Decreto Interministeriale 10/03/1998
Gestione della sicurezza Antincendio
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498H10MA.900 LN 4H 1MI
1MLPS 34 03/10/1998 GUSO 81 04/07/1998 8o3o1 9o1o2 Doc. 498H10MA.900 di
Origine Nazionale emanato/a da :
Ministro dell'Interno - Ministro
del Lavoro e Previdenza Sociale e pubblicato/a su : Gazz. Uff. Suppl. Ordin. n°
81 del
07/04/1998 riguardante : SICUREZZA E IGIENE DEL LAVORO -
Prevenzione degli infortuni sul lavoro - Disposizioni generali -PREVENZIONE INCENDI -
Norme generali - Prevenzione e Protezione SOMMARIO NOTE TESTO Art. 1. - Oggetto
- Campo di applicazione Art. 2. -
Valutazione dei rischi di incendio Art. 3. - Misure
preventive, protettive e precauzionali di esercizio Art. 4. - Controllo
e manutenzione degli impianti e delle attrezzature antincendio Art. 5. -
Gestione dell'ernergenza in caso di incendio Art. 6. -
Designazione degli addetti al servizio antincendio Art. 7. -
Formazione degli addetti alla prevenzione incendi, lotta antincendio e
gestione dell'emergenza Art. 8. -
Disposizioni transitorie e finali Art. 9. - Entrata
in vigore ALLEGATO I - LINEE GUIDA PER LA VALUTAZIONE DEI RISCHI DI INCENDIO NEI
LUOGHI DI LAVORO ALLEGATO II - MISURE INTESE A RIDURRE LA PROBABILITÀ DI INSORGENZA
DEGLI INCENDI ALLEGATO III - MISURE RELATIVE ALLE VIE DI USCITA IN CASO DI INCENDIO ALLEGATO IV - MISURE PER LA RIVELAZIONE E L'ALLARME IN CASO DI INCENDIO ALLEGATO V - ATTREZZATURE ED IMPIANTI DI ESTINZIONE DEGLI INCENDI ALLEGATO VI - CONTROLLI E MANUTENZIONE SULLE MISURE DI PROTEZIONE
ANTINCENDIO ALLEGATO VII - INFORMAZIONE E FORMAZIONE ANTINCENDIO ALLEGATO VIII - PIANIFICAZIONE DELLE PROCEDURE DA ATTUARE IN CASO DI
INCENDIO ALLEGATO IX - CONTENUTI MINIMI DEI CORSI DI FORMAZIONE PER ADDETTI ALLA
PREVENZIONE INCENDI, LOTTA ANTINCENDIO E GESTIONE DELLE EMERGENZE, IN
RELAZIONE AL LIVELLO DI RISCHIO DELL'ATTIVITA'. ALLEGATO X - LUOGHI DI LAVORO OVE SI SVOLGONO ATTIVITA' PREVISTE
DALL'ARTICOLO 6, COMMA 3 - § - NOTE Sull'argomento si veda la Circolare 8 luglio 1998, n.
16 MI.SA. Allegato IX, punto 9.2, lettera h): così modificata
dal D.M. 8 settembre 1999. Allegato X: il rimando all'art. 3 della L. 28 novembre
1996, n. 609 è da intendersi come rimando all'art. 3 del D.L. 1 ottobre 1996,
n. 512. Allegato X, lettera h): così modificata dal D.M. 8
settembre 1999. - § - TESTO IL MINISTRO
DELL'INTERNO di concerto con IL MINISTRO DEL
LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE Visto il decreto del
Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547; Vista la legge 26
luglio 1965, n. 966; Visto il decreto
del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n 577; Visto il decreto
legislativo 19 settembre 1994, n. 626; Visto il decreto
legislativo 19 marzo 1996, n. 242; Vista la legge 30
novembre 1996, n. 609; In attuazione di
quanto disposto dall'art. 13 del citato decreto legislativo 19 settembre
1994, n. 626; Decreta: Art. 1. - Oggetto - Campo di applicazione 1. Il presente decreto stabilisce, in attuazione al disposto dell'art.
13, comma 1, del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, i criteri per
la valutazione dei rischi di incendio nei luoghi di lavoro ed indica le
misure di prevenzione e di protezione antincendio da adottare, al fine di
ridurre l'insorgenza di un incendio e di limitarne le conseguenze qualora
esso si verifichi. 2. Il presente decreto si applica alle attività che si svolgono nei
luoghi di lavoro come definiti dall'art. 30, comma 1, lettera a), del decreto
legislativo 19 settembre 1994, n. 626, come modificato dal decreto
legislativo 19 marzo 1996, n. 242, di seguito denominato decreto legislativo
n. 626/1994. 3. Per le attività che si svolgono nei cantieri temporanei o mobili di
cui al decreto legislativo 19 settembre 1996, n. 494, e per le attività
industriali di cui all'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 17
maggio 1988, n.175, e successive modifiche, soggette all'obbligo della
dichiarazione ovvero della notifica, ai sensi degli articoli 4 e 6 del decreto
stesso, le disposizioni di cui al presente decreto si applicano limitatamente
alle prescrizioni di cui agli articoli 6 e 7. Art. 2. - Valutazione dei rischi di incendio 1. La valutazione dei rischi di incendio e le conseguenti misure di
prevenzione e protezione, costituiscono parte specifica del documento di cui
all'art. 4, comma 2, del decreto legislativo n. 626/1994. 2. Nel documento di cui al comma 1 sono altresì riportati i nominativi dei
lavoratori incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione incendi,
lotta antincendio e di gestione delle emergenze, o quello del datore di
lavoro, nei casi di cui all'art. 10, comma 1, del decreto legislativo n.
626/1994. 3. La valutazione dei rischi di incendio può essere effettuata in
conformità ai criteri di cui all'allegato I. 4. Nel documento di valutazione dei rischi il datore di lavoro valuta
il livello di rischio di incendio del luogo di lavoro e, se del caso, di
singole parti del luogo medesimo, classificando tale livello in una delle
seguenti categorie, in conformità ai criteri di cui all'allegato 1: a) livello di rischio elevato; b) livello di rischio medio; c) livello di rischio basso. Art. 3. - Misure preventive, protettive e precauzionali
di esercizio 1. All'esito della valutazione dei rischi dì incendio, il datore di
lavoro adotta le misure finalizzate a: a) ridurre la probabilità di insorgenza di un incendio secondo i
criteri di cui all'allegato II; b) realizzare le vie e le uscite di emergenza previste dall'art. 13 del
decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547, di seguito
denominato decreto del Presidente della Repubblica n. 547/1955, così come
modificato dall'art. 33 del decreto legislativo n. 626/1994, per garantire
l'esodo delle persone in sicurezza in caso di incendio, in conformità ai
requisiti di cui all'allegato III; c) realizzare le misure per una rapida segnalazione dell'incendio al
fine di garantire l'attivazione dei sistemi di allarme e delle procedure di
intervento, in conformità ai criteri di cui all'allegato IV; d) assicurare l'estinzione di un incendio in conformità ai criteri di
cui all'allegato V; e) garantire l'efficienza dei sistemi di protezione antincendio secondo
i criteri di cui all'allegato VI; f) fornire ai lavoratori una adeguata informazione e formazione sui
rischi di incendio secondo i criteri di cui all'allegato VII. 2. Per le attività soggette al controllo da parte dei Comandi
provinciali dei vigili del fuoco ai sensi dal decreto del Presidente della
Repubblica 29 luglio 1982, n. 577, le disposizioni del presente articolo si
applicano limitatamente al comma 1, lettere a), e) ed f). Art. 4. - Controllo e manutenzione degli impianti e
delle attrezzature antincendio 1. Gli interventi di manutenzione ed i controlli sugli impianti e sulle
attrezzature di protezione antincendio sono effettuati nel rispetto delle
disposizioni legislative e regolamentari vigenti, delle norme di buona
tecnica emanate dagli organismi di normalizzazione nazionali o europei o, in
assenza dì dette norme di buona tecnica, delle istruzioni fornite dal
fabbricante e/o dall'installatore. Art. 5. - Gestione dell'emergenza in caso di incendio 1. All'esito della valutazione dei rischi d'incendio, il datore di
lavoro adotta le necessarie misure organizzative e gestionali da attuare in
caso di incendio riportandole in un piano di emergenza elaborato in
conformità ai criteri di cui all'allegato VIII. 2. Ad eccezione delle aziende di cui all'art. 3, comma 2, del presente decreto,
per i luoghi di lavoro ove sono occupati meno di 10 dipendenti, il datore di
lavoro non è tenuto alla redazione del piano di emergenza, ferma restando
l'adozione delle necessarie misure organizzative e gestionali da attuare in
caso di incendio. Art. 6. - Designazione degli addetti al servizio
antincendio 1. All'esito della valutazione dei rischi d'incendio e sulla base del
piano di emergenza, qualora previsto, il datore di lavoro designa uno o più
lavoratori incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione incendi,
lotta antincendio e gestione delle emergenze, ai sensi dell'art. 4, comma 5,
lettera a), del decreto legislativo n.626/1994, o se stesso nei casi previsti
dall'art. 10 del decreto suddetto. 2. I lavoratori designati devono frequentare il corso di formazione di
cui al successivo art. 7. 3. I lavoratori designati ai sensi del comma 1, nei luoghi di lavoro
ove si svolgono le attività riportate nell'allegato X, devono conseguire
l'attestato di idoneità tecnica di cui all'art. 3 della legge 28 novembre
1996, n. 609. 4. Fermo restando l'obbligo di cui al comma precedente, qualora il
datore di lavoro, su base volontaria, ritenga necessario che l'idoneità
tecnica del personale di cui al comma 1 sia comprovata da apposita
attestazione, la stessa dovrà essere acquisita secondo le procedure di cui
all'art. 3 della legge 28 novembre 1996, n. 609. Art. 7. - Formazione degli addetti alla prevenzione
incendi, lotta antincendio e gestione dell'emergenza 1. I datori di lavoro assicurano la formazione dei lavoratori addetti
alla prevenzione incendi, lotta antincendio e gestione dell'emergenza secondo
quanto previsto nell'allegato IX. Art. 8. - Disposizioni transitorie e finali 1. Fatte salve le disposizioni dell'art. 31 del decreto legislativo n.
626/1994, i luoghi di lavoro costruiti od utilizzati anteriormente alla data
di entrata in vigore del presente decreto, con esclusione di quelli di cui
all'art. 1, comma 3, e art. 3, comma 2, del presente decreto, devono essere
adeguati alle prescrizioni relative alle vie di uscita da utilizzare in caso
di emergenza, di cui all'art. 3, comma 1, lettera b), entro 2 anni dalla data
di entrata in vigore del presente decreto. 2. Sono fatti salvi i corsi di formazione degli addetti alla
prevenzione incendi, lotta antincendio e gestione delle emergenze, ultimati
entro la data di entrata in vigore del presente decreto. Art. 9. - Entrata in vigore 1. Il presente decreto entra in vigore sei mesi dopo la sua
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. ALLEGATO I - LINEE GUIDA PER LA VALUTAZIONE DEI RISCHI
DI INCENDIO NEI LUOGHI DI LAVORO 1.1 - GENERALITA' Nel presente
allegato sono stabiliti i criteri generali per procedere alla valutazione dei
rischi di incendio nei luoghi di lavoro.
L'applicazione dei criteri ivi riportati non preclude l'utilizzo di altre
metodologie di consolidata
validità. 1.2 - DEFINIZIONI Ai fini del
presente decreto si definisce: - PERICOLO DI INCENDIO: proprietà o qualità intrinseca di determinati materiali
o attrezzature, oppure di metodologie e pratiche di lavoro o di utilizzo di
un ambiente di lavoro, che presentano il potenziale di causare un incendio; - RISCHIO DI INCENDIO: probabilità che sia raggiunto il livello
potenziale di accadimento di un incendio e che si verifichino conseguenze
dell'incendio sulle persone presenti; - VALUTAZIONE DEI RISCHI DI INCENDIO: procedimento di valutazione dei
rischi di incendio in un luogo di lavoro, derivante dalle circostanze del
verificarsi di un pericolo di incendio. 1.3 - OBIETTIVI DELLA VALUTAZIONE DEI RISCHI DI
INCENDIO La valutazione
dei rischi di incendio deve consentire al datore di lavoro di prendere i
provvedimenti che sono' effettivamente necessari per salvaguardare la
sicurezza dei lavoratori e delle altre persone presenti nel luogo di lavoro. Questi
provvedimenti comprendono: - la prevenzione dei rischi; - l'informazione dei lavoratori e delle
altre persone presenti; - la formazione dei lavoratori; - le misure tecnico - organizzative
destinate a porre in atto i provvedimenti necessari. La prevenzione
dei rischi costituisce uno degli obiettivi primari della valutazione dei
rischi. Nei casi in cui non è possibile eliminare i rischi, essi devono
essere diminuiti nella misura del possibile e devono essere tenuti sotto
controllo i rischi residui, tenendo conto delle misure generali di tutela di
cui all'art. 3 del decreto legislativo n. 626. La valutazione
dei rischio di incendio tiene conto: a) del tipo di attività; b) dei materiali immagazzinati e manipolati; c) delle attrezzature presenti nel luogo di lavoro compresi gli arredi;
d) delle caratteristiche costruttive dei luogo di lavoro compresi i
materiali di rivestimento; e) delle dimensioni e dell'articolazione del luogo di lavoro; f) del numero di persone presenti, siano esse lavoratori dipendenti che
altre persone, e della loro prontezza ad allontanarsi in caso di emergenza. 1.4 - CRITERI PER PROCEDERE ALLA VALUTAZIONE DEI
RISCHI DI INCENDIO La valutazione dei
rischi di incendio si articola nelle seguenti fasi: a) individuazione di ogni pericolo di incendio (p.e. sostanze
facilmente combustibili e infiammabili, sorgenti di innesco, situazioni che
possono determinare la facile propagazione dell'incendio); b) individuazione dei lavoratori e di altre persone presenti nel luogo
di lavoro esposte a rischi di incendio; c) eliminazione o riduzione dei pericoli di incendio; d) valutazione del rischio residuo di incendio; e) verifica della adeguatezza delle misure di sicurezza esistenti
ovvero individuazione di eventuali ulteriori provvedimenti e misure
necessarie ad eliminare o ridurre i rischi residui di incendio. 1.4.1 - IDENTIFICAZIONE DEI PERICOLI DI INCENDIO 1.4.1.1 - Materiali combustibili e/o infiammabili I materiali
combustibili se sono in quantità limitata, correttamente manipolati e
depositati in sicurezza, possono non costituire oggetto di particolare
valutazione. Alcuni materiali
presenti nei luoghi di lavoro costituiscono pericolo potenziale poiché, essi
sono facilmente combustibili od infiammabili o possono facilitare il rapido
sviluppo di un incendio. A titolo esemplificativo essi sono: - vernici e solventi
infiammabili; - adesivi infiammabili; - gas infiammabili; - grandi quantitativi di carta e
materiali di imballaggio. materiali plastici, in particolare sotto forma di
schiuma; - grandi quantità di manufatti
infiammabili; - prodotti chimici che possono
essere da soli infiammabili o che possono reagire con altre sostanze
provocando un incendio; - prodotti derivati dalla
lavorazione dei petrolio; - vaste superfici di pareti o
solai rivestite con materiali facilmente combustibili. 1.4.1.2 - Sorgenti di innesco Nei luoghi di
lavoro possono essere presenti anche sorgenti di innesco e fonti di calore
che costituiscono cause potenziali di incendio o che possono favorire la
propagazione di un incendio. Tali fonti, in alcuni casi, possono essere di
immediata identificazione mentre, in altri casi, possono essere conseguenza
di difetti meccanici od elettrici. A titolo esemplificativo si citano: - presenza di fiamme o scintille dovute a
processi di lavoro, quali taglio, affilatura, - saldatura; - presenza di sorgenti di calore causate da
attriti; - presenza di macchine ed apparecchiature in
cui si produce calore non installate e - utilizzate secondo le norme di buona
tecnica; - uso di fiamme libere; - presenza di attrezzature elettriche non
installate e utilizzate secondo le nonne di buona tecnica. 1.4.2 - IDENTIFICAZIONE DEI LAVORATORI E DI ALTRE
PERSONE PRESENTI ESPOSTI A RISCHI DI INCENDIO Nelle situazioni
in cui si verifica che nessuna persona sia particolarmente esposta a rischio,
in particolare per i piccoli luoghi di lavoro, occorre solamente seguire i
criteri generali finalizzati a garantire per chiunque una adeguata sicurezza
antincendio. Occorre tuttavia
considerare attentamente i casi in cui una o più persone siano esposte a
rischi particolari in caso di incendio, a causa della loro specifica funzione
o per il tipo di attività nel luogo di lavoro. A titolo di
esempio si possono citare i casi in cui: - siano previste aree di
riposo; - sia presente pubblico
occasionale in numero tale da determinare situazione di affollamento; - siano presenti persone la cui
mobilità, udito o vista sia limitata - siano presenti persone che
non hanno familiarità con i luoghi e con le relative vie di esodo; - siano presenti lavoratori in
aree a rischio specifico di incendio; - siano presenti persone che
possono essere incapaci di reagire prontamente in caso di incendio o possono
essere particolarmente ignare dei pericolo causato da un incendio, poiché
lavorano in aree isolate e le relative vie di esodo sono lunghe e di non
facile praticabilità. 1.4.3 - ELIMINAZIONE O RIDUZIONE DEI PERICOLI DI
INCENDIO Per ciascun
pericolo di incendio identificato, è necessario valutare se esso possa
essere: - eliminato; - ridotto; - sostituito con alternative
più sicure; - separato o protetto dalle altre
parti dei luogo di lavoro, tenendo presente il livello globale dì rischio per
la vita delle persone e le esigenze per la corretta conduzione dell'attività. Occorre stabilire
se tali provvedimenti, qualora noti siano adempimenti di legge, debbano essere
realizzati immediatamente o possano far parte di un programma da realizzare
nel tempo. 1.4.3.1 - Criteri per ridurre i pericoli causati da
materiali e sostanze infiammabili c/o combustibili I criteri possono
comportare l'adozione di una o più delle seguenti misure: - rimozione o significativa
riduzione dei materiali facilmente combustibili ed altamente infiammabili ad
un quantitativo richiesto per la normale conduzione dell'attività; - sostituzione dei materiali
pericolosi con altri meno pericolosi; - immagazzinamento dei
materiali infiammabili in locali realizzati con strutture resistenti al
fuoco, e, dove praticabile, conservazione della scorta per l'uso giornaliero
in contenitori appositi; - rimozione o sostituzione dei
materiali di rivestimento che favoriscono la propagazione dell'incendio; - riparazione dei rivestimenti
degli arredi imbottiti in modo da evitare l'innesco diretto dell'imbottitura; - miglioramento del controllo
del luogo di lavoro e provvedimenti per l'eliminazione dei rifiuti e degli
scarti. 1.4.3.2 - Misure per ridurre i pericoli causati da
sorgenti di calore Le misure possono
comportare l'adozione di uno o più dei seguenti provvedimenti: - rimozione delle sorgenti di
calore non necessarie; sostituzione delle sorgenti di calore con altre più
sicure; controllo dell'utilizzo dei generatori di calore secondo le
istruzioni dei costruttori; - schermaggio delle sorgenti di
calore valutate pericolose tramite elementi resistenti al fuoco; - installazione e mantenimento
in efficienza dei dispositivi di protezione; - controllo della conformità
degli impianti elettrici alle normative tecniche vigenti; - controllo relativo alla
corretta manutenzione di apparecchiature elettriche e meccaniche, - riparazione o sostituzione
delle apparecchiature danneggiate; - pulizia e riparazione dei
condotti di ventilazione e canne fumarie; - adozione, dove appropriato,
di un sistema di permessi di lavoro da effettuarsi a fiamma libera nei
confronti di addetti alla manutenzione ed appaltatori; - identificazione delle aree
dove è proibito fumare e regolamentazione sul fumo nelle altre aree; - divieto dell'uso di fiamme
libere nelle aree ad alto rischio. 1.4.4 - CLASSIFICAZIONE DEL LIVELLO DI RISCHIO DI
INCENDIO Sulla base della valutazione
dei rischi è possibile classificare il livello di rischio di incendio
dell'intero luogo di lavoro o di ogni parte di esso: tale livello può essere
basso, medio o elevato. A) LUOGHI DI
LAVORO A RISCHIO DI INCENDIO BASSO Si intendono a
rischio di incendio basso i luoghi di lavoro o parte di essi, in cui sono
presenti sostanze a basso tasso di infiammabilità e le condizioni locali e di
esercizio offrono scarse possibilità di sviluppo di principi di incendio ed
in cui, in caso di incendio, la probabilità di propagazione dello stesso è da
ritenersi limitata. B) LUOGHI DI
LAVORO A RISCHIO DI INCENDIO MEDIO Si intendono a
rischio di incendio medio i luoghi di lavoro o parte di essi, in cui sono
presenti sostanze infiammabili c/o condizioni locali e/o di esercizio che
possono favorire lo sviluppo di incendi, ma nei quali, in caso di incendio,
la probabilità di propagazione dello stesso è da ritenersi limitata. Si
riportano in allegato IX, esempi di luoghi di lavoro a rischio di incendio
medio. C) LUOGHI DI
LAVORO A RISCHIO DI INCENDIO ELEVATO Si intendono a
rischio di incendio elevato i luoghi di lavoro o parte di essi, in cui: - per presenza di sostanze altamente
infiammabili e/o per le condizioni locali e/o di esercizio sussistono
notevoli probabilità di sviluppo di incendi e nella fase iniziale sussistono
forti probabilità di propagazione delle fiamme, ovvero non è possibile la
classificazione come luogo a rischio di incendio basso o medio. Tali luoghi
comprendono: - aree dove i processi
lavorativi comportano l'utilizzo di sostanze altamente infiammabili (p.e.
impianti di verniciatura), o di fiamme libere, o la produzione di notevole
calore in presenza di materiali combustibili; - aree dove c'è deposito o
manipolazione di sostanze chimiche che possono, in determinate circostanze,
produrre reazioni esotermiche, emanare gas o vapori infiammabili, o reagire
con altre sostanze combustibili; aree dove vengono depositate o manipolate
sostanze esplosive o altamente infiammabili; - aree dove c'è una notevole
quantità di materiali combustibili che sono facilmente incendiabili; - edifici interamente
realizzati con strutture in legno. Al fine di
classificare un luogo di lavoro o una parte di esso come avente rischio di
incendio elevato occorre inoltre tenere presente che: a) molti luoghi di lavoro si classificano della stessa categoria di
rischio in ogni parte. Ma una qualunque area a rischio elevato può elevare il
livello di rischio dell'intero luogo di lavoro, salvo che l'area interessata
sia separata dal resto del luogo attraverso elementi separanti resistenti al
fuoco; b) una categoria di rischio elevata può essere ridotta se il processo
di lavoro è gestito accuratamente e le vie di esodo sono protette contro
l'incendio; c) nei luoghi di lavoro grandi o complessi, è possibile ridurre il
livello di rischio attraverso misure di protezione attiva di tipo automatico
quali impianti automatici di spegnimento, impianti automatici di rivelazione
incendi o impianti di estrazione fumi. Vanno inoltre
classificati come luoghi a rischio di incendio elevato quei locali ove,
indipendentemente dalla presenza di sostanze infiammabili e dalla facilità di
propagazione delle fiamme, l'affollamento degli ambienti, lo stato dei luoghi
o le limitazioni motorie delle persone presenti, rendono difficoltosa
l'evacuazione in caso di incendio. Si riportano in
allegato IX, esempi di luoghi di lavoro a rischio di incendio elevato. 1.4.5 - ADEGUATEZZA DELLE MISURE, DI SICUREZZA Nelle attività soggette
al controllo obbligatorio da parte dei Comandi provinciali dei vigili dei
fuoco, che hanno attuato le misure previste dalla vigente normativa, in
particolare per quanto attiene il comportamento al fuoco delle strutture e
dei materiali, compartimentazioni, vie di esodo, mezzi di spegnimento,
sistemi di rivelazione ed allarme impianti tecnologici, è da ritenere che le
misure attuate in conformità alle vigenti disposizioni siano adeguate. Per le
restanti attività, fermo restando l'obbligo di osservare le normative vigenti
ad esse applicabili, ciò potrà invece essere stabilito seguendo i criteri
relativi alle misure di prevenzione e protezione riportati nel presente
allegato. Qualora non sia
possibile il pieno rispetto delle misure previste nel presente allegato, si
dovrà provvedere ad altre misure di sicurezza compensative. In generale
l'adozione di una o più delle seguenti misure possono essere considerate
compensative: A) VIE DI ESODO 1) riduzione dei
percorso di esodo; 2) protezione
delle vie di esodo; 3) realizzazione
di ulteriori percorsi di esodo e di uscite; 4) installazione
di ulteriore segnaletica; 5) potenziamento
dell'illuminazione di emergenza; 6) messa in atto
di misure specifiche per persone disabili; 7) incremento dei
personale addetto alla gestione dell'emergenza ed all'attuazione delle misure
per l'evacuazione; 8) limitazione
dell'affollamento. B) MEZZI ED
IMPIANTI DI SPEGNIMENTO 1) realizza ione
di ulteriori approntamenti, tenendo conto dei pericoli specifici; 2) installazione
di impianti di spegnimento automatico. C) RIVELAZIONE ED
ALLARME ANTINCENDIO 1) installazione di un sistema di allarme più efficiente (p.e.
sostituendo un allarme azionato manualmente con uno di tipo automatico); 2) riduzione della distanza tra i dispositivi di segnalazione manuale
di incendio; 3) installazione di impianto. automatico di rivelazione incendio; 4) miglioramento dei tipo di allertamento in caso di incendio (p.e. con
segnali ottici in aggiunta a quelli sonori, con sistemi di diffusione messaggi
tramite altoparlante, etc.); 5) nei piccoli luoghi di lavoro, risistemazione delle attività in modo
che un qualsiasi principio di incendio possa essere individuato
immediatamente dalle persone presenti. D) INFORMAZIONE E
FORMAZIONE 1) predisposizione di un programma di controllo e di regolare
manutenzione dei luoghi di lavoro; 2) emanazione di specifiche disposizioni per assicurare la necessaria
informazione sulla sicurezza antincendio agli appaltatori esterni ed al
personale dei servizi di pulizia e manutenzione; 3) controllo che specifici corsi di aggiornamento siano forniti al
personale che usa materiali facilmente combustibili, sostanze infiammabili o
sorgenti di calore in aree ad elevato rischio di incendio; 4) realizzazione dell'addestramento antincendio per tutti i lavoratori. 1.5 - REDAZIONE DELLA VALUTAZIONE DEI RISCHI DI
INCENDIO Nella redazione
della valutazione dei rischi deve essere indicato, in particolare: - la data di effettuazione della
valutazione; - i pericoli identificati; - i lavoratori ed altre persone a rischio
particolare identificati; - le conclusioni derivanti dalla
valutazione. 1.6 - REVISIONE DELLA VALUTAZIONE DEI RISCHI DI
INCENDIO La procedura dì
valutazione dei rischi di incendio richiede un aggiornamento in relazione
alla variazione dei fattori di rischio individuati. Il luogo di
lavoro deve essere tenuto continuamente sotto controllo per assicurare che le
misure di sicurezza antincendio esistenti e la valutazione dei rischio siano
affidabili. La valutazione
dei rischio deve essere oggetto dì revisione se c'è un significativo
cambiamento nell'attività, nei materiali utilizzati o depositati, o quando
l'edificio è oggetto di ristrutturazioni o ampliamenti. ALLEGATO II - MISURE INTESE A RIDURRE LA PROBABILITÀ
DI INSORGENZA DEGLI INCENDI 2.1 - GENERALITÀ All'esito della
valutazione dei rischi devono essere adottate una o più tra le seguenti
misure intese a ridurre la probabilità di insorgenza degli incendi: A) MISURE DI TIPO
TECNICO: - realizzazione di impianti elettrici
realizzati a regola d'arte; - messa a terra di impianti, strutture e
masse metalliche, al fine di evitare la formazione di cariche
elettrostatiche; - realizzazione di impianti di protezione
contro le scariche atmosferiche conformemente alle regole dell'arte; - ventilazione degli ambienti in presenza
di vapori, gas o polveri infiammabili; - adozione di dispositivi di sicurezza. B) MISURE DI TIPO
ORGANIZZATIVO - GESTIONALE: - rispetto dell'ordine e della
pulizia; - controlli sulle misure di
sicurezza; predisposizione di un regolamento interno sulle misure di
sicurezza da osservare; - informazione e formazione dei
lavoratori. Per adottare
adeguate misure di sicurezza contro gli incendi, occorre conoscere le cause
ed i pericoli più comuni che possono determinare l'insorgenza di un incendio
e la sua propagazione. 2.2 - CAUSE E PERICOLI DI INCENDIO PIU' COMUNI A titolo
esemplificativo si riportano le cause ed i pericoli di incendio più comuni: a) deposito di sostanze infiammabili o facilmente combustibili in luogo
non idoneo o loro manipolazione senza le dovute cautele; b) accumulo di rifiuti, carta od altro materiale combustibile che può
essere incendiato accidentalmente o deliberatamente; c) negligenza relativamente all'uso di fiamme libere e di apparecchi
generatori di calore; d) inadeguata pulizia delle aree di lavoro e scarsa manutenzione delle
apparecchiature; e) uso di impianti elettrici difettosi o non adeguatamente protetti; f) riparazioni o modifiche di impianti elettrici effettuate da persone
non qualificate; g) presenza di apparecchiature elettriche sotto tensione anche quando
non sono utilizzate (salvo che siano progettate per essere permanentemente in
servizio); h) utilizzo non corretto di apparecchi di riscaldamento portatili; i) ostruzione delle aperture di ventilazione di apparecchi di
riscaldamento, macchinari, apparecchiature elettriche e di ufficio; j) presenza di fiamme libere in aree ove sono proibite, compreso il divieto
di fumo o il mancato utilizzo di portacenere; k) negligenze di appaltatori o degli addetti alla manutenzione; l) inadeguata formazione professionale dei personale sull'uso di
materiali od attrezzature pericolose ai fini antincendio. Al fine di predisporre
le necessarie misure per prevenire gli incendi, si riportano di seguito
alcuni degli aspetti su cui deve essere posta particolare attenzione: - deposito ed utilizzo di materiali
infiammabili e facilmente combustibili; - utilizzo di fonti di calore; - impianti ed apparecchi elettrici; - presenza di fumatori, - lavori di manutenzione e di
ristrutturazione; - rifiuti e scarti combustibili; - aree non frequentate. 2.3 - DEPOSITO ED UTILIZZO DI MATERIALI INFIAMMABILI E
FACILMENTE COMBUSTIBILI Dove è possibile,
occorre che il quantitativo dei materiali infiammabili o facilmente
combustibili sia limitato a quello strettamente necessario per la normale
conduzione dell'attività e tenuto lontano dalle vie di esodo. I quantitativi in
eccedenza devono essere depositati in appositi locali od aree destinate
unicamente a tale scopo. Le sostanze
infiammabili, quando possibile, dovrebbero essere sostituite con altre meno
pericolose (per esempio adesivi a base minerale dovrebbero essere sostituiti
con altri a base acquosa). Il deposito di
materiali infiammabili deve essere realizzato in luogo isolato o in locale
separato dal restante tramite strutture resistenti al fuoco e vani di
comunicazione muniti di porte resistenti al fuoco. I lavoratori che
manipolano sostanze infiammabili o chimiche pericolose devono essere
adeguatamente addestrati sulle misure di sicurezza da osservare. I lavoratori
devono essere anche a conoscenza delle proprietà delle sostanze e delle
circostanze che possono incrementare il rischio di incendio. I materiali di
pulizia, se combustibili, devono essere tenuti in appositi ripostigli o
locali. 2.4 - UTILIZZO DI FONTI DI CALORE I generatori di
calore devono essere utilizzati in conformità alle istruzioni dei costruttori.
Speciali accorgimenti necessitano quando la fonte di calore è utilizzata per
riscaldare sostanze infiammabili (p.e. l'impiego di oli e grassi in
apparecchi di cottura). I luoghi dove si
effettuano lavori di saldatura o di taglio alla fiamma, devono essere tenuti
liberi da materiali combustibili ed è necessario tenere sotto controllo le
eventuali scintille. I condotti di
aspirazione di cucine, forni, seghe, molatrici, devono essere tenuti puliti
per evitare l'accumulo di grassi o polveri. I bruciatori dei
generatori di calore devono essere utilizzati e mantenuti in efficienza
secondo le istruzioni del costruttore. Ove prevista la
valvola di intercettazione dì emergenza dei combustibile deve essere oggetto
di manutenzione e controlli regolari. 2.5 - IMPIANTI ED ATTREZZATURE ELETTRICHE I lavoratori
devono ricevere istruzioni sul corretto uso delle attrezzature e degli
impianti elettrici. Nel caso debba
provvedersi ad una alimentazione provvisoria di una apparecchiatura
elettrica, il cavo elettrico deve avere la lunghezza strettamente necessaria
ed essere posizionato in modo da evitare possibili danneggiamenti. Le riparazioni
elettriche devono essere effettuate da personale competente e qualificato. I materiali
facilmente combustibili ed infiammabili non devono essere ubicati in
prossimità di apparecchi, di illuminazione, in particolare dove si effettuano
travasi di liquidi. 2.6 - APPARECCHI INDIVIDUALI O PORTATILI DI
RISCALDAMENTO Per quanto
riguarda gli apparecchi di riscaldamento individuali o portatili, le cause
più comuni di incendio includono il mancato rispetto di misure precauzionali,
quali ad esempio: a) il mancato
rispetto delle istruzioni di sicurezza quando si utilizzano o si
sostituiscono i recipienti di g.p.l.; b) il deposito di
materiali combustibili sopra gli apparecchi di riscaldamento; c) il
posizionamento degli apparecchi portatili di riscaldamento vicino a materiali
combustibili; d) le negligenze
nelle operazioni di rifornimento degli apparecchi alimentati a kerosene. L'utilizzo di
apparecchi di riscaldamento portatili deve avvenire previo controllo della
loro efficienza, in particolare legata alla corretta alimentazione. 2.7 - PRESENZA DI FUMATORI Occorre
identificare le aree dove il fumare può costituire pericolo di incendio e
disporne il divieto, in quanto la mancanza di disposizioni a riguardo è una
delle principali cause di incendi. Nelle aree ove è
consentito fumare, occorre mettere a disposizione portacenere che dovranno
essere svuotati regolarmente. I portacenere non
debbono essere svuotati in recipienti costituiti da materiali facilmente
combustibili, né il loro contenuto deve essere accumulato con altri rifiuti. Non deve essere
permesso di fumare nei depositi e nelle aree contenenti materiali facilmente
combustibili od infiammabili. 2.8 - LAVORI DI MANUTENZIONE E DI RISTRUTTURAZIONE A titolo
esemplificativo si elencano alcune delle problematiche da prendere in
considerazione in relazione alla presenza di lavori di manutenzione e di
ristrutturazione: a) accumulo di
materiali combustibili; b) ostruzione
delle vie di esodo; c) bloccaggio in
apertura delle porte resistenti al fuoco; d) realizza ione
di aperture su solai o murature resistenti al fuoco. All'inizio della
giornata lavorativa occorre assicurarsi che l'esodo delle persone dal luogo
di lavoro sia garantito. Alla fine della giornata lavorativa deve essere
effettuato un controllo per assicurarsi che le misure antincendio siano state
poste in essere e che le attrezzature di lavoro, sostanze infiammabili e
combustibili, siano messe al sicuro e che non sussistano condizioni per
l'innesco di un incendio. Particolare
attenzione deve essere prestata dove si effettuano lavori a caldo (saldatura
od uso di fiamme libere). Il luogo ove si
effettuano tali lavori a caldo deve essere oggetto di preventivo sopralluogo
per accertare che ogni materiale combustibile sia stato rimosso o protetto
contro calore e scintille. Occorre mettere a
disposizione estintori portatili ed informare gli addetti al lavoro sul
sistema di allarme antincendio esistente. Ogni area dove è
stato effettuato un lavoro a caldo deve essere ispezionata dopo l'ultimazione
dei lavori medesimi per assicurarsi che non ci siano materiali accesi o
braci. Le sostanze
infiammabili devono essere depositate in luogo sicuro e ventilato. I locali ove tali
sostanze vengono utilizzate devono essere ventilati e tenuti liberi da
sorgenti di ignizione. Il fumo e l'uso
di fiamme libere deve essere vietato quando si impiegano tali prodotti. Le bombole di
gas, quando non sono utilizzate, non devono essere depositate all'interno del
luogo di lavoro. Nei luoghi di
lavoro dotati di impianti automatici di rivelazione incendi, occorre prendere
idonee precauzioni per evitare falsi allarmi durante i lavori di manutenzione
e ristrutturazione. Al termine dei
lavori il sistema di rivelazione ed allarme deve essere provato. Particolari
precauzioni vanno adottate nei lavori di manutenzione e risistemazione su
impianti elettrici e di adduzione del gas combustibile. 2.9 - RIFIUTI E SCARTI DI LAVORAZIONE COMBUSTIBILI I rifiuti non
devono essere depositati, neanche in via temporanea, lungo le vie di esodo
(corridoi, scale, disimpegni) o dove possano entrare in contatto con sorgenti
di ignizione. L'accumulo di scarti
di lavorazione deve essere evitato ed ogni scarto o rifiuto deve essere.
rimosso giornalmente e depositato in un'area idonea preferibilmente fuori
dell'edificio. 2.10 - AREE NON FREQUENTATE Le aree dei luogo
di lavoro che normalmente non sono frequentate da personale (cantinati,
locali deposito) ed ogni area dove un incendio potrebbe svilupparsi senza
poter essere individuato rapidamente, devono essere tenute libere da
materiali combustibili non essenziali e devono essere adottate precauzioni
per proteggere tali aree contro l'accesso di persone non autorizzate. 2.11 - MANTENIMENTO DELLE MISURE ANTINCENDIO I lavoratori
addetti alla prevenzione incendi devono effettuare regolari controlli sui
luoghi di lavoro finalizzati ad accertare l'efficienza delle misure di
sicurezza antincendio. In proposito è
opportuno predisporre idonee liste di controllo. Specifici
controlli vanno effettuati al termine dell'orario di lavoro affinché il luogo
stesso sia lasciato in condizioni di sicurezza. Tali operazioni,
in via esemplificativa, possono essere le seguenti: a) controllare
che tutte le porte resistenti al fuoco siano chiuse, qualora ciò sia
previsto; b) controllare
che le apparecchiature elettriche, che non devono restare in servizio, siano
messe fuori tensione; c) controllare
che tutte le fiamme libere siano spente o lasciate in condizioni di
sicurezza; d) controllare
che tutti i rifiuti e gli scarti combustibili siano stati rimossi; e) controllare
che tutti i materiali infiammabili siano stati depositati in luoghi sicuri. I lavoratori
devono segnalare agli addetti alla prevenzione incendi ogni situazione di
potenziale pericolo di cui vengano a conoscenza. ALLEGATO III - MISURE RELATIVE ALLE VIE DI USCITA IN
CASO DI INCENDIO 3.1 - DEFINIZIONI Ai fini dei presente
decreto si definisce: - AFFOLLAMENTO: numero massimo
ipotizzabile di lavoratori e di altre persone presenti nel luogo di lavoro o
in una determinata area dello stesso; - LUOGO SICURO: luogo dove le persone
possono ritenersi al sicuro dagli effetti di un incendio - PERCORSO PROTETTO: percorso
caratterizzato da una adeguata protezione contro gli effetti di un incendio
che può svilupparsi nella restante parte dell'edificio. Esso può essere
costituito da un corridoio protetto, da una scala protetta o da una scala
esterna. - USCITA DI PIANO: uscita che
consente alle persone di non essere ulteriormente esposte al rischio diretto
degli effetti di un incendio e che può configurarsi come segue: a) uscita che immette direttamente in un luogo sicuro b) uscita che immette in un percorso protetto attraverso il quale può
essere raggiunta l'uscita che immette in un luogo sicuro; c) uscita che immette su di una scala esterna. - VIA DI USCITA (da utilizzare
in caso di emergenza): percorso senza ostacoli al deflusso che consente agli
occupanti un edificio o un locale di raggiungere un luogo sicuro. 3.2 - OBIETTIVI Ai fini dei
presente decreto, tenendo conto della probabile insorgenza di un incendio, il
sistema di vie di uscita deve garantire che le persone possano, senza
assistenza esterna, utilizzare in sicurezza un percorso senza ostacoli e
chiaramente riconoscibile fino ad un luogo sicuro. Nello stabilire
se il sistema di vie di uscita sia soddisfacente, occorre tenere presente: - il numero di persone
presenti, la loro conoscenza del luogo di lavoro, la loro capacità di
muoversi senza assistenza. - dove si trovano le persone
quando un incendio accade; - i pericoli di incendio
presenti nel luogo di lavoro; - il numero delle vie di uscita alternative
disponibili, 3.3 - CRITERI GENERALI DI SICUREZZA PER LE VIE DI
USCITA Ai fini dei
presente decreto, nello stabilire se le vie di uscita sono adeguate, occorre
seguire i seguenti criteri: a) ogni luogo di lavoro deve disporre di vie di uscita alternative, ad
eccezione di quelli di piccole dimensioni o dei locali a rischio di incendio
medio o basso; b) ciascuna via di uscita deve essere indipendente dalle altre e
distribuita in modo che le persone possano ordinatamente allontanarsi da un
incendio; c) dove è prevista più di una via di uscita, la lunghezza dei percorso
per raggiungere la più vicina uscita di piano non dovrebbe essere superiore
ai valori sottoriportati: - 15 ÷ 30 metri (tempo max. di evacuazione
1 minuto) per aree a rischio di incendio elevato; - 30 ÷ 45 metri (tempo max. di
evacuazione 3 minuti) per aree a rischio di incendio medio, - 45 ÷ 60 metri (tempo max. di
evacuazione 5 minuti) per aree a rischio di incendio basso. d) le vie di uscita devono sempre condurre ad un luogo sicuro; e) i percorsi di uscita in un'unica direzione devono essere evitati per
quanto possibile. Qualora non
possano essere evitati, la distanza da percorrere fino ad una uscita di piano
o fino al punto dove inizia la disponibilità di. due o più vie di uscita, non
dovrebbe eccedere in generale i valori sottoriportati: - 6 ÷ 15 metri (tempo di percorrenza 30
secondi) per aree a rischio elevato; - 9 ÷ 30 metri (tempo di percorrenza 1
minuto) per aree a rischio medio - 12 ÷ 45 metri (tempo di percorrenza 3
minuti) per aree a rischio basso' f) quando una via di uscita comprende una porzione dei percorso
unidirezionale, la lunghezza totale dei percorso non potrà superare i limiti
imposti alla lettera c); g) le vie di uscita devono essere di larghezza sufficiente in relazione
al numero degli occupanti e tale larghezza va misurata nel punto più stretto
dei percorso; h) deve esistere la disponibilità di un numero sufficiente di uscite di
adeguata larghezza da ogni locale e piano dell'edificio; i) le scale devono normalmente essere protette dagli effetti di un
incendio tramite strutture resistenti al fuoco e porte resistenti al fuoco
munite di dispositivo di autochiusura, ad eccezione dei piccoli luoghi di
lavoro a rischio di incendio medio o basso, quando la distanza da un
qualsiasi punto dei luogo di lavoro fino all'uscita su luogo sicuro non
superi rispettivamente i valori di 45 e 60 metri (30 e 45 metri nel caso di
una sola uscita); l) le vie di uscita e le uscite di piano devono essere sempre
disponibili per l'uso e tenute libere da ostruzioni in ogni momento; m) ogni porta sul percorso di uscita deve poter essere aperta
facilmente ed immediatamente dalle persone in esodo. 3.4 - SCELTA DELLA LUNGHEZZA DEI PERCORSI DI ESODO Nella scelta
della lunghezza dei percorsi riportati nelle lettere c) ed e) del punto
precedente, occorre attestarsi, a parità di rischio, verso i livelli più
bassi nei casi in cui il luogo di lavoro sia: - frequentato da pubblico; - utilizzato prevalentemente da persone che
necessitano di particolare assistenza in caso di emergenza; - utilizzato quale area di riposo; - utilizzato quale area dove sono
depositati e/o manipolati materiali infiammabili. Qualora il luogo di
lavoro sia utilizzato principalmente da lavoratori e non vi sono depositati
e/o manipolati materiali infiammabili, a parità di livello di rischio,
possono. essere adottate le distanze maggiori. 3.5 - NUMERO E LARGHEZZA DELLE USCITE DI PIANO In molte situazioni
è da ritenersi sufficiente disporre di una sola uscita di piano. Eccezioni a tale
principio sussistono quando: a) l'affollamento del piano è superiore a 50 persone; b) nell'area interessata sussistono pericoli di esplosione o specifici
rischi di incendio e pertanto, indipendentemente dalle dimensioni dell'area o
dall'affollamento, occorre disporre di almeno due uscite; c) la lunghezza dei percorso di uscita, in un unica direzione, per
raggiungere l'uscita di piano, in relazione al rischio di incendio, supera i
valori stabiliti al punto 3.3 lettera e). Quando una sola
uscita di piano non è sufficiente, il numero delle uscite dipende dal numero
delle persone presenti (affollamento) e dalla lunghezza dei percorsi
stabilita al punto 3.3, lettera c). Per i luoghi a
rischio di incendio medio o basso, la larghezza complessiva delle uscite di
piano deve essere non inferiore a: A L (metri) =
------ x 0,60 50 in cui. - "A " rappresenta il
numero delle persone presenti al piano (affollamento); - il valore 0,60 costituisce la
larghezza (espressa in metri) sufficiente al transito di una persona (modulo
unitario di passaggio); - 50 indica il numero massimo
delle persone che possono defluire attraverso un modulo unitario di
passaggio, tenendo conto del tempo di evacuazione. Il valore del
rapporto A/50, se non è intero, va arrotondato al valore intero superiore. La larghezza
delle uscite deve essere multipla di 0,60 metri, con tolleranza del 5%. La larghezza
minima di una uscita non può essere inferiore a 0,80 metri (con tolleranza
del 2%) e deve essere conteggiata pari ad un modulo unitario di passaggio e
pertanto' sufficiente all'esodo di 50 persone nei luoghi di lavoro a rischio
di incendio medio o basso. ESEMPIO 1 Affollamento di
piano = 75 persone. Larghezza
complessiva delle uscite = 2 moduli da 0,60 m. Numero delle
uscite di piano = 2 da 0,80 m cadauna raggiungibili con percorsi di lunghezza
non superiore a quella fissata al punto 3.3, lettera c). ESEMPIO 2 Affollamento di
piano = 120 persone. Larghezza
complessiva delle uscite = 3 moduli da 0,60 m. Numero delle
uscite di piano = 1 da 1,20 m + 1 da 0,80 m raggiungibili con percorsi di
lunghezza non superiore a quella fissata al punto 3.3, lettera c). 3.6 - NUMERO E LARGHEZZA DELLE SCALE Il principio
generale di disporre di vie di uscita alternative si applica anche alle
scale. Possono essere
serviti da una sola scala gli edifici, di altezza antincendi non superiore a
24 metri (così come definita dal D.M. 30 novembre 1983), adibiti a luoghi di
lavoro con rischio di incendio basso o medio, dove ogni singolo piano può
essere servito da una sola uscita. Per tutti gli
edifici che non ricadono nella fattispecie precedente, devono essere
disponibili due o più scale, fatte salve le deroghe previste dalla vigente
normativa. CALCOLO DELLA
LARGHEZZA DELLE SCALE A) Se le scale
servono un solo piano al di sopra o al di sotto dei piano terra, la loro
larghezza non deve essere inferiore a quella delle uscite dei piano servito. B) Se le scale
servono più di un piano al di sopra o al di sotto dei piano terra,, la
larghezza della singola scala non deve essere inferiore a quella delle uscite
di piano che si immettono nella scala, mentre la larghezza complessiva è
calcolata in relazione all'affollamento previsto in due piani contigui con
riferimento a quelli aventi maggior affollamento. Nel caso di
edifici contenenti luoghi di lavoro a rischio di incendio basso o medio, la
larghezza complessiva delle scale è calcolata con la seguente formula: A* L(metri) =
-------- x 0,60 50 in cui: A* = affollamento
previsto in due piani contigui, a partire dal 1° piano f.t., con riferimento
a quelli aventi maggior affollamento. Esempio: Edificio costituito
da 5 piani al di sopra del piano terra: Affollamento 1° piano= 60 persone " 2°
" = 70 " " 3°
" = 70 " " 4°
" = 80 " " 5° "
= 90 " Ogni singolo
piano è servito da 2 uscite di piano. Massimo
affollamento su due piani contigui = 170 persone. Larghezza
complessiva delle scale = (170/50) x 0,60 = 2,40 m Numero delle
scale = 2 aventi larghezza unitaria di 1,20 m 3.7 - MISURE DI SICUREZZA ALTERNATIVE Se le misure di
cui ai punti 3.3, 3.4, 3.5 e 3.6 non possono essere rispettate per motivi
architettonici o urbanistici, il rischio per le persone presenti, per guanto
attiene l'evacuazione dei luogo di lavoro, può essere limitato mediante
l'adozione di uno o più dei seguenti accorgimenti, da considerarsi
alternativi a quelli dei punti 3.3, 3.4, 3.5 e 3.6 solo in presenza dei
suddetti impedimenti architettonici o urbanistici: a) risistemazione dei luogo di lavoro e/o della attività così che le
persone lavorino il più vicino possibile alle uscite di piano ed i pericoli
non possano interdire il sicuro utilizzo delle vie di uscita. b) riduzione dei percorso totale delle vie di uscita, c) realizzazione di ulteriori uscite di piano; d) realizzazione di percorsi protetti addizionati o estensione dei
percorsi protetti esistenti. e) installazione di un sistema automatico di rivelazione ed allarme
incendio per ridurre i tempi di evacuazione. 3.8 - MISURE PER LIMITARE LA PROPAGAZIONE DELL'INCENDIO
NELLE VIE DI USCITA A) ACCORGIMENTI
PER LA PRESENZA DI APERTURE SU PARETI E/O SOLAI Le aperture o il
passaggio di condotte o tubazioni, su solai, pareti e soffitti, possono contribuire
in maniera significativa alla rapida propagazione di fumo, fiamme e calore e
possono impedire il sicuro utilizzo delle vie di uscita. Misure per limitare
le conseguenze di cui sopra includono: - provvedimenti finalizzati a contenere
fiamme e fumo; - installazione di serrande tagliafuoco sui
condotti. Tali
provvedimenti sono particolarmente importanti quando le tubazioni
attraversano muri o solai resistenti al fuoco. B) ACCORGIMENTI
PER I RIVESTIMENTI DI PARETI E/O SOLAI La velocità di
propagazione di un incendio lungo le superfici delle pareti e dei soffitti
può influenzare notevolmente la sicurezza globale dei luogo di lavoro ed in
particolare le possibilità di uscita per le persone. Qualora lungo le vie di
uscita siano presenti significative quantità di materiali di rivestimento che
consentono una rapida propagazione dell'incendio, gli stessi devono essere
rimossi o sostituiti con materiali che presentino un migliore comportamento
al fuoco. C) SEGNALETICA A
PAVIMENTO Nel caso in cui
un percorso di esodo attraversi una vasta area di piano, il percorso stesso
deve essere chiaramente definito attraverso idonea segnaletica a pavimento. D) ACCORGIMENTI
PER LE SCALE A SERVIZIO DI PIANI INTERRATI Le scale a
servizio di piani interrati devono essere oggetto di particolari accorgimenti
in quanto possono essere invase dal fumo e dal calore nel caso si verifichi
un incendio nei locali serviti, ed inoltre occorre evitare la propagazione
dell'incendio, attraverso le scale, ai piani superiori. Preferibilmente
le scale che servono i piani fuori terra non dovrebbero estendersi anche ai
piani interrati e ciò è particolarmente importante se si tratta dell'unica
scala a servizio dell'edificio. Qualora una scala serva sia piani fuori terra
che interrati, questi devono essere separati rispetto al piano terra da porte
resistenti al fuoco. E) ACCORGIMENTI
PER LE SCALE ESTERNE Dove è prevista
una scala esterna, è necessario assicurarsi che l'utilizzo della stessa, al
momento dell'incendio, non sia impedito dalle fiamme, fumo e calore che
fuoriescono da porte, finestre, od altre aperture esistenti sulla parete
esterna su cui è ubicata la scala. 3.9 - PORTE INSTALLATE LUNGO LE VILE DI USCITA Le porte
installate lungo le vie di uscita ed in corrispondenza delle uscite di piano,
devono aprirsi nel verso dell'esodo. L'apertura nel
verso dell'esodo non è richiesta quando possa determinare pericoli per
passaggio di mezzi o per altre cause, fatta salva l'adozione di accorgimenti
atti a garantire condizioni di sicurezza equivalente. In ogni caso
l'apertura nel verso dell'esodo è obbligatoria quando: a) - l'area
servita ha un affollamento superiore a 50 persone; b) - la porta è
situata al piede o vicino al piede di una scala; c) - la porta serve
un'area ad elevato rischio di incendio. Tutte le porte
resistenti al fuoco devono essere munite di dispositivo di autochiusura. Le porte in
corrispondenza di locali adibiti a depositi possono essere non dotate di
dispositivo di autochiusura, purché siano tenute chiuse a chiave. L'utilizzo di
porte resistenti al fuoco installate lungo le vie di uscita e dotate di
dispositivo di autochiusura, può in alcune situazioni determinare difficoltà
sia per i lavoratori che per altre persone che normalmente devono circolare
lungo questi percorsi. In tali circostanze le suddette porte possono essere
tenute in posizione aperta, tramite appositi dispositivi elettromagnetici che
ne consentano il rilascio a seguito: - dell'attivazione di rivelatori di fumo
posti in vicinanza delle porte; - dell'attivazione di un sistema di allarme
incendio; - di mancanza di alimentazione elettrica
dei sistema di allarme incendio; - di un comando manuale. 3.10 - SISTEMI DI APERTURA DELLE PORTE Il datore di
lavoro o persona addetta, deve assicurarsi, all'inizio della giornata
lavorativa, che le porte in corrispondenza delle uscite di piano e quelle da
utilizzare lungo le vie di esodo non siano chiuse a chiave o, nel caso siano
previsti accorgimenti antintrusione, possano essere aperte facilmente ed
immediatamente dall'interno senza l'uso di chiavi. Tutte le porte
delle uscite che devono essere tenute chiuse durante l'orario di lavoro, e
per le quali è obbligatoria l'apertura nel verso dell'esodo, devono aprirsi a
semplice spinta dall'interno. Nel caso siano
adottati accorgimenti antintrusione, si possono prevedere idonei e sicuri
sistemi di apertura delle porte alternativi a quelli previsti nel presente
punto. In tale circostanza tutti i lavoratori devono essere a conoscenza dei
particolare sistema di apertura ed essere capaci di utilizzarlo in caso di
emergenza. 3.11 - PORTE SCORREVOLI E PORTE GIREVOLI Una porta
scorrevole non deve essere utilizzata quale porta di una uscita di piano. Tale tipo di
porta può però essere utilizzata, se è dei tipo ad azionamento automatico e
può essere aperta nel verso dell'esodo a spinta con dispositivo
opportunamente segnalato e restare in posizione di apertura in mancanza di
alimentazione elettrica. Una porta
girevole su asse verticale non può essere utilizzata in corrispondenza di una
uscita di piano. Qualora sia
previsto un tale tipo di porta, occorre che nelle immediate vicinanze della
stessa sia installata una porta apribile a spinta opportunamente segnalata. 3.12 - SEGNALETICA INDICANTE LE VIE DI USCITA Le vie di uscita
e le uscite di piano devono essere chiaramente indicate tramite segnaletica
conforme alla vigente normativa 3.13 - ILLUMINAZIONE DELLE VIE DI USCITA Tutte le vie di uscita,
inclusi anche i percorsi esterni, devono essere adeguatamente illuminati per
consentire la loro percorribilità in sicurezza fino all'uscita su luogo
sicuro. Nelle aree prive
di illuminazione naturale od utilizzate in assenza di illuminazione naturale,
deve essere previsto un sistema di illuminazione di sicurezza con inserimento
automatico in caso di interruzione dell'alimentazione di rete. 3.14 - DIVIETI DA OSSERVARE LUNGO LE VIE DI USCITA Lungo le vie di
uscita occorre che sia vietata l'installazione di attrezzature che possono
costituire pericoli potenziali di incendio o ostruzione delle stesse. Si riportano di
seguito esempi di installazioni da vietare lungo le vie di uscita, ed in
particolare lungo i corridoi e le scale: - apparecchi di riscaldamento portatili di
ogni tipo; - apparecchi di riscaldamento fissi
alimentati direttamente da combustibili gassosi, liquidi e solidi; - apparecchi di cottura; - depositi temporanei di arredi; - sistema di illuminazione a fiamma libera; - deposito di rifiuti. Macchine di
vendita e di giuoco, nonché fotocopiatrici possono essere installate lungo le
vie di uscita, purché non costituiscano rischio di incendio né ingombro non
consentito. ALLEGATO IV - MISURE PER LA RIVELAZIONE E L'ALLARME IN
CASO DI INCENDIO 4.1 - OBIETTIVO L'obiettivo delle
misure per la rivelazione degli incendi e l'allarme è di assicurare che le
persone presenti nel luogo di lavoro siano avvisate di un principio di
incendio prima che esso minacci la loro incolumità. L'allarme deve dare avvio
alla procedura per l'evacuazione dei luogo di lavoro nonché l'attivazione
delle procedure d'intervento. 4.2 - MISURE PER I PICCOLI LUOGHI DI LAVORO Nei piccoli
luoghi di lavoro a rischio di incendio basso o medio, il sistema per dare
l'allarme può essere semplice. Per esempio,
qualora tutto il personale lavori nello stesso ambiente, un allarme dato a
voce può essere adeguato. In altre
circostanze possono essere impiegati strumenti sonori ad azionamento manuale,
udibili in tutto il luogo di lavoro. Il percorso per
poter raggiungere una di tali attrezzature non deve essere superiore a 30 m. Qualora tale
sistema non sia adeguato per il luogo di lavoro, occorre installare un
sistema di allarme elettrico a comando manuale, realizzato secondo la
normativa tecnica vigente. I pulsanti per
attivare gli allarmi elettrici o altri strumenti di allarme devono essere
chiaramente indicati affinché i lavoratori ed altre persone presenti possano
rapidamente individuarli. Il percorso
massimo per attivare un dispositivo di allarme manuale non deve superare 30
m. Normalmente i
pulsanti di allarme devono essere posizionati negli stessi punti su tutti i
piani e vicini alle uscite di piano, così che possano essere utilizzati dalle
persone durante l'esodo. 4.3 - MISURE PER I LUOGHI DI LAVORO DI GRANDI
DIMENSIONI O COMPLESSI Nei luoghi di
lavoro di grandi dimensioni o complessi, il sistema di allarme deve essere di
tipo elettrico, Il segnale di
allarme deve essere udibile chiaramente in tutto il luogo di lavoro o in
quelle parti dove l'allarme è necessario. In quelle parti
dove il livello di rumore può essere elevato, o in quelle situazioni dove il
solo allarme acustico non è sufficiente, devono essere installati in aggiunta
agli allarmi acustici anche segnalazioni ottiche. I segnali ottici
non possono mai essere utilizzati come unico mezzo di allarme. 4.4 - PROCEDURE DI ALLARME Normalmente le
procedure di allarme sono ad unica fase, cioè, al suono dell'allarme, prende
il via l'evacuazione totale. Tuttavia in alcuni luoghi più complessi risulta
più appropriato un sistema di allarme a più fasi per consentire l'evacuazione
in due fasi o più fasi successive. Occorre prevedere opportuni accorgimenti
in luoghi dove c'è notevole presenza di pubblico. A) EVACUAZIONE IN
DUE FASI Un sistema di
allarme progettato per una evacuazione in due fasi, dà un allarme di
evacuazione con un segnale continuo nell'area interessata dall'incendio od in
prossimità di questa, mentre le altre aree dell'edificio sono interessate da
un segnale di allerta intermittente, che non deve essere inteso come un
segnale di evacuazione totale. Qualora la
situazione diventi grave, il segnale intermittente deve essere cambiato in
segnale di evacuazione (continuo), e solo in tale circostanza la restante
parte dell'edificio è evacuata totalmente. B) EVACUAZIONE A
FASI SUCCESSIVE Un sistema di
allarme basato sull'evacuazione progressiva, deve prevedere un segnale di
evacuazione (continuo) nel piano di origine dell'incendio ed in quello
immediatamente sovrastante. Gli altri piani sono solo allertati con un
apposito segnale e messaggio tramite altoparlante. Dopo che il piano
interessato dall'incendio e quello sovrastante sono stati evacuati, se
necessario, il segnale di evacuazione sarà esteso agli altri piani,
normalmente quelli posti al di sopra dei piano interessato dall'incendio ed i
piani cantinati, e si provvederà ad una evacuazione progressiva piano per
piano. In edifici alti
(con altezza antincendio oltre 24 metri) l'evacuazione progressiva non può
essere attuata senza prevedere una adeguata compartimentazione, sistemi di
spegnimento automatici, sorveglianza ai piani ed un centro di controllo. C) SISTEMA DI
ALLARME IN LUOGHI CON NOTEVOLE PRESENZA DI PUBBLICO Negli ambienti di
lavoro con notevole presenza di pubblico si rende spesso necessario prevedere
un allarme iniziale riservato ai lavoratori addetti alla gestione
dell'emergenza ed alla lotta antincendio, in modo che questi possano
tempestivamente mettere in atto le procedure pianificate di evacuazione e di
primo intervento. In tali circostanze, idonee precauzioni devono essere prese
per l'evacuazione totale. Mentre un allarme
sonoro è normalmente sufficiente, in particolari situazioni, con presenza di
notevole affollamento di pubblico, può essere previsto anche un apposito
messaggio preregistrato, che viene attivato dal sistema di allarme
antincendio tramite altoparlanti. Tale messaggio deve annullare ogni altro
messaggio sonoro o musicale. 4.5 - RIVELAZIONE AUTOMATICA DI INCENDIO Lo scopo della
rivelazione automatica di un incendio è di allertare le persone presenti in
tempo utile per abbandonare l'area interessata dall'incendio finché la
situazione sia ancora relativamente sicura. Nella gran parte
dei luoghi di lavoro un sistema di rivelazione incendio a comando manuale può
essere sufficiente, tuttavia ci sono delle circostanze in cui una rivelazione
automatica di incendio è da ritenersi essenziale ai fini della sicurezza
delle persone. Nei luoghi di
lavoro costituiti da attività ricettive, l'installazione di impianti di
rivelazione automatica di incendio deve essere normalmente prevista. In altri
luoghi di lavoro dove il sistema di vie di esodo non rispetta le misure
indicate nel presente allegato, si può prevedere l'installazione di un
sistema automatico di rivelazione quale misura compensativa. Un impianto
automatico, di rivelazione può essere previsto in aree non frequentate ove un
incendio potrebbe svilupparsi ed essere scoperto solo dopo che ha interessato
le vie di esodo. Se un allarme
viene attivato, sia tramite un impianto di rivelazione automatica che un
sistema a comando manuale, i due sistemi devono essere tra loro integrati. 4.6 - ]IMPIEGO DEI SISTEMI DI ALLARME COME MISURE
COMPENSATIVE Qualora, a
seguito della valutazione dei rischi, un pericolo importante non possa essere
eliminato o ridotto oppure le persone siano esposte a rischi particolari,
possono essere previste le seguenti misure compensative per quanto attiene
gli allarmi: - installazione di un impianto
di allarme elettrico in sostituzione di un allarme di tipo manuale; - installazione di ulteriori
pulsanti di allarme in un impianto di allarme elettrico, per ridurre la
distanza reciproca tra i pulsanti; - miglioramento dell'impianto
di allarme elettrico, prevedendo un sistema di altoparlanti o allarmi
luminosi; - installazione di un impianto
automatico di rivelazione ed allarme. ALLEGATO V - ATTREZZATURE ED IMPIANTI DI ESTINZIONE
DEGLI INCENDI 5.1 - CLASSIFICAZIONE DEGLI INCENDI Ai fini del presente
decreto, gli incendi sono classificati come segue: - incendi di classe A : incendi
di materiali solidi, usualmente di natura organica, che portano alla
formazioni di braci; - incendi di classe B : incendi
di materiali liquidi o solidi liquefacibili, quali petrolio, paraffina,
vernici, oli, grassi, ecc.; - incendi di classe C incendi
di gas; - incendi di classe D incendi
di sostanze metalliche. INCENDI DI CLASSE
A L'acqua, la
schiuma e la polvere sono le sostanze estinguenti più comunemente utilizzate
per tali incendi. Le attrezzature
utilizzanti gli estinguenti citati sono estintori, naspi, idranti, od altri
impianti di estinzione ad acqua. INCENDI DI CLASSE
B Per questo tipo
di incendi gli estinguenti più comunemente utilizzati sono costituiti da
schiuma, polvere e anidride carbonica. INCENDI DI CLASSE
C L'intervento
principale contro tali incendi è quello di bloccare il flusso di gas
chiudendo la valvola di intercettazione o otturando la falla. A tale proposito
si richiama il fatto che esiste il rischio di esplosione se un incendio di
gas viene estinto prima di intercettare il flusso del gas. INCENDI DI CLASSE
D Nessuno degli
estinguenti normalmente utilizzati per gli incendi di classe A e B è idoneo
per incendi di sostanze metalliche che bruciano (alluminio, magnesio,
potassio, sodio). In tali incendi occorre utilizzare delle polveri speciali
ed operare con personale particolarmente addestrato. INCENDI DI
IMPIANTI ED ATTREZZATURE ELETTRICHE SOTTO TENSIONE Gli estinguenti
specifici per incendi di impianti elettrici sono costituiti da polveri
dielettriche e da anidride carbonica. 5.2 - ESTINTORI PORTATILI E CARRELLATI La scelta degli
estintori portatili e carrellati deve essere determinata in funzione della classe
di incendio e del livello di rischio del luogo di lavoro. Il numero e la
capacità estinguente degli estintori portatili devono rispondere ai valori
indicati nella tabella 1, per quanto attiene gli incendi di classe A e B ed
ai criteri di seguito indicati: - il numero dei piani (non meno di un
estintore a piano); - la superficie in pianta; lo specifico
pericolo di incendio (classe di incendio); - la distanza che una persona deve
percorrere per utilizzare un estintore (non superiore a 30 m). Per quanto
attiene gli estintori carrellati, la scelta dei loro tipo e numero deve
essere fatta in funzione della classe dì incendio, livello di rischio e del
personale addetto al loro uso. TABELLA I tipo di
estintore
superficie protetta da un estintore
rischio basso
rischio medio
rischio elevato 13A - 89B 100 m2 - - 21A - 113B 150 m2 100 m2 - 34A - 144B 200 m2 150 m2 100 m2 55A - 233B 250 m2 200 m2 200 m2 5.3 - IMPIANTI FISSI DI SPEGNIMENTO MANUALI ED
AUTOMATICI In relazione alla
valutazione dei rischi, ed in particolare quando esistono particolari rischi di
incendio che non possono essere rimossi o ridotti, in aggiunta agli estintori
occorre prevedere impianti dì spegnimento fissi, manuali od automatici. In ogni caso,
occorre prevedere l'installazione di estintori portatili per consentire al
personale di estinguere i principi di incendio. L'impiego dei
mezzi od impianti di spegnimento non deve comportare ritardi per quanto
concerne l'allarme e la chiamata dei vigili del fuoco né per quanto attiene
l'evacuazione da parte di coloro che non sono impegnati nelle operazioni di
spegnimento. Impianti di
spegnimento di tipo fisso (sprinkler o altri impianti automatici) possono
essere previsti nei luoghi di lavoro di grandi dimensioni o complessi od a
protezione di aree ad elevato rischio di incendio La presenza di impianti
automatici riduce la probabilità di un rapido sviluppo dell'incendio e
pertanto ha rilevanza nella valutazione del rischio globale. Qualora
coesistano un impianto di allarme ed uno automatico di spegnimento, essi
devono essere collegati tra di loro. 5.4 - UBICAZIONE DELLE ATTREZZATURE DI SPEGNIMENTO Gli estintori
portatili devono essere ubicati preferibilmente lungo le vie di uscita, in
prossimità delle uscite e fissati a muro. Gli idranti ed i naspi
antincendio devono essere ubicati in punti visibili ed accessibili lungo le
vie di uscita, con esclusione delle scale. La loro distribuzione deve
consentire di raggiungere ogni punto della superficie protetta almeno con il
getto di una lancia. In ogni caso,
l'installazione di mezzi di spegnimento di tipo manuale deve essere'
evidenziata con apposita segnaletica. ALLEGATO VI - CONTROLLI E MANUTENZIONE SULLE MISURE DI
PROTEZIONE ANTINCENDIO 6.1 - GENERALITA' Tutte le misure
di protezione antincendio previste: - per garantire il sicuro
utilizzo delle vie di uscita; - per l'estinzione degli
incendi; - per la rivelazione e
l'allarme in caso di incendio; devono essere oggetto di sorveglianza,
controlli periodici e mantenute in efficienza. 6.2 - DEFINIZIONI Ai fini del
presente decreto si definisce: - SORVEGLIANZA: controllo
visivo atto a verificare che le attrezzature e gli impianti antincendio siano
nelle normali condizioni operative, siano facilmente accessibili e non
presentino danni materiali accertabili tramite esame visivo. La sorveglianza
può essere effettuata dal personale normalmente presente nelle aree protette
dopo aver ricevuto adeguate istruzioni. - CONTROLLO PERIODICO: insieme
di operazioni da effettuarsi con frequenza almeno semestrale, per verificare
la completa e corretta funzionalità delle attrezzature e degli impianti. - MANUTENZIONE: operazione od
intervento finalizzato a mantenere in efficienza ed in buono stato le
attrezzature e gli impianti. - MANUTENZIONE ORDINARIA:
operazione che si attua in loco, con strumenti ed attrezzi di uso corrente.
Essa si limita a riparazioni di lieve entità, abbisognevoli unicamente di
minuterie e comporta l'impiego di materiali di consumo di uso corrente o la
sostituzioni di parti di codesto valore espressamente previste. - MANUTENZIONE STRAORDINARIA:
intervento di manutenzione che non può essere eseguito in loco o che, pur
essendo eseguita in loco, richiede mezzi di particolare importanza oppure attrezzature
o strumentazioni particolari o che comporti sostituzioni di intere parti di
impianto o la completa revisione o sostituzione di apparecchi per i quali non
sia possibile o conveniente la riparazione. 6.3 - VIE DI USCITA Tutte quelle
parti del luogo di lavoro destinate a vie di uscita, quali passaggi,
corridoi, scale, devono essere sorvegliate periodicamente al fine di
assicurare che siano libere da ostruzioni e da pericoli che possano
comprometterne il sicuro utilizzo in caso di esodo. Tutte le porte
sulle vie di uscita devono essere regolarmente controllate per assicurare che
si aprano facilmente. Ogni difetto deve essere riparato il più presto
possibile ed ogni ostruzione deve essere immediatamente rimossa. Particolare
attenzione deve essere dedicata ai serramenti delle porte. Tutte le porte
resistenti al fuoco devono essere regolarmente controllate per assicurarsi
che non sussistano danneggiamenti e che chiudano regolarmente. Qualora siano
previsti dispostivi di autochiusura, il controllo deve assicurare che la
porta ruoti liberamente e che il dispositivo di autochiusura operi
effettivamente. Le porte munite
di dispositivi di chiusura automatici devono essere controllate
periodicamente per assicurare che i dispositivi siano efficienti e che le
porte si chiudano perfettamente. Tali porte devono
essere tenute libere da ostruzioni. La segnaletica
direzionale e delle uscite deve essere oggetto di sorveglianza per
assicurarne la visibilità in caso di emergenza. Tutte le misure
antincendio previste per migliorare la sicurezza delle vie di uscita, quali
per esempio gli impianti di evacuazione fumo, devono essere verificati
secondo le norme di buona tecnica e manutenzionati da persona competente. 6.4 - ATTREZZATURE ED IMPIANTI DI PROTEZIONE
ANTINCENDIO Il datore di
lavoro è responsabile dei mantenimento delle condizioni di efficienza delle
attrezzature ed impianti di protezione antincendio. E datore di
lavoro deve attuare la sorveglianza, il controllo e la manutenzione delle
attrezzature ed impianti di protezione antincendio in conformità a quanto
previsto dalle disposizioni legislative e regolamentari vigenti. Scopo
dell'attività di sorveglianza, controllo e manutenzione è quello di rilevare
e rimuovere qualunque causa, deficienza, danno od impedimento che possa
pregiudicare il corretto funzionamento ed uso dei presidi antincendio. L'attività di
controllo periodica e la manutenzione deve essere eseguita da personale
competente e qualificato. ALLEGATO VII - INFORMAZIONE E FORMAZIONE ANTINCENDIO 7.1 - GENERALITA' E' obbligo del
datore di lavoro fornire ai lavoratori una adeguata informazione e formazione
sui principi di base della prevenzione incendi e sulle azioni da attuare in
presenza di un incendio. 7.2 - INFORMAZIONE ANTINCENDIO Il datore di
lavoro deve provvedere affinché ogni lavoratore riceva una adeguata
informazione su: a) rischi di incendio legati all'attività svolta; b) rischi di incendio legati alle specifiche mansioni svolte; c) misure di prevenzione e di protezione incendi adottate nel luogo di
lavoro con particolare riferimento a: - osservanza delle misure di
prevenzione degli incendi e relativo corretto comportamento negli ambienti di
lavoro; - divieto di utilizzo degli
ascensori per l'evacuazione in caso di incendio; importanza di tenere chiuse
le porte resistenti al fuoco; - modalità di apertura delle
porte delle uscite, d) ubicazione delle vie di uscita; e) procedure da adottare in caso di incendio, ed in particolare: - azioni da attuare in caso di
incendio; - azionamento dell'allarme; - procedure da attuare
all'attivazione dell'allarme e di evacuazione fino al punto di raccolta in
luogo sicuro; - modalità di chiamata dei
vigili del fuoco. f) i nominativi dei lavoratori incaricati di applicare le misure di
prevenzione incendi, lotta antincendio e gestione delle emergenze e pronto
soccorso; g) il nominativo dei responsabile dei servizio di prevenzione e
protezione dell'azienda. L'informazione
deve essere basata sulla valutazione dei rischi, essere fornita ai lavoratore
all'atto dell'assunzione ed essere aggiornata nel caso in cui si verifichi un
mutamento della situazione del luogo di lavoro che comporti una variazione
della valutazione stessa. L'informazione
deve essere fornita in maniera tale che il personale possa apprendere
facilmente. Adeguate
informazioni devono essere fornite agli addetti alla manutenzione e agli
appaltatori per garantire che essi siano a conoscenza delle misure generali
di sicurezza antincendio nel luogo di lavoro, delle azioni da adottare in caso
di incendio e delle procedure di evacuazione. Nei piccoli
luoghi di lavoro l'informazione può limitarsi ad avvertimenti antincendio
riportati tramite apposita cartellonistica. 7.3 - FORMAZIONE ANTINCENDIO Tutti i
lavoratori esposti a particolari rischi di incendio correlati al posto di
lavoro, quali per esempio gli addetti all'utilizzo di sostanze infiammabili o
di attrezzature a fiamma libera, devono ricevere una specifica formazione
antincendio. Tutti i
lavoratori che svolgono incarichi relativi alla prevenzione incendi, lotta
antincendio o gestione delle emergenze, devono ricevere una specifica
formazione antincendio i cui contenuti minimi sono riportati in allegato IX. 7.4 -
ESERCITAZIONI ANTINCENDIO Nei luoghi di
lavoro ove, ai sensi dell'art. 5 del presente decreto, ricorre l'obbligo
della redazione del piano di emergenza connesso con la valutazione dei
rischi, i lavoratori devono partecipare ad esercitazioni antincendio,
effettuate almeno una volta l'anno, per mettere in pratica le procedure di
esodo e di primo intervento. Nei luoghi di
lavoro di piccole dimensioni, tale esercitazione deve semplicemente
coinvolgere il personale nell'attuare quanto segue: - percorrere le vie di uscita - identificare le porte resistenti al
fuoco, ove esistenti; - identificare la posizione dei dispositivi
di allarme; - identificare l'ubicazione delle
attrezzature di spegnimento. L'allarme dato
per esercitazione non deve essere segnalato ai vigili dei fuoco. I lavoratori
devono partecipare l'esercitazione e qualora ritenuto opportuno, anche il
pubblico. Tali
esercitazioni non devono essere svolte quando siano presenti notevoli
affollamenti o persone anziane od inferme. Devono essere
esclusi dalle esercitazioni i lavoratori la cui presenza è essenziale alla
sicurezza del luogo di lavoro. Nei luoghi di
lavoro di grandi dimensioni, in genere, non dovrà essere messa in atto
un'evacuazione simultanea dell'intero luogo di lavoro. In tali situazioni
l'evacuazione da ogni specifica area del luogo di lavoro deve procedere fino
ad un punto che possa garantire a tutto il personale di individuare il
percorso fino ad un luogo sicuro. Nei luoghi di
lavoro di grandi dimensioni, occorre incaricare degli addetti, opportunamente
informati, per controllare l'andamento dell'esercitazione e riferire al
datore di lavoro su eventuali carenze. Una successiva
esercitazione deve essere messa in atto non appena: - una esercitazione abbia rivelato serie
carenze e dopo che sono stati presi i necessari provvedimenti; - si sia verificato un incremento dei
numero dei lavoratori; - siano stati effettuati lavori che abbiano
comportato modifiche alle vie di esodo. Quando nello
stesso edificio esistono più datori di lavoro l'amministratore condominiale
promuove la collaborazione tra di essi per la realizzazione delle
esercitazioni antincendio. 7.5 - INFORMAZIONE SCRITTA SULLE MISURE ANTINCENDIO L'informazione e
le istruzioni antincendio possono essere fornite ai lavoratori predisponendo'
avvisi scritti che riportino le azioni essenziali che devono essere attuate
in caso di allarme o di incendio. Tali istruzioni,
cui possono essere aggiunte delle semplici planimetrie indicanti le vie di
uscita, devono essere installate in punti opportuni ed essere chiaramente
visibili. Qualora ritenuto
necessario, gli avvisi debbono essere riportati anche in lingue straniere. ALLEGATO VIII - PIANIFICAZIONE DELLE PROCEDURE DA
ATTUARE IN CASO DI INCENDIO 8.1 - GENERALITÀ In tutti i luoghi
di lavoro dove ricorra l'obbligo di cui all'art. 5 del presente decreto, deve
essere predisposto e tenuto aggiornato un piano di emergenza, che deve
contenere nei dettagli: a) le azioni che i lavoratori devono mettere in atto in caso di
incendio; b) le procedure per l'evacuazione del luogo di lavoro che devono essere
attuate dai lavoratori e dalle altre persone presenti; c) le disposizioni per chiedere l'intervento dei vigili dei fuoco e per
fornire le necessarie informazioni al loro arrivo; d) specifiche misure per assistere le persone disabili. Il piano di
emergenza deve identificare un adeguato numero di persone incaricate di
sovrintendere e controllare l'attuazione delle procedure previste. 8.2 - CONTENUTI DEL PIANO DI EMERGENZA I fattori da
tenere presenti nella compilazione dei piano di emergenza e da includere
nella stesura dello stesso sono: - le caratteristiche dei luoghi
con particolare riferimento alle vie di esodo; - il sistema di rivelazione e
di allarme incendio; - il numero delle persone
presenti e la loro ubicazione; - i lavoratori esposti a rischi
particolari; - il numero di addetti
all'attuazione ed al controllo del piano nonché all'assistenza per
l'evacuazione (addetti alla gestione delle emergenze, evacuazione, lotta antincendio,
pronto soccorso); - il livello di informazione e
formazione fornito ai lavoratori. Il piano di
emergenza deve essere basato su chiare istruzioni scritte e deve includere: a) i doveri del personale di servizio incaricato di svolgere specifiche
mansioni con riferimento alla sicurezza antincendio, quali per esempio:
telefonisti, custodi, capi reparto, addetti alla manutenzione, personale di
sorveglianza; b) i doveri del personale cui sono affidate particolari responsabilità
in caso di incendio; c) i provvedimenti necessari per assicurare che tutto il personale sia
informato sulle procedure da attuare; d) le specifiche misure da porre in atto nei confronti dei lavoratori
esposti a rischi particolari; e) le specifiche misure per le aree ad elevato rischio di incendio; f) le procedure per la chiamata dei vigili dei fuoco, per informarli al
loro arrivo e per fornire la necessaria assistenza durante l'intervento. Per i luoghi di
lavoro di piccole dimensioni il piano può limitarsi a degli avvisi scritti
contenenti norme comportamentali. Per luoghi di
lavoro, ubicati nello stesso edificio e ciascuno facente capo a titolari
diversi, il piano deve essere elaborato in collaborazione tra i vari datori
di lavoro. Per i luoghi di
lavoro di grandi dimensioni o complessi, il piano deve includere anche una
planimetria nella quale siano riportati: - le caratteristiche
distributive del luogo, con particolare riferimento alla destinazione delle
varie aree, alle vie di esodo ed alla compartimentazioni antincendio; - il tipo, numero ed.
ubicazione delle attrezzature ed impianti di estinzione; - l'ubicazione degli allarmi e
della centrale di controllo; - l'ubicazione
dell'interruttore generale dell'alimentazione elettrica, delle valvole di
intercettazione delle adduzioni idriche, del gas e di altri fluidi
combustibili. 8.3 - ASSISTENZA ALLE PERSONE DISABILI IN CASO DI
INCENDIO 8.3.1 - GENERALITA' Il datore di
lavoro deve individuare le necessità particolari dei lavoratori disabili
nelle fasi di pianificazione delle misure di sicurezza antincendio e delle
procedure di evacuazione del luogo di lavoro. Occorre altresì
considerare le altre persone disabili che possono avere accesso nel luogo di
lavoro. Al riguardo occorre anche tenere presente le persone anziane, le
donne in stato di gravidanza, le persone con arti fratturati ed i bambini. Qualora siano
presenti lavoratori disabili, il piano di emergenza deve essere predisposto
tenendo conto delle loro invalidità. 8.3.2 - ASSISTENZA ALLE PERSONE CHE UTILIZZANO SEDIE A
ROTELLE ED A QUELLE CON MOBILITA' RIDOTTA Nel predisporre
il piano di emergenza, il datore di lavoro deve prevedere una adeguata
assistenza alle persone disabili che utilizzano sedie a rotelle ed a quelle
con mobilità limitata. Gli ascensori non
devono essere utilizzati per l'esodo, salvo che siano stati appositamente
realizzati per tale scopo. Quando non sono
installate idonee misure per il superamento di barriere architettoniche
eventualmente presenti oppure qualora il funzionamento di tali misure non sia
assicurato anche in caso di incendio, occorre che alcuni lavoratori,
fisicamente idonei, siano addestrati al trasporto delle persone disabili. 8.3.3 - ASSISTENZA ALLE PERSONE CON VISIBILITÀ O UDITO
MENOMATO O LIMITATO Il datore di
lavoro deve assicurare che i lavoratori con visibilità limitata, siano in
grado di percorrere le vie di uscita. In caso di
evacuazione del luogo di lavoro, occorre che lavoratori, fisicamente idonei
ed appositamente incaricati, guidino le persone con visibilità menomata o
limitata. Durante tutto il
periodo dell'emergenza occorre che un lavoratore, appositamente incaricato,
assista le persone con visibilità menomata o limitata. Nel caso di
persone con udito limitato o menomato esiste la possibilità che non sia
percepito il segnale di allarme. In tali
circostanze occorre che una persona appositamente incaricata, allerti
l'individuo menomato. 8.3.4 - UTILIZZO DI ASCENSORI Persone disabili
possono utilizzare un ascensore solo se è un ascensore predisposto per
l'evacuazione o è un ascensore antincendio, ed inoltre tale impiego deve
avvenire solo sotto il controllo di personale pienamente a conoscenza delle
procedure di evacuazione. ALLEGATO IX - CONTENUTI MINIMI DEI CORSI DI FORMAZIONE
PER ADDETTI ALLA PREVENZIONE INCENDI, LOTTA ANTINCENDIO E GESTIONE DELLE
EMERGENZE, IN RELAZIONE AL LIVELLO DI RISCHIO DELL'ATTIVITA'. 9.1 - GENERALITÀ I contenuti
minimi dei corsi di formazione per addetti alla prevenzione incendi, lotta
antincendio e gestione delle emergenze in caso di incendio, devono essere
correlati alla tipologia delle attività ed al livello di rischio di incendio
delle stesse, nonché agli specifici compiti affidati ai lavoratori. Tenendo conto dei
suddetti criteri, si riporta a titolo esemplificativo una elencazione di
attività inquadrabili nei livelli di rischio elevato, medio e basso nonché i
contenuti minimi e le durate dei corsi di formazione ad esse correlati. I contenuti previsti
nel presente allegato possono essere oggetto di adeguata integrazione in
relazione a specifiche situazioni di rischio. 9.2 - ATTIVITA' A RISCHIO DI INCENDIO ELEVATO La
classificazione di tali luoghi avviene secondo i criteri di cui all'allegato I
al presente decreto. A titolo
esemplificativo e non esaustivo si riporta un elenco di attività da
considerare ad elevato rischio di incendio: a) industrie e depositi di cui agli articoli 4 e 6 del DPR n. 175/1988,
e successive modifiche ed integrazioni; b) fabbriche e depositi di esplosivi; c) centrali termoelettriche; d) impianti di estrazione di oli minerali e gas combustibili; e) impianti e laboratori nucleari; f) depositi al chiuso di materiali combustibili aventi superficie
superiore a 20.000 m2 g) attività commerciali ed espositive con superficie aperta al pubblico
superiore a 10.000 m2 ; h) scali aeroportuali, stazioni ferroviarie con superficie, al chiuso,
aperta al pubblico, superiore a 5000 m2
e metropolitane; i) alberghi con oltre 200 posti letto; l) ospedali, case di cura e case di ricovero per anziani; m) scuole di ogni ordine e grado con oltre 1000 persone presenti; n) uffici con oltre 1000 dipendenti; o) cantieri temporanei o mobili in sotterraneo per la costruzione,
manutenzione e ripara ione di gallerie, caverne, pozzi ed opere simili di
lunghezza superiore a 50 m; p) cantieri temporanei o mobili ove si impiegano esplosivi. I corsi di
formazione per gli addetti nelle sovrariportate attività devono essere basati
sui contenuti e durate riportate ne corso C. 9.3 - ATTIVITA' A RISCHIO DI INCENDIO MEDIO A titolo
esemplificativo e non esaustivo rientrano in tale categoria di attività: a) i luoghi di lavoro compresi nell'allegato al D.M. 16 febbraio 1982 e
nelle tabelle A e B annesse al D.P.R. n. 689 del 1959, con esclusione delle
attività considerate a rischio elevato; b) i cantieri temporanei e mobili ove si detengono ed impiegano
sostanze infiammabili e si fa uso di fiamme libere, esclusi quelli interamente
all'aperto. La formazione dei
lavoratori addetti in tali attività deve essere basata sui contenuti del
corso B. 9.4 - ATTIVITA' A RISCHIO DI INCENDIO BASSO Rientrano in tale
categoria di attività quelle non classificabili a medio ed elevato rischio e dove,
in generale, sono presenti sostanze scarsamente infiammabili, dove le
condizioni di esercizio offrono scarsa possibilità di sviluppo di focolai e
ove non sussistono probabilità di propagazione delle fiamme. La formazione dei
lavoratori addetti in tali attività deve essere basata sui contenuti del
corso A. 9.5 - CONTENUTI DEI CORSI DI FORMAZIONE CORSO A: CORSO
PER ADDETTI ANTINCENDIO IN ATTIVITA' A RISCHIO DI INCENDIO BASSO (DURATA 4
ORE) 1) L'INCENDIO E
LA PREVENZIONE (1 ORA) - Principi della combustione; - prodotti della combustione; - sostanze estinguenti in relazione al tipo
di incendio, - effetti dell'incendio sull'uomo; - divieti e limitazioni di esercizio; - misure comportamentali. 2) PROTEZIONE
ANTINCENDIO E PROCEDURE DA ADOTTARE IN CASO DI INCENDIO (1 ORA) - Principali misure di protezione
antincendio; - evacuazione in caso di incendio; - chiamata dei soccorsi. 3) ESERCITAZIONI
PRATICHE (2 ORE) - Presa visione e chiarimenti
sugli estintori portatili; - istruzioni sull'uso degli estintori
portatili effettuata o avvalendosi di sussidi audiovisivi o tramite
dimostrazione pratica. CORSO B: CORSO
PER ADDETTI ANTINCENDIO IN ATTIVITÀ A RISCHIO DI INCENDIO MEDIO (DURATA 8
ORE). 1) L'INCENDIO E
LA PREVENZIONE INCENDI (2 ORE) - Principi sulla combustione e l'incendio; - le sostanze estinguenti; - triangolo della combustione; - le principali cause di un incendio; - rischi alle persone in caso di incendio; - principali accorgimenti e misure per
prevenire gli incendi. 2) PROTEZIONE ANTINCENDIO
E PROCEDURE DA ADOTTARE IN CASO DI INCENDIO (3 ORE) - Le principali misure di protezione contro
gli incendi; - vie di esodo; - procedure da adottare quando si scopre un
incendio o in caso di allarme; - procedure per l'evacuazione; - rapporti con i vigili dei fuoco; - attrezzature ed impianti di estinzione; - sistemi di allarme; - segnaletica di sicurezza; - illuminazione di emergenza. 3) ESERCITAZIONI
PRATICHE (3 ORE) - Presa visione e chiarimenti sui mezzi di
estinzione più diffusi; - presa visione e chiarimenti sulle
attrezzature di protezione individuale; - esercitazioni sull'uso degli estintori
portatili e modalità di utilizzo di naspi e idranti. CORSO C: CORSO
PER ADDETTI ANTINCENDIO IN ATTIVITA' A RISCHIO DI INCENDIO ELEVATO (DURATA 16
ORE) 1) L'INCENDIO E
LA PREVENZIONE INCENDI (4 ORE) - Principi sulla combustione; - le principali cause di incendio in
relazione allo specifico ambiente di lavoro; - le sostanze estinguenti; - i rischi alle persone ed all'ambiente; - specifiche misure di prevenzione incendi;
accorgimenti comportamentali per prevenire gli incendi; - l'importanza del controllo degli ambienti
di lavoro; - l'importanza delle verifiche e delle
manutenzioni sui presidi antincendio. 2) LA PROTEZIONE
ANTINCENDIO (4 ORE) - Misure di protezione passiva; - vie di esodo, compartimentazioni,
distanziamenti; - attrezzature ed impianti di estinzione; - sistemi di allarme; - segnaletica di sicurezza; - impianti elettrici di sicurezza; - illuminazione di sicurezza. 3) PROCEDURE DA
ADOTTARE IN CASO DI INCENDIO (4 ORE) - Procedure da adottare quando si scopre un
incendio; - procedure da adottare in caso di allarme; - modalità di evacuazione; - modalità di chiamata dei servizi di
soccorso; - collaborazione con i vigili del fuoco in
caso di intervento; - esemplificazione di una situazione di
emergenza e modalità procedurali - operative. 4) ESERCITAZIONI
PRATICHE (4 ORE) - Presa visione e chiarimenti sulle
principali attrezzature ed impianti di spegnimento; - presa visione sulle attrezzature di
protezione individuale (maschere, autoprotettore, tute. etc.); - esercitazioni sull'uso delle attrezzature
di spegnimento e di protezione individuale. ALLEGATO X - LUOGHI DI LAVORO OVE SI SVOLGONO
ATTIVITA' PREVISTE DALL'ARTICOLO 6, COMMA 3 Si riporta
l'elenco dei luoghi di lavoro ove si svolgono attività per le quali, ai sensi
dell'articolo 6, comma 3, è previsto che i lavoratori incaricati
dell'attuazione delle misure di prevenzione incendi, lotta antincendio e
gestione delle emergenze, conseguano l'attestato di idoneità tecnica di cui
all'articolo 3 della legge 28 novembre 1996, n. 609: a) industrie e depositi di cui agli articoli 4 e 6 del DPR n. 175/1988,
e successive modifiche ed integrazioni; b) fabbriche e depositi di esplosivi; c) centrali termoelettriche; d) impianti di estrazione di oli minerali e gas combustibili, e) impianti e laboratori nucleari; f) depositi al chiuso di materiali combustibili aventi superficie
superiore a 10.000 m2; g) attività commerciali e/o espositive con superficie aperta al
pubblico superiore a 5.000 m2; h) aeroporti, stazioni ferroviarie con superficie, al chiuso, aperta al
pubblico, superiore a 5000 m2 e
metropolitane; i) alberghi con oltre 100 posti letto; l) ospedali, case di cura e case dì ricovero per anziani, m) scuole di ogni ordine e grado con oltre 300 persone presenti; n) uffici con oltre 500 dipendenti; o) locali di spettacolo e trattenimento con capienza superiore a 100
posti; p) edifici pregevoli per arte e storia, sottoposti alla vigilanza dello
Stato ai sensi del R.D. 7 novembre 1942 n. 1564, adibiti a musei, gallerie,
collezioni, biblioteche, archivi, con superficie aperta a pubblico superiore
a 1000 m2; q) cantieri temporanei o mobili in sotterraneo per la costruzione,
manutenzione e riparazione di gallerie, caverne, pozzi ed opere simili di
lunghezza superiore a 50 m; r) cantieri temporanei o mobili ove si impiegano esplosivi. |