instabile o il suo contenuto rischia di spostarsi; - è collocato in una posizione tale per cui deve essere tenuto o maneggiato
a una certa distanza dal tronco o con una torsione o inclinazione del tronco; - può, a motivo della struttura esterna e/o della consistenza,
comportare lesioni per il lavoratore, in particolare in caso di urto. 2. Sforzo fisico richiesto . Lo sforzo fisico può presentare un rischio tra l'altro
dorso-lombare nei casi seguenti: - è eccessivo; - può essere effettuato soltanto con un movimento di torsione del
tronco; - può comportare un movimento brusco del carico; - è compiuto con il corpo in posizione instabile. 3. Caratteristiche dell'ambiente
di lavoro . Le caratteristiche
dell'ambiente di lavoro possono aumentare le possibilità di rischio tra
l'altro dorso-lombare nei casi seguenti: - lo spazio libero, in particolare verticale, è insufficiente per lo
svolgimento dell'attività richiesta; - il pavimento è ineguale, quindi presenta rischi di inciampo o di
scivolamento per le scarpe calzate dal lavoratore; - il posto o l'ambiente di lavoro non consentono al lavoratore la
movimentazione manuale di carichi a un'altezza di sicurezza o in buona
posizione; - il pavimento o il piano di lavoro presenta dislivelli che implicano
la manipolazione del carico a livelli diversi; - il pavimento o il punto di appoggio sono instabili; - la temperatura, l'umidità o la circolazione dell'aria sono
inadeguate. 4. Esigenze connesse
all'attività . L'attività può comportare
un rischio tra l'altro dorso-lombare se comporta una o più delle esigenze
seguenti: - sforzi fisici che sollecitano in particolare la colonna vertebrale,
troppo frequenti o troppo prolungati; - periodo di riposo fisiologico o di recupero insufficiente; - distanze troppo grandi di sollevamento, di abbassamento o di
trasporto; - un ritmo imposto da un processo che non può essere modulato dal
lavoratore. FATTORI
INDIVIDUALI DI RISCHIO Il lavoratore può
correre un rischio nei seguenti casi: - inidoneità fisica a svolgere il compito in questione; - indumenti, calzature o altri effetti personali inadeguati portati dal
lavoratore; - insufficienza o inadeguatezza delle conoscenze o della formazione. ALLEGATO VII - Prescrizioni minime Osservazione preliminare . Gli obblighi
previsti dal presente allegato si applicano al fine di realizzare gli
obiettivi del titolo VI e qualora gli elementi esistano sul posto di lavoro e non contrastino con le esigenze
o caratteristiche intrinseche della mansione. 1. ATTREZZATURE a) Osservazione generale L'utilizzazione in
sé dell'attrezzatura non deve essere fonte di rischio per i lavoratori. b) Schermo I caratteri sullo
schermo devono avere una buona definizione e una forma chiara, una grandezza
sufficiente e vi deve essere uno spazio adeguato tra i caratteri e le linee. L'immagine sullo
schermo deve essere stabile, esente da sfarfallamento o da altre forme
d'instabilità. La brillanza e/o
il contrasto tra i caratteri e lo sfondo dello schermo devono essere
facilmente regolabili da parte dell'utilizzatore del videoterminale e
facilmente adattabili alle condizioni ambientali. Lo schermo
dev'essere orientabile ed inclinabile liberamente e facilmente per adeguarsi
alle esigenze dell'utilizzatore. È possibile
utilizzare un sostegno separato per lo schermo o un piano regolabile. Lo schermo non
deve avere riflessi e riverberi che possano causare molestia
all'utilizzatore. c) Tastiera La tastiera
dev'essere inclinabile e dissociata dallo schermo per consentire al
lavoratore di assumere una posizione confortevole e tale da non provocare
l'affaticamento delle braccia o delle mani. Lo spazio davanti
alla tastiera dev'essere sufficiente onde consentire un appoggio per le mani
e le braccia dell'utilizzatore La tastiera deve
avere una superficie opaca onde evitare i riflessi. La disposizione
della tastiera e le caratteristiche dei tasti devono tendere ad agevolare
l'uso della tastiera stessa. I simboli dei
tasti devono presentare sufficiente contrasto ed essere leggibili dalla
normale posizione di lavoro. d) Piano di lavoro Il piano di
lavoro deve avere una superficie poco riflettente, essere di dimensioni
sufficienti e permettere una disposizione flessibile dello schermo, della
tastiera, dei documenti e del materiale accessorio. Il supporto per i
documenti deve essere stabile e regolabile e deve essere collocato in modo
tale da ridurre al massimo i movimenti fastidiosi della testa e degli occhi. È necessario uno
spazio sufficiente che permetta ai lavoratori una posizione comoda. e) Sedile di lavoro Il sedile di
lavoro dev'essere stabile, permettere all'utilizzatore una certa libertà di
movimento ed una posizione comoda. I sedili debbono
avere altezza regolabile. Il loro schienale
deve essere regolabile in altezza e in inclinazione. Un poggiapiedi
sarà messo a disposizione di coloro che lo desiderino. 2. AMBIENTE a) Spazio Il posto di lavoro deve essere
ben dimensionato e allestito in modo che vi sia spazio sufficiente per
permettere cambiamenti di posizione e di movimenti operativi. b) Illuminazione L'illuminazione generale ovvero
l'illuminazione specifica (lampade di lavoro) devono garantire
un'illuminazione sufficiente e un contrasto appropriato tra lo schermo e
l'ambiente, tenuto conto delle caratteristiche del lavoro e delle esigenze
visive dell'utilizzatore. Fastidiosi abbagliamenti e
riflessi sullo schermo o su altre attrezzature devono essere evitati
strutturando l'arredamento del locale e del posto di lavoro in funzione
dell'ubicazione delle fonti di luce artificiale e delle loro caratteristiche
tecniche. c) Riflessi e abbagliamenti I posti di lavoro devono essere
sistemati in modo che le fonti luminose quali le finestre e le altre
aperture, le pareti trasparenti o traslucide, nonchè le attrezzature e le
pareti di colore chiaro non producano riflessi sullo schermo. Le finestre devono essere
munite di un opportuno dispositivo di copertura regolabile per attenuare la
luce diurna che illumina il posto di lavoro. d) Rumore Il rumore emesso dalle
attrezzature appartenenti al/ai posto/i di lavoro deve essere preso in
considerazione al momento della sistemazione del posto di lavoro, in
particolare al fine di non perturbare l'attenzione e la comunicazione
verbale. e) Calore Le attrezzature appartenenti
al/ai posto/i di lavoro non devono produrre un eccesso di calore che possa
essere fonte di disturbo per i lavoratori. f) Radiazioni Tutte le radiazioni, eccezion
fatta per la parte visibile dello spettro elettromagnetico, devono essere
ridotte a livelli trascurabili dal punto di vista della tutela della
sicurezza e della salute dei lavoratori. g) Umidità Si deve fare in modo di
ottenere e mantenere un'umidità soddisfacente. 3. INTERFACCIA ELABORATORE/UOMO All'atto dell'elaborazione,
della scelta, dell'acquisto del software, o allorchè questo viene modificato,
come anche nel definire le mansioni che implicano l'utilizzazione di unità
videoterminali, il datore di lavoro terrà conto dei seguenti fattori: a) il software
deve essere adeguato alla mansione da svolgere; b) il software
deve essere di facile uso e, se del caso, adattabile a livello di conoscenza
e di esperienza dell'utilizzatore; nessun dispositivo o controllo
quantitativo o qualitativo può essere utilizzato all'insaputa dei lavoratori; c) i sistemi
debbono fornire ai lavoratori delle indicazioni sul loro svolgimento; d) i sistemi devono
fornire l'informazione di un formato e a un ritmo adeguato agli operatori; e) i principi
dell'ergonomia devono essere applicati in particolare all'elaborazione
dell'informazione da parte dell'uomo. ALLEGATO VIII - Elenco
di sostanze, preparati e processi. [(art. 61, comma 1, lettera a),
numero 3), e art. 72, comma 2, lettera a)] ELENCO DI SOSTANZE, PREPARATI E
PROCESSI 1. Produzione di auramina con
il metodo Michler. 2. I lavori che
espongono agli idrocarburi policiclici aromatici presenti nella fuliggine,
nel catrame o nella pece di carbone. 3. Lavori che espongono alle
polveri, fumi e nebbie prodotti durante il raffinamento del nichel a
temperature elevate. 4. Processo agli acidi forti
nella fabbricazione di alcool isopropilico. 5. Il lavoro comportante
l'esposizione a polvere di legno duro (1). (1) Un elenco di tipi di legno duro figura nel
volume 62 delle monografie sulla valutazione dei rischi cancerogeni per la
salute umana "Wood Dust and Formaldehyde pubblicato dal Centro
internazionale di ricerca sul cancro, Lione 1995. ALLEGATO VIII-bis - Valori limite
di esposizione professionale (art. 61, comma 2; art. 62,
comma 3 e art. 72, comma 2, lettera a) VALORI LIMITE DI ESPOSIZIONE
PROFESSIONALE ___________________________________________________________________________________ Nome
EINECS(1) CAS(2) Valore limite Osservazioni Misure
transitorie agente di esposizione professionale Mg/m3(3) ppm(4) Benzene 200-753-7 71-43-2 3,25(5)
1(5) Pelle(6) Sino al 31 Dicembre
2001 il valore limite è
di 3 ppm
(=9,75 mg/m3) Cloruro di 200-831
75-01-4 7,77(5)
3(5) - - vinile mo- nomero Polveri di - - 5,00(5)(7) -
- - legno (1) EINECS: Inventario
europeo delle sostanze chimiche esistenti (European Inventory of Existing
Chemical Susbstances). (2) CAS: Numero Chemical
Abstract Service. (3) mg/m3 = milligrammi per metro cubo d'aria a
20° e 101,3 Kpa (corrispondenti a 760 mm di mercurio). (4) ppm = parti per milione
nell'aria (in volume: ml/m3). (5) Valori misurati o
calcolati in relazione ad un periodo di riferimento di otto ore. (6) Sostanziale contributo al
carico corporeo totale attraverso la possibile esposizione cutanea. (7) Frazione inalabile; se le polveri di legno duro sono
mescolate con altre polveri di legno, il valore limite si applica a tutte le
polveri di legno presenti nella miscela in questione ALLEGATO IX - Elenco esemplificativo di attività
lavorative che possono comportare la presenza di agenti biologici. 1. Attività in
industrie alimentari. 2. Attività
nell'agricoltura. 3. Attività nelle
quali vi è contatto con gli animali e/o con prodotti di origine animale. 4. Attività nei
servizi sanitari, comprese le unità di isolamento e post mortem. 5. Attività nei
laboratori clinici, veterinari e diagnostici, esclusi i laboratori di
diagnosi microbiologica. 6. Attività
impianti di smaltimento rifiuti e di raccolta di rifiuti speciali
potenzialmente infetti. 7. Attività negli
impianti per la depurazione delle acque di scarico. ALLEGATO X - Segnale di rischio biologico. ~
ALLEGATO XI - Elenco degli agenti biologici
classificati. 1. Sono inclusi
nella classificazione unicamente gli agenti di cui è noto che possono
provocare malattie infettive in soggetti umani. I rischi tossico ovvero
allergenico eventualmente presenti sono indicati a fianco di ciascun agente
in apposita colonna. Non sono stati presi in
considerazione gli agenti patogeni di animali e piante di cui è noto che non
hanno effetto sull'uomo. In sede di compilazione di
questo primo elenco di agenti biologici classificati non si è tenuto conto
dei microrganismi geneticamente modificati. 2. La classificazione degli
agenti biologici si basa sull'effetto esercitato dagli stessi su lavoratori
sani. Essa non tiene conto dei
particolari effetti sui lavoratori la cui sensibilità potrebbe essere
modificata, da altre cause quali malattia preesistente, uso di medicinali,
immunità compromessa, stato di gravidanza o allattamento, fattori dei quali è
tenuto conto nella sorveglianza sanitaria di cui all'art. 95. 3. Gli agenti
biologici che non sono stati inclusi nel gruppi 2, 3, 4 dell'elenco non sono
implicitamente inseriti nel gruppo 1. Per gli agenti di cui è nota
per numerose specie la patogenicita' per l'uomo, l'elenco comprende le specie
più frequentemente implicate nelle malattie, mentre un riferimento di
carattere più generale indica che altre specie appartenenti allo stesso
genere possono avere effetti sulla salute dell'uomo. Quando un intero genere è
menzionato nell'elenco degli agenti biologici, è implicito che i ceppi e le
specie definiti non patogeni sono esclusi dalla classificazione. 4. Quando un
ceppo è attenuato o ha perso geni notoriamente virulenti, il contenimento
richiesto dalla classificazione del ceppo parentale non è necessariamente
applicato a meno che la valutazione del rischio da esso rappresentato sul
luogo di lavoro non lo richieda. 5. Tutti i
virus che sono già stati isolati nell'uomo e che ancora non figurano nel
presente allegato devono essere considerati come appartenenti almeno al
gruppo due, a meno che sia provato che non possono provocare malattie
nell'uomo. 6. Taluni
agenti classificati nel gruppo tre ed indicati con doppio asterisco (**)
nell'elenco allegato possono comportare un rischio di infezione limitato
perche' normalmente non sono veicolati dall'aria. Nel caso di particolari
attivita' comportanti l'utilizzazione dei suddetti agenti, in relazione al
tipo di operazione effettuata e dei quantitativi impiegati può risultare
sufficiente, per attuare le misure di cui ai punti 2 e 13 dell'allegato XII
ed ai punti 2, 3, 5 dell'allegato XIII, assicurare i livelli di contenimento
ivi previsti per gli agenti del gruppo 2. 7. Le misure di
contenimento che derivano dalla classificazione dei parassiti si applicano
unicamente agli stadi del ciclo del parassita che possono essere infettivi
per l'uomo. 8. L'elenco contiene
indicazioni che individuano gli agenti biologici che possono provocare
reazioni allergiche o tossiche, quelli per i quali è disponibile un vaccino
efficace e quelli per i quali è opportuno conservare per almeno dieci anni
l'elenco dei lavoratori i quali hanno operato in attività con rischio di
esposizione a tali agenti. Tali indicazioni sono: A: possibili effetti allergici; D: l'elenco dei
lavoratori che hanno operato con detti agenti dove essere conservato per
almeno dieci anni dalla cessazione dell'ultima attività comportante rischio
di esposizione; T: produzione di tossine; V: vaccino
efficace disponibile, BATTERI e organismi simili NB: Per gli agenti che figurano
nel presente elenco la menzione « spp » si riferisce alle altre specie riconosciute
patogene per l'uomo. _________________________________________________________________________________________________ Agente
biologico
Classificazione
Rilievi _________________________________________________________________________________________________ Actinobacillus
actinomycetemcomitans 2 Actinomadura
madurae 2 Actinomadura
pelletieri
2 Actinomyces
gereneseriae 2 Actinomyces israelli 2 Actinomyces pyogenes 2 Actinomyces spp 2 Arcanobacterium haemolyticum 2 (Corynebacterium haemolyticum) Bacillus anthracis 3 Bacteroides fragilis 2 Bartonella bacilliformis 2 Bartonella
(Rochalimea) spp 2 Bartonella
quintana (Rochalimea quintana) 2 Bordetella
bronchiseptica 2 Bordetella
parapertussis 2 Bordetella
pertussis 2 V Borrella
burgdorferi 2 Borrella
duttonii 2 Borrella
recurrentis 2 Borrella
spp 2 Brucella
abortus 3 Brucella
canis 3 Brucella
melitensis 3 Brucella
suis 3 Burkholderia
mallei (pseudomonas mallei) 3 Burkholderia pseudomallei
(pseudomonas pseudomallei) 3 Campylobacter fetus 2 Campylobacter jejuni 2 Campylobacter spp 2 Cardiobacterium hominis 2 Chlamydia pneumoniae 2 Chlamydia trachomatis 2 Chlamydia psittaci (ceppi aviari) 3 Chlamydia
psittaci (ceppi non aviari) 2 Clostridium
botulinum 2 T Clostridium
perfringens 2 Clostridium
tetani 2 T,V Clostridium spp. 2 Corynebacterium diphtheriae 2 T,V Corynebacterium minutissimum 2 Corynebacterium pseudotuberculosis 2 Corynebacterium spp 2 Coxiella burnetii 3 Edwardsiella
tarda 2 Ehrlichia
sennetsu (Rickettsia sennetsu) 2 Ehrlichia
spp 2 Eikenella
corrodens 2 Enterobacter
aerogenes/cloacae 2 Enterobacter
spp 2 Enterococcus
spp 2 Erysipelothrix
rhusiopathiae 2 Escherichia
coli (ad eccezione dei ceppi non patogeni) 2 Escherichia
coli, ceppi verocitotossigenici (es. O157:H7 3(**)
T oppure O103) Flavobacterium
meningosepticum 2 Fluoribacter
bozemanii (Legionella) 2 Francisella
tularensia (Tipo A) 3 Francisella
tularensis (Tipo B) 2 Fusobacterium
necrophorum 2 Gardnerella
vaginalis 2 Haemophilus
ducreyl 2 Haemophilus
influenzae 2 V Haemophilus
spp 2 Helicobacter
pylori 2 Klebsiella
oxytoca 2 Klebsiella
pneumoniae 2 Klebsiella
spp 2 Legionella
pneumophila 2 Legionella
spp 2 Leptospira
interrogans (tutti i serotipi) 2 Listeria
monocytogenes
2 Listeria
ivanovil 2 Morganella
morganii 2 Mycobacterium
africanum 3 V Mycobacterium avium/intracellulare 2 Mycobacterium
bovis (ad eccezione del ceppo BCG) 3 V Mycobacterium
chelonae 2 Mycobacterium
fortuitum 2 Mycobacterium
kansasii 2 Mycobacterium
leprae 3 Mycobacterium
malmoense 2 Mycobacterium
marinum 2 Mycobacterium
microti 3(**) Mycobacterium
paratuberculosis 2 Mycobacterium
scrofulaceum 2 Mycobacterium
simiae 2 Mycobacterium
szulgai 2 Mycobacterium tuberculosis 3 V Mycobacterium ulcerans 3(**) Mycobacterium xenopi 2 Mycoplasma caviae 2 Mycoplasma hominis 2 Mycoplasma
pneumoniae 2 Neisseria
gonorrhoeae 2 Neisseria
meningitidis 2 V Nocardia
asteroides 2 Nocardia
brasiliensis 2 Nocardia
farcinica 2 Nocardia
nova 2 Nocardia
otitidiscaviarum 2 Pasteurella
multocida 2 Pasteurella
spp 2 Peptostreptococcus
anaerobius
2 Plesiomonas
shigelloides 2 Porphyromonas
spp 2 Prevotella
spp 2 Proteus
mirabilis 2 Proteus
penneri 2 Proteus
vulgaris 2 Providencia
alcalifaciens 2 Providencia
rettgeri 2 _________________________________________________________________________________________________ Agente
biologico
Classificazione
Rilievi _________________________________________________________________________________________________ Providencia
spp 2 Pseudomonas
aeruginosa 2 Rhodococcus
equi 2 Rickettsia
akari 3(**) Rickettsia
canada 3(**) Rickettsia
conorii 3 Rickettsia
montana 3(**) Rickettsia
typhi (Rickettsia mooseri) 3 Rickettsia
prowazekii 3 Rickettsia
rickettsii 3 Rickettsia tsutsugamushi 3 Rickettsia spp 2 Salmonella
arizonae 2 Salmonella
enteritidis 2 Salmonella
typhimurium 2 Salmonella
paratyphi A, B, C
2 V Salmonella
typhi 3(**) V Salmonella
(altre varietà serologiche) 2 Serpulina
spp 2 Shigella
boydii 2 Shigella
dysenteriae (Tipo 1) 3(**) T Shigella
dysenteriae, diverso dal Tipo 1 2 Shigella
flexneri 2 Shigella
sonnei 2 Staphylococcus aureus 2 Streptobacillus moniliformis 2 Streptococcus pneumoniae
2 Streptocoocus pyogenes 2 Streptococcus spp 2 Streptococcus suis 2 Treponema
carateum 2 Treponema
pallidum 2 Treponema
pertenue 2 Treponema
spp 2 Vibrio cholerae
(incluso El Tor) 2 Vibrio
parahaemolyticus 2 Vibrio spp 2 Yersinia
enterocolitica 2 Yersinia pestis
3 V Yersinia
psoudotuberculosis 2 Yersinia
spp 2 __________ (**) vedi introduzione punto 6 __________ VIRUS (*) _________________________________________________________________________________________________ Agente
biologico
Classificazione
Rilievi _________________________________________________________________________________________________ Adenoviridae
2 Arenaviridae: LCM-Lassa Virus complex (Arenavirus del
Vecchio Mondo): Virus Lassa 4 Virus della coriomeningite linfocitaria
(ceppi 3 neurotropi) Virus della coriomeningite linfocitaria
(altri ceppi) 2 Virus Mopeia 2 Altri LCM-Lassa Virus complex 2 Virus complex
Tacaribe (Arenavirus del Nuovo Mondo): Virus Guanarito 4 Virus Junin
4 Virus Sabia 4 Virus Machupo
4 Virus Flexal
3 Altri Virus del
Complesso Tacaribe
2 Astroviridae
2 Bunyaviridae: Bhanja 2 Virus Bunyamwera 2 Germiston 2 Virus Oropouche
3 Virus dell'encefalite Californiana 2 Hantavirus: Hantaan (febbre emorragica coreana) 3 Belgrado (noto anche come Dobrava) 3 Seoul-Virus 3 Sin Nombre (ex Muerto Canyon) 3 Puumala-Virus 2 Prospect Hill-Virus 2 Altri Hantavirus 2 Nairovirus: Virus della febbre emorragica di
Crimea/Congo 4 Virus Hazara 2 Phlebovirus: Febbre della
Valle del Rift
3 V Febbre da Flebotomi 2 Virus Toscana 2 Altri bunyavirus noti come patogeni 2 Caliciviridae: Virus dell'epatite E 3(**) Norwalk-Virus 2 Altri Caliciviridae 2 Coronaviridae
2 Filoviridae: Virus Ebola 4 Virus di Marburg 4 Flaviviridae: Encefalite d'Australia (Encefalite della
Valle Murray) 3 Virus dell'encefalite da zecca
dell'Europa Centrale 3(**) V Absettarov 3 Hanzalova 3 Hypr 3 Kumlinge 3 Virus della dengue tipi 1-4 3 Virus dell'epatite C
3(**) D Virus dell'epatite G
3(**) D Encefalite B giapponese 3 V Foresta di Kyasanur
3 V Louping ill 3(**) Omsk (a)
3 V Powassan
3 Rocio 3 Encefalite verno-estiva russa (a) 3 V Encefalite di
St. Louis
3 Virus
Wesselsbron 3(**) Virus della Valle del Nilo 3 Febbre gialla 3 V Altri flavivirus noti per essere
patogeni 2 Hepadnaviridae: Virus dell'epatite B
3(**) V,D Virus dell'epatite D (Delta) (b) 3(**) V,D Herpesviridae: Cytomegalovirus
2 Virus d'Epstein-Barr 2 Herpesvirus simiae (B virus) 3 Herpes simplex
virus tipi 1 e 2
2 Herpesvirus varicella-zoster 2 Virus Herpes dell'uomo tipo 7 2 Virus Herpos dell'uomo tipo 8 2 D Virus linfotropo B dell'uomo
(HBLV-HHV6) 2 Orthomyxoviridae: Virus Influenzale tipi A, B e C 2 V(c) Orthomyxoviridae
trasmesse delle zecche: Virus
2 Dhori e Thogoto Papovaviridae: Virus BK e JC 2 D(d) Papillomavirus dell'uomo 2 D(d) Paramyxoviridae: Virus del morbillo
2 V Virus della parotite
2 V Virus della malattia di Newcastle 2 Virus parainfluenzali tipi 1-4 2 Virus respiratorio sinciziale 2 Parvoviridae: Parvovirus dell'uomo (B 19) 2 Picornaviridae: Virus della congiuntivite emorragica
(AHC) 2 Virus Coxackie 2 Virus Echo
2 Virus dell'epatite
A (enterovirus dell'uomo 72)
2 V Virus della poliomelite 2 V Rhinovirus 2 Poxviridae: Buffalopox virus (e) 2 Cowpox virus 2 Elephantpox virus (f) 2 Virus del
nodulo dei mungitori 2 Molluscum contagiosum virus 2 Monkeypox virus
3 V Orf virus 2 Rabbitpox virus (g) 2 Vaccinia virus 2 Variola (mayor & minor)
virus
4 V Whitepox virus (variola
virus)
4 V Yatapox virus (Tana &
Yaba) 2 Reoviridae: Coltivirus 2 Rotavirus umano
2 Orbivirus 2 Reovirus 2 Retroviridae: Virus della sindrome di immunodeficienza
umana (AIDS) 3(**) D Virus di leucemie umane a cellule T
(HTLV) tipi 1 e 2 3(**) D SIV (h) 3(**) Rhabdoviridae: Virus della
rabbia
3(**) V Virus della stomatite vescicolosa 2 Togaviridae: Alfavirus: Encefalomielite equina dell'America
dell'est 3 V Virus
Bederau 2 Virus Chikungunya
3(**) Virus Everglades 3(**) Virus Mayaro
3 Virus Mucambo
3(**) Virus Ndumu 3 Virus O'nyong-nyong 2 Virus del fiume Ross 2 Virus della
foresta di Semliki 2 Virus Sindbis 2 Virus Tonate 3(**) Encefalomielite equina del
Venezuela 3 V Encefalomielite equina dell'America
dell'Ovest 3 V Altri alfavirus noti 2 Rubivirus (rubella)
2 V Toroviridae:
2 Virus non
classificati: Virus dell'epatite non ancora
identificati 3(**) D Morbillivirus equino 4 Agenti non
classici associati con le encefaliti spongiformi trasmissibili (TSE) (i): Morbo di
Creutzfeldt-Jakob 3(**) D(d) Variante del
morbo di Creutzfeldt-Jacob 3(**) D(d) Encefalite
spongiforme bovina (BSE) ed altre TSE 3(**) D(d) degli animali a queste associato Sindrome di Gerstmann-Stráussler-Scheinker 3(**) D(d) Kuru
3(**) D(d) __________ Note (*)Vedi introduzione, punto 5. (**)Vedi Introduzione, punto 6. a) Tick-borne encefalitis. b) Il virus dell'epatite D esercita il
suo potere patogeno nel lavoratore soltanto in caso di infezione simultanea o
secondaria rispetto a quella provocata dal virus dell'epatite B. La vaccinazione
contro il virus dell'epatite B protegge pertanto i lavoratori non affetti dal
virus dell'epatite 5 contro il virus dell'epatite D (Delta). c) Soltanto per i tipi A e B. d) Raccomandato per i lavori che
comportano un contatto diretto con questi agenti. e) Alla rubrica possono essere
identificati due virus, un genere "buffalopox" e una variante dei
virus "vaccinia", f) Variante dei "Cowpox" g) Variante di "Vaccinia". h) Non esiste attualmente alcuna prova di
infezione dell'uomo provocata da altri retrovirus, di origine scimmiesca. A
titolo di precauzione si raccomanda un contenimento di livello 3 per i lavori
che comportano un'esposizione di tale retrovirus. i) Non esiste attualmente alcuna prova di
infezione dell'uomo provocata dagli agenti responsabili di altre TSE negli
animali. Tuttavia a titolo precauzionale, si consiglia di applicare nel
laboratori il livello di contenimento 3(**) ad eccezione dei lavori relativi
ad un agente identificato di "scrapie" per cui un livello di
contenimento 2 è sufficiente. PARASSITI _________________________________________________________________________________________________ Agente
biologico
Classificazione
Rilievi _________________________________________________________________________________________________ Acanthamoeba
castellanii 2 Ancylostoma
duodenale 2 Angiostrongylus
cantonensis 2 Angiostrongylus
costaricensis 2 Ascaris
lumbricoides 2 A Ascaris
suum 2 A Badesia
divergens 2 Babesia
microti 2 Balantidium
coli 2 Brugia
malayi 2 Brugia
pahangi 2 Capillaria
philippinensis 2 Capillaria
spp 2 Clonorchis
sinensis 2 Clonorchis
viverrini 2 Cryptosporidium
parvum 2 Cryptosporidium
spp 2 Cyclospora
cayetanensis 2 Dipetalonema
streptocerca 2 Diphyllobothrium latum 2 Dracunculus medinensis 2 Echinococcus granulosus 3(**) Echinococcus multilocularis 3(**) Echinococcus
vogeli 3(**) Entamoeba
histolytica
2 Fascicola
gigantica 2 Fascicola
hepatica 2 Fascicolopsis
buski 2 Giardia lamblia
(Giardia intestinalis) 2 Hymenolepis
diminuta 2 Hymenolepis
nana 2 Leishmania
braziliensis 3(**) Leishmania
donovani 3(**) Leishmania
aethiopica 2 Leishmania
mexicana 2 Leishmania
peruviana 2 Leishmania tropica
2 Leishmania
major 2 Leishmania
spp 2 Loa Loa 2 Mansonella
ozzardi 2 Mansonella
perstans 2 Naegleria
fowleri 3 Necator americanus 2 Onchocerca volvulus 2 Opisthorchis felineus 2 Opisthorchis spp 2 Paragonimus westermani 2 Plasmodium falciparum 3(**) Plasmodium spp
(uomo & scimmia) 2 Sarcocystis
suihominis 2 Schistosoma
haematobium 2 Schistosoma
intercalatum 2 Schistosoma
japonicum 2 Schistosoma
mansoni 2 Shistosoma
mekongi 2 Strongyloides
stercoralis 2 Strongyloides
spp 2 Taenia
saginata 2 Taenia
solium 3(**) Toxocara
canis 2 Toxoplasma
gondii 2 Trichinella
spiralis 2 Trichuris trichiura
2 Trypanosoma
brucei brucei 2 Trypanosoma
brucei gambiense 2 Trypanosoma
brucei rhodesiense 3(**) Trypanosoma
cruzi 3 Wuchereria
bancrofti 2 __________ (**) vedi introduzione, punto 6 __________ FUNGHI _________________________________________________________________________________________________ Agente
biologico
Classificazione
Rilievi _________________________________________________________________________________________________ Aspergillus fumigatus 2 A Blastomyces dermatitidis (Ajellomyces dermatitidis) 3 Candida
albicans 2 A Candida
tropicalis 2 Cladophialophora
bantiana (es. Xylohypha bantiana, 3 Cladosporium bantianum o trichoides) Coccidioides immitis 3 A Cryptococcus neoformans var. neoformans 2 A (Filobasidiella neoformans var. neoformans) Cryptococcus neoformans var. gattili 2 A (Filobasidiella bacillispora) Emmonsia parva
var. parva 2 Emmonsia parva
ver. crescens 2 Epidermophyton
floccosum 2 A Fonsecaea
compacta 2 Fonsecaea pedrosoi
2 Histoplasma
capsulatum var. capsulatum 3 (Ajellomyces
capsulatum) Histoplasma
capsulatum duboisii 3 Madurella
grisea 2 Madurella
mycetomatis 2 Microsporum
spp 2 A Neotestudina
rosatil 2 Paracoccidioides
brasiliensis
3 Penicillium
marneffei 2 A Scedosporium
apiospermum, Pseudallescheria boydii 2 Scedosporium prolificans (inflantum) 2 Sporothrix schenckii 2 Trichophyton rubrum 2 Trichophyton
spp 2 ALLEGATO XII - Specifiche sulle misure di contenimento
e sui livelli di contenimento. Nota preliminare: Le misure
contenute in questo Allegato debbono essere applicate in base alla natura
delle attività, la valutazione del rischio per i lavoratori e la natura
dell'agente biologico di cui trattasi. _________________________________________________________________________________________________
A. Misure di contenimento
| B. Livelli di contenimento | 2 3 4 ___________________________________________|_____________________________________________________ | 1.
La zona di lavoro deve essere
| No Raccomandato Sì separata da qualsiasi altra attività | nello stesso edificio | | 2.
L'aria immessa nella zona di lavoro e
| No Sì, sull'aria Sì, sull'aria l'aria estratta devono essere
filtrate | estratta immessa e su attraverso un ultrafiltro (HEPA) o
un | quella filtro simile |
estratta | 3.
L'accesso deve essere limitato alle
| Raccomandato Sì Sì, attraverso persone autorizzate | una camera di
| compensazione | 4.
La zona di lavoro deve poter essere
| No Raccomandato Sì chiusa a tenuta per consentire la | disinfezione | | 5.
Specifiche procedure di disinfezione
| Sì Sì Sì | 6.
La zona di lavoro deve essere mantenuta | No
Raccomandato Sì ad una pressione negativa rispetto a | quella atmosferica | | 7.
Controllo efficace dei vettori, ad
| Raccomandato Sì Sì esempio, roditori ed insetti | | 8.
Superfici idrorepellenti e di facile
| Sì, per il Sì, per il Sì, per il pulitura | banco di
banco di banco di
| lavoro lavoro e il lavoro,
| pavimento l'arredo, i
| muri, il
| pavimento e | il soffitto | 9.
Superfici resistenti agli acidi,
| Raccomandato Sì Sì agli alcali, ai solventi, ai
disinfet- | tanti | | 10.
Deposito sicuro per agenti biologici
| Sì Sì Sì, deposito
|
sicuro | 11.
Finestra d'ispezione o altro disposi-
| Raccomandato Raccomandato Sì tivo che permetta di vederne gli | occupanti | | 12.
I laboratori devono contenere
| No Raccomandato Sì l'attrezzatura a loro necessaria | | 13.
I materiali infetti, compresi gli
| Ove opportuno Sì, quando Sì animali, devono essere manipolati
in | l'infezione è cabine di sicurezza, isolatori o altri
| veicolata adeguati contenitori | dall'aria | 14.
Inceneritori per l'eliminazione delle
| Raccomandato Sì (disponibile) Sì, sul carcasse di animali |
posto | 15.
Mezzi e procedure per il trattamento
| Sì Sì Sì, con dei rifiuti | sterilizza- | zione | 16.
Trattamento delle acque reflue
| No Facoltativo Sì ___________________________________________|_____________________________________________________ ALLEGATO XIII - Specifiche per processi industriali. Agenti biologici
del gruppo 1. Per le attività
con agenti biologici del gruppo 1, compresi i vaccini spenti, si osserveranno
i principi di una buona sicurezza ed igiene professionali. Agenti biologici
dei gruppi 2, 3 e 4. Può risultare
opportuno selezionare ed abbinare specifiche di contenimento da diverse
categorie tra quelle sottoindicate, in base ad una valutazione di rischio
connessa con un particolare processo o parte di esso. _________________________________________________________________________________________________ Misure di contenimento | Livelli di contenimento | 2 3 4 ___________________________________________|_____________________________________________________ | 1.
Gli organismi vivi devono essere |
Sì Sì Sì manipolati in un sistema che separi | fisicamente il processo
dall'ambiente | | 2.
I gas di scarico del sistema chiuso
| ridurre al evitare le evitare le devono essere trattati in modo da: |
minimo le emissioni emissioni
| emissioni | 3.
Il prelievo di campioni, l'aggiunta di
| ridurre al evitare le evitare le materiali in un sistema chiuso e il |
minimo le emissioni emissioni trasferimento di organismi vivi in
un | emissioni altro sistema chiuso devono essere | effettuati in modo da: | | 4.
La coltura deve essere rimossa dal
| inattivati con
inattivati con inattivati sistema chiuso solo dopo che gli | mezzi collaudati mezzi chimici o con mezzi organismi vivi sono stati: | fisici collau- chimici o
|
dati fisici | collaudati | 5.
I dispositivi di chiusura devono essere |
ridurre al evitare
le evitare le previsti in modo da: | minimo le emissioni emissioni
| emissioni | 6.
I sistemi chiusi devono essere collocati|
Facoltativo
Facoltativo Sì e costruita in una zona controllata | all'uopo | a) Vanno previste segnalazioni di |
Facoltativo Sì Sì pericolo biologico | | b) È ammesso solo il personale
addetto | Facoltativo
Sì Sì, attraverso
| camere di con- | dizionamento | c) Il personale deve indossare tute
di |
Sì, tute da lavoro Sì Ricambio protezione | completo | d) Occorre prevedere una zona di | Sì
Sì Sì decontaminazione e le docce per
il | personale | | e) Il personale deve fare una doccia |
No Facoltativo Sì prima di uscire dalla zona
control- | lata | | f) Gli effluenti dei lavandini e
delle | No
Facoltativo Sì docce devono essere raccolti e | inattivati prima dell'emissione | | g) La zona controllata deve essere |
Facoltativo Facoltativo Sì adeguatamente ventilata per
ridurre | al minimo la contaminazione | atmosferica | | h) La pressione ambiente nella zona |
No Facoltativo Sì controllata deve essere mantenuta al | di sotto di quella atmosferica | | i) L'aria in entrata e in uscita
dalla | No
Facoltativo Sì zona controllata deve essere filtrata| con ultrafiltri (HEPA) | | j) La zona controllata deve essere | No
Facoltativo Sì concepita in modo da impedire | qualsiasi fuoriuscita dal sistema | chiuso | | k) La zona controllata deve poter
essere| No Facoltativo Sì sigillata in modo da rendere | possibile le fumigazioni | | l) Trattamento degli effluenti prima |
Inattivati con Inattivati
con Inattivati con dello smaltimento finale | mezzi collaudati
mezzi chimici o mezzi fisici
| mezzi
fisici collaudati | collaudati ___________________________________________|_____________________________________________________ ALLEGATO XIV. Elenco delle attrezzature da sottoporre a verifica: 1) scale aeree ad inclinazione
variabile; 2) ponti mobili sviluppabili su
carro; 3) ponti sospesi muniti di
argano; 4) idroestrattori centrifughi
con diametro esterno del paniere > 50 cm; 5) funi e catene di impianti ed
apparecchi di sollevamento; 6) funi e catene di impianti ed
apparecchi di trazione; 7) gru e apparecchi di
sollevamento di portata > 200 kg; 8) organi di trazione, di
attacco e dispositivi di sicurezza dei piani inclinati; 9) macchine e attrezzature per
la lavorazione di esplosivi; 10) elementi di ponteggio; 11) ponteggi metallici fissi; 12) argani dei ponti sospesi; 13) funi dei ponti sospesi; 14) armature degli scavi; 15) freni dei locomotori; 16) micce; 17) materiali recuperati da
costruzioni sceniche; 18) opere sceniche; 19) riflettori e batterie di accumulatori
mobili; 20) teleferiche private; 21) elevatori trasferibili; 22) ponteggi sospesi
motorizzati; 23) funi dei ponteggi sospesi
motorizzati; 24) ascensori e montacarichi in
servizio privato; 25) apparecchi a pressione
semplici; 26) apparecchi a pressione di
gas; 27) generatori e recipienti di
vapore d'acqua; 28) generatori e recipienti di
liquidi surriscaldati; 29) forni per oli minerali; 30) generatori di calore per
impianti di riscaldamento ad acqua calda; 31) recipienti per trasporto di
gas compressi, liquefatti e disciolti. ALLEGATO XV. Prescrizioni supplementari applicabili alle attrezzature
di lavoro specifiche. 0. Osservazione preliminare. Le disposizioni del presente
allegato si applicano allorche' esiste, per l'attrezzatura di lavoro considerata,
un rischio corrispondente. Ai fini del loro adempimento ed
in quanto riferite ad attrezzature in esercizio, esse non richiedono
necessariamente l'adozione delle stesse misure corrispondenti ai requisiti
essenziali applicabili alle attrezzature di lavoro nuove. 1. Prescrizioni applicabili
alle attrezzature di lavoro mobili, semoventi o non semoventi. 1.1. Qualora il
bloccaggio intempestivo degli elementi di trasmissione d'energia accoppiabili
tra un'attrezzatura di lavoro mobile e suoi accessori e traini possa
provocare rischi specifici, l'attrezzatura di lavoro deve essere attrezzata o
sistemata in modo tale da impedire il bloccaggio degli elementi di
trasmissione d'energia. Nel caso in cui tale bloccaggio
non possa essere impedito, dovra' essere presa ogni precauzione possibile per
evitare conseguenze pregiudizievoli per i lavoratori. 1.2. Se gli
organi di trasmissione di energia accoppiabili tra attrezzature di lavoro
mobili rischiano di sporcarsi e di rovinarsi strisciando al suolo, si devono
prevedere possibilita' di fissaggio. 1.3. Le
attrezzature di lavoro mobili con lavoratore o lavoratori a bordo devono
limitare, nelle condizioni di utilizzazione reali, i rischi derivanti da un
ribaltamento dell'attrezzatura di lavoro: a) mediante una struttura di
protezione che impedisca all'attrezzatura di ribaltarsi di piu' di un quarto
di giro, b) ovvero
mediante una struttura che garantisca uno spazio sufficiente attorno al
lavoratore o ai lavoratori trasportati a bordo qualora il movimento possa
continuare oltre un quarto di giro, c) ovvero da qualsiasi altro
dispositivo di portata equivalente. Queste strutture di protezione
possono essere integrate all'attrezzatura di lavoro. Queste strutture di protezione
non sono obbligatorie se l'attrezzatura di lavoro e' stabilizzata durante
tutto il periodo d'uso, oppure se l'attrezzatura di lavoro e' concepita in
modo da escludere qualsiasi ribaltamento della stessa. Se sussiste il pericolo che il
lavoratore trasportato a bordo, in caso di ribaltamento, rimanga schiacciato
tra parti dell'attrezzatura di lavoro e il suolo, deve essere installato un
sistema di ritenzione del lavoratore o dei lavoratori trasportati. 1.4. I carrelli
elevatori su cui prendono posto uno o piu' lavoratori devono essere sistemati
o attrezzati in modo da limitarne i rischi di ribaltamento, ad esempio: a) installando una cabina per
il conducente; b) mediante una struttura atta
ad impedire il ribaltamento del carrello elevatore; c) mediante una
struttura concepita in modo tale da lasciare, in caso di ribaltamento del
carrello elevatore, uno spazio sufficiente tra il suolo e talune parti del
carrello stesso per il lavoratore o i lavoratori a bordo; d) mediante una
struttura che trattenga il lavoratore o i lavoratori sul sedile del posto di
guida per evitare che, in caso di ribaltamento del carrello elevatore, essi
possano essere intrappolati da parti del carrello stesso. 1.5. Le attrezzature di lavoro mobili semoventi il cui spostamento puo' comportare rischi per le persone devono soddisfare le seguenti condizioni: a) esse devono essere dotate
dei mezzi necessari per evitare la messa in moto non autorizzata; b) esse devono
essere dotate dei mezzi appropriati che consentano di ridurre al minimo le
conseguenze di un'eventuale collisione in caso di movimento simultaneo di
piu' attrezzature di lavoro circolanti su rotaia; c) esse devono
essere dotate, qualora considerazioni di sicurezza l'impongano, di un
dispositivo di emergenza con comandi facilmente accessibili o automatici che
ne consenta la frenatura e l'arresto in caso di guasto del dispositivo di
frenatura principale; d) quando il
campo di visione diretto del conducente e' insufficiente per garantire la
sicurezza, esse devono essere dotate di dispositivi ausiliari per migliorare
la visibilita'; e) le
attrezzature di lavoro per le quali e' previsto un uso notturno o in luoghi
bui devono incorporare un dispositivo di illuminazione adeguato al lavoro da
svolgere e garantire sufficiente sicurezza ai lavoratori; f) le
attrezzature di lavoro che comportano, di per se' o a causa dei loro carichi
o traini, un rischio di incendio suscettibile di mettere in pericolo i
lavoratori, devono essere dotate di appropriati dispositivi antincendio a
meno che tali dispositivi non si trovino gia' ad una distanza
sufficientemente ravvicinata sul luogo in cui esse sono usate; g) le
attrezzature di lavoro comandate con sistemi immateriali devono arrestarsi
automaticamente se escono dal campo di controllo; h) le
attrezzature di lavoro telecomandate che, usate in condizioni normali possono
comportare rischi di urto o di intrappolamento dei lavoratori devono essere
dotate di dispositivi di protezione contro tali rischi, a meno che non siano
installati altri dispositivi per controllare il rischio di urto. 2. Prescrizioni applicabili
alle attrezzature di lavoro adibite al sollevamento di carichi. 2.1. Gli
accessori di sollevamento devono essere contrassegnati in modo da poterne identificare
le caratteristiche essenziali ai fini di un'utilizzazione sicura. Se l'attrezzatura di
lavoro non e' destinata al sollevamento di persone, una segnalazione in tal
senso dovra' esservi apposta in modo visibile onde non ingenerare alcuna
possibilita' di confusione. 2.2. Le macchine per il
sollevamento o lo spostamento di persone devono essere di natura tale: a) da escludere
qualsiasi rischio di schiacciamento, di intrappolamento oppure di urto
dell'utilizzatore, in particolare i rischi dovuti a collisione accidentale; b) da garantire che i lavoratori bloccati in caso di incidente nell'abitacolo non siano esposti ad alcun pericolo e possano essere liberati. |